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Sentenza

Lavoratore licenziato per aver timbrato il badge del collega. Se manca la prova che il beneficiario è assente la sanzione è sproporzionata e il licenziamento illegittimo.
Lavoratore licenziato per aver timbrato il badge del collega. Se manca la prova che il beneficiario è assente la sanzione è sproporzionata e il licenziamento illegittimo.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 7 gennaio – 4 marzo 2014, n. 4983
Presidente Vidiri – Relatore Ghinoy

Svolgimento del processo

Con la sentenza non definitiva n. 291 del 2007 la Corte d'Appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato il 21.9.2000 a C.C. , dipendente degli Stati Uniti d'America presso il dipartimento Navy Exchange della base NATO di (omissis), addetto allo spaccio posto all'interno della base con le mansioni di impiegato, visual marchandiser ES5 (vetrinista), previste dal CCNL per il personale civile delle forze armate USA operanti in Italia. Accogliendo poi l'appello proposto dal C. , riteneva applicabile al Navy Exchange il regime della tutela reale previsto dall'art. 18 della L. 300 del 1970 e condannava gli Stati Uniti d'America alla reintegrazione del dipendente ed alle conseguenze previste dalla norma. Disponeva la prosecuzione della causa per l'ulteriore istruzione in relazione alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento degli altri danni sofferti a causa del licenziamento. Il licenziamento era stato irrogato per avere il C. :
- in più occasioni, e precisamente il 23.5.2000, il 26.5.2000, l'8.6.2000 ed il 29.6.2000, timbrato il cartellino marcatempo anche per la collega T. nonostante le stessa non fosse presente;
- acconsentito che la collega, a sua volta, timbrasse il suo cartellino in sua assenza il 22.5.2000, il 2.6.2000 ed il 28.6.2000.
La Corte riteneva che la sentenza impugnata avesse correttamente concluso che i fatti indicati non erano confortati da riscontri adeguati, dal momento che i testimoni escussi avevano confermato che nei giorni oggetto della contestazione la T. marcava il cartellino per conto dell'appellante e viceversa, ma nessuno degli stessi era stato in grado di confermare se al momento in cui ciò si verificava entrambi fossero o meno presenti sul luogo di lavoro (né se fossero o meno arrivati più tardi).
Di conseguenza il licenziamento non risultava neppure proporzionato alla reale portata della condotta.
L'applicabilità della tutela reale era invece affermata in considerazione del fatto che il Navy Exchange - struttura che, nell'ambito della Marina Militare degli Stati Uniti, gestisce gli spacci per i militari presso le basi U.S.A. in Italia - svolge un'attività di natura imprenditoriale, sia per l'oggetto, in quanto si occupa della vendita di innumerevoli prodotti di consumo alla stregua di un grande centro commerciale, sia per la gestione, svolta con criteri di economicità, diretta a rendere un servizio, anche economicamente redditizio, in favore della comunità americana. Né lo stato estero aveva dimostrato, com'era suo onere, che l'attività fosse svolta senza alcuna economicità di gestione e con caratteristiche di pura erogazione assistenziale. Con la successiva sentenza definitiva n. 812 del 7.10.2010, la Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato le ulteriori domande risarcitorie.
Gli Stati Uniti d'America hanno proposto ricorso per la cassazione di tali sentenze.
Ha resistito il sig. C.S. , che ha proposto ricorso incidentale avverso la sentenza definitiva nella parte in cui ha respinto la domanda di liquidazione degli ulteriori danni.
Gli Stati Uniti d'America hanno depositato controricorso al ricorso incidentale nonché memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1- Deve preliminarmente essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
2- Come primo motivo di ricorso gli Stati Uniti d'America lamentano l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.". Sostengono che la sentenza non definitiva e definitiva sarebbero contraddittorie laddove la prima argomentava che lo Stato estero non aveva fornito la prova dei fatti contestati e che il collaboratore del responsabile per la sicurezza sig. C.R. ne aveva artatamente modificato la ricostruzione in ragione dei contrasti che si erano determinati tra lui, il C. e la T. , mentre nella sentenza definitiva si diceva che l'anomalia delle timbrature costituiva circostanza del tutto pacifica in causa e che nulla emergeva in ordine ad un presunto complotto ordito ai danni del C. da Ca. e B. . Lamentano altresì che la sentenza non definitiva avrebbe ignorato le risultanze del Rapporto investigativo dell'Ufficio prevenzione perdite del 24.7.2000, la cui acquisizione era stata disposta d'ufficio dal giudice di primo grado, dal quale risultavano accertati i fatti contestati al sig. C. e per i quali egli era stato licenziato.
