Le indennità per le vittime di attentati di stampo terroristico.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 marzo – 27 maggio 2014, n. 11834
Presidente Canevari – Relatore Ghinoy
Svolgimento del processo
D.R.R. , rimasto vittima di un attentato posto in essere in data 29.2.1980 da un commando delle Brigate Rosse, adiva il Tribunale di Genova al fine di ottenere i benefici previsti dalla L. 206/2004 in favore delle vittime del terrorismo. Il Tribunale di Genova con la sentenza n. 2276 del 2007 - per quello che rileva in relazione ai capi gravati dal ricorso per Cassazione- condannava il Ministero dell'Interno a provvedere ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 206/2004 alla riliquidazione della speciale indennità già prevista dall'art. 1 della L. n. 302/1990, commisurata ad un'invalidità permanente del 66% (di cui il 50% a titolo di danno biologico ed il 16% a titolo di danno morale) ed a corrispondere al D.R. le differenze rispetto agli importi già erogati, oltre rivalutazione monetaria; rigettava le ulteriori domande proposte nei confronti del Ministero dell'Interno per difetto di legittimazione passiva; dichiarava l'improponibilità della domanda di pensione diretta in misura pari all'ultima retribuzione proposta nei confronti dell'Inps, per difetto della previa domanda amministrativa; dichiarava l'Inps obbligato ad effettuare l'aumento figurativo di dieci anni di contribuzione agli effetti previsti dall'art. 3 della L. 206/2004; rigettava le ulteriori domande proposte nei confronti dell'Inps per difetto di legittimazione passiva; compensava tra le parti le spese processuali.
Per la cassazione di tale sentenza D.R.R. ha proposto ricorso, affidato a dodici motivi. Ha resistito l'Inps con controricorso, mentre il Ministero dell'Interno è rimasto intimato. Il D.R. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. I motivi di ricorso - che rientrano nelle ipotesi per le quali la sentenza del Tribunale può essere sottoposta al vaglio di legittimità previste dall'art. 12 comma 2 della L. 206/2004 e sono compendiati nei quesiti di diritto formulati in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 366 bis c.p.c., operante ratione temporis in relazione alla data della pubblicazione della sentenza impugnata (17.12.2007) - possono essere riassunti nei termini che seguono.
1.1. Come primo motivo il ricorrente sostiene che per la valutazione dei danni da lesione fisica subiti da vittime del terrorismo, si applicherebbero le tabelle e i criteri di cui al DPR 915/1978, così come modificate dal DPR 834/1981 (tabelle c.d. militari). Il Giudice di prime cure avrebbe quindi errato quando, nell'affidare il quesito al c.t.u., ha disposto l'utilizzo delle tabelle di cui al DM 12 luglio 2000, attuativo dell'art. 13 D.lgs. 38/2000 (c.d. tabelle Inail), violando e falsamente applicando l'art. 14 della L. n. 206 del 2004 e le norme da esso richiamate.
1.2. Come secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 184 bis c.p.c. per avere il Tribunale rigettato l'istanza da lui formulata di produrre, all'udienza fissata per il conferimento del quesito al c.t.u., il verbale della Commissione Medica Ospedaliera della Spezia del 22.5.2006, da cui sarebbe stato possibile individuare quali tabelle erano state applicate nella valutazione dell'invalidità e l'accertamento della stessa ivi compiuto.
1.3. Come terzo motivo lamenta che il Tribunale abbia deciso la causa e recepito le conclusioni del c.t.u. senza tenere conto delle risultanze del verbale della C.M.O. della Spezia del 22.5.2006 già sopra nominato, in violazione dell'art. 5 del DPR n. 510 del 28.7.1999.
1.4. Come quarto motivo lamenta che il Tribunale abbia dichiarato l'inammissibilità del deposito delle osservazioni critiche al supplemento di c.t.u., comprensive delle censure del perito di parte, ed abbia rigettato l'istanza della difesa del ricorrente di depositare e produrre le osservazioni critiche al supplemento di c.t.u., in violazione dell'art. 24 della Costituzione.