3- Come secondo motivo deducono "violazione e falsa applicazione dell'art. 18 L. 20 maggio 1970 n. 300, dell'art. 4 della L. 11 maggio 1990, n. 108, dell'art. 2697 c.c. nonché dell'art. 437 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.".
Lamentano che la Corte territoriale, nel riconoscere l'applicabilità della tutela reale al licenziamento per cui è causa, si sia discostata dall'orientamento consolidato di segno contrario espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8588 del 1 ottobre 1996 e dalla giurisprudenza di merito che vi si è adeguata e abbia richiamato la sentenza n. 7837 del 2005 resa in relazione ad una fattispecie diversa da quella di causa.
Aggiungono in subordine che la Corte, anziché limitarsi a ritenere non assolto l'onere dello Stato estero di dimostrare l'assenza di fini di lucro, avrebbe dovuto valersi dei poteri officiosi previsti dall'art. 437 c.p.c. ed ammettere la consulenza tecnica che era stata richiesta nelle note autorizzate del 5.4.2007, in considerazione del revirement costituito dalla sentenza del 2005.
4 - Il sig. C. ha proposto ricorso incidentale avverso la sentenza definitiva per "contraddittorietà ed illogicità della motivazione, duplicità di pronunzia su un punto già deciso, omessa motivazione circa un punto decisivo del giudizio". Sostiene che la Corte d'Appello nel decidere in ordine alla sua domanda di risarcimento del danno ed escludendo che tale diritto sussistesse in difetto di condotte datoriali mobbizzanti o vessatorie, sarebbe tornata ad esprimersi su un punto già affrontato nella sentenza non definitiva, che aveva disposto c.t.u. medica implicitamente riconoscendo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, esprimendo una valutazione dei fatti con essa contraddittoria. Inoltre, nell'escludere il carattere ingiurioso e discriminatorio del licenziamento, non avrebbe tenuto conto di circostanze risultanti agli atti, quali il fatto che la collega T. dopo il licenziamento era stata immediatamente riassunta ed assegnata ad un ufficio strategico, il fatto che le mansioni che gli erano state assegnate, di montaggio delle scaffalature e sollevamento pesi, non rientravano in quelle di impiegato che egli svolgeva, il fatto che la condotta addebitata con il licenziamento illegittimo configurasse un'ipotesi di reato e quindi fosse lesiva del suo onore e del suo decoro.
5 - Il primo motivo di ricorso ed il ricorso incidentale affrontano i rapporti tra l'accertamento compiuto nella sentenza non definitiva n. 291 del 2007 e quello compiuto nella sentenza definitiva n. 812 del 2010, lamentandone la duplicazione e/o la contraddittorietà in relazione ad aspetti differenti.
Costituisce insegnamento da tempo consolidato di questa Corte, che si ritrova sin dalla sentenza n. 4720 del 05/11/1977 ed è stato ribadito da ultimo da Cass. sez. 3, n. 2332 del 16/02/2001, che "le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, poiché i singoli punti della sentenza che non definisce il processo possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitiva concerne solo la non integralità della decisione della controversia e non anche la mutabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che e stato deciso".
Si rende allora necessario stabilire quali siano stati gli ambiti degli accertamenti compiuti da ciascuna delle due sentenze gravate e delle relative statuizioni onde verificare se le sovrapposizioni denunciate dalle parti effettivamente sussistano. La sentenza del 2007 ha esaminato le contestazioni poste a base del licenziamento e le ha vagliate alla luce delle emergenze istruttorie, confermando la statuizione del primo Giudice secondo il quale non era risultata la prova della falsa attestazione della presenza e dell'orario di ingresso del C. e della T. . Esaurita tale valutazione, la prima sentenza ha disposto la prosecuzione del processo per la necessità