1.5. Come quinto motivo lamenta che il Tribunale abbia recepito la misura dell'invalidità nella misura accertata dal c.t.u. del 50%, conseguita applicando erroneamente il metodo della media ponderale tra il danno psichico accertato nella misura del 35% ed il danno ortopedico nella misura del 20%; in tal modo, non avrebbe tenuto conto del danno in tutte le sue componenti, in violazione degli artt. 6 e 4 comma 2 bis della L. 206 del 2004.
1.6. Come sesto motivo addebita al Tribunale di non avere considerato nella motivazione della sentenza che il danno biologico si manifesta sotto plurime manifestazioni e forme di lesione, ulteriori rispetto alla lesione della capacità lavorativa generica e che il criterio adottato per la sua liquidazione è del tutto insoddisfacente ad indennizzarle, mentre avrebbe dovuto farsi ricorso alle tabelle adottate dal Tribunale di Milano applicando l'accrescimento del 30% al "danno base".
1.7. Come settimo motivo lamenta che il danno morale sia stato calcolato nella percentuale del 16%, con percentuale al di sotto dei 2/3 del danno biologico indicati nella Tabella del Tribunale di Milano ed al di sotto della reale gravità degli illeciti che l'hanno determinato e della situazione che ne è derivata.
1.8. Come ottavo motivo lamenta il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere adeguato un danno morale del 16% in assenza di motivazione sul punto.
1.9. Come nono motivo lamenta che il Tribunale, riconoscendo la speciale elargizione parametrata alla percentuale del 66% e non ad una percentuale maggiormente adeguata alle sue reali condizioni fisiche, abbia violato gli artt. 5 commi 1 e 2 della L. n. 206 del 2004 e 82 della L. n. 388 del 2000.
1.10. Come decimo motivo addebita al Tribunale di avere respinto la domanda per la liquidazione dei trattamenti aggiuntivi di fine rapporto previsti dagli artt. 2 e 3 della L. 206 del 2004 nei confronti del Ministero dell'Interno, ritenendone il difetto di legittimazione passiva in violazione dell'art. 2 del DPR 510 del 1999.
1.11. Come undicesimo motivo lamenta che il Tribunale abbia dichiarato l'Inps obbligato ad effettuare l'aumento figurativo di dieci anni di contribuzione agli effetti previsti dall'art. 3 della L. 206 del 2004, dopo avere dichiarato l'improponibilità della domanda di pensione diretta nei confronti dello stesso Inps per difetto di domanda amministrativa.
1.12. Come dodicesimo motivo lamenta che il Tribunale non abbia liquidato le spese in suo favore violando l'art. 91 c.p.c..
2. Il primo motivo è fondato.
In materia di trattamenti previdenziali e assistenziali spettanti alle vittime di atti terroristici, dopo la sentenza del Tribunale è sopravvenuto il D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181, Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206. Il suddetto Regolamento si propone di dettare una disciplina univoca e generale che consenta l'applicazione pratica dell'art. 6 della L. n. 206 del 2004, norma che impone la rivalutazione delle indennità tenendo conto anche del danno biologico e morale, senza tuttavia individuarne i criteri. La portata applicativa del provvedimento si desume dalle premesse, ove si esplicita che i provvedimenti previgenti in tema di riconoscimento delle invalidità (DPR 510/1999 e 243/2006) "necessitano di integrazioni al fine dell'applicazione" del citato art. 6 ed ove si chiarisce che le disposizioni ivi contenute hanno carattere generale e che ad esse debbono attenersi le commissioni mediche competenti ai fini della concessione dei benefici in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata. Nelle disposizioni finali inoltre si prevede che le valutazioni dell'invalidità operate in difformità rispetto alle disposizioni del regolamento possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari previa domanda degli interessati; si aggiunge che la determinazione della nuova percentuale di invalidità si applica anche alle domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore della legge 216 citata cui non sia seguito l'accertamento medico-legale da parte delle commissioni mediche per sopravvenuto decesso del danneggiato. Tutto quanto riportato manifesta come solo agli accertamenti compiuti in applicazione dei suddetti criteri possa attribuirsi carattere di definitività e che solo l'applicazione di tali criteri realizza compiutamente l'intento sotteso alla previsione dell'art. 6 della L.206/2004. In tal senso quindi alla normativa richiamata è stata assegnata la funzione di integrare ab origine la previsione dell'art. 6 della L. 206 e portata interpretativa per la sua applicazione, sicché deve operare anche nei procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data della sua entrata in vigore.
Lo ius superveniens opera quindi nel rapporto controverso anche nel presente giudizio di legittimità, essendo la normativa sopraggiunta pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso (sull'individuazione delle condizioni necessarie per l'applicazione dello ius superveniens nel giudizio di Cassazione così da ultimo Cass. Sez. L, Sentenza n. 16266 del 26/07/2011, Sez. L, Sentenza n. 16642 del 01/10/2012).
L'applicazione dello ius superveniens impone l'accoglimento del primo motivo di ricorso, che attiene all'individuazione dei parametri per la valutazione dell'invalidità e del danno biologico e morale, ai fini dell'adeguamento della speciale indennità per le vittime del terrorismo.
3. L'accoglimento del primo motivo, con la necessaria rivalutazione medico-legale che esso impone, esclude la possibilità di provvedere sulle questioni poste con il secondo, con il terzo, con il quarto, con il quinto, con il sesto,con il settimo, con l'ottavo, con il nono motivo di ricorso, che attengono alla medesima questione della valutazione del danno e rimangono pertanto assorbiti.
4. Il decimo motivo - che ha ad oggetto la domanda di liquidazione dei trattamenti aggiuntivi di fine rapporto previsti dagli artt. 2 e 3 della L. 206 del 2004 proposta nei confronti del Ministero dell'Interno - è parimenti fondato e deve essere accolto.
Tali domande sono state accomunate nella motivazione della sentenza del Tribunale da un'unica statuizione di rigetto, determinata dal ritenuto difetto di legittimazione passiva del Ministero, in ordine alla quale peraltro non si è argomentato.
In proposito occorre tuttavia osservare che il secondo comma dell'art. 14 della L. 206/2004 richiama "in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510"; detto regolamento prevede poi all'art. 2 che la legittimazione per l'attribuzione dei benefici previsti in favore dei cittadini che non rientrano in alcuna delle categorie per le quali è determinata l'amministrazione competente - qual è l'odierno ricorrente - provvede il Ministero dell'interno Direzione generale dei servizi civili. Le domande pertanto avrebbero dovuto essere esaminate nel merito.
5. L'undicesimo motivo appare inammissibile per difetto di interesse.
Esso ha infatti ad oggetto il capo della sentenza con il quale il Tribunale ha riconosciuto al D.R. l'aumento figurativo di dieci anni dei versamenti contributivi utili ai fini del diritto e della misura della pensione previsto dall'art. 3 della L. 206/2004 e quindi una pronuncia a lui favorevole.
6. Resta assorbito a seguito dell'accoglimento del primo e dell'undicesimo motivo di ricorso anche l'esame del dodicesimo motivo, atteso che la compensazione delle spese processuali è stata disposta dal Tribunale in considerazione dell'esito alterno delle domande proposte da parte attrice, esito che attualmente è subordinato al riesame delle questioni oggetto dei motivi accolti.
7. Per le argomentazioni esposte la sentenza impugnata dev' essere cassata con rinvio al Tribunale di Genova in persona di diverso Giudice monocratico, che procederà a nuova valutazione in relazione a quanto sopra prospettato e provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il decimo motivo di ricorso, rigetta l'undicesimo, dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese al Tribunale di Genova in persona di diverso Giudice monocratico.
29-05-2014 14:55
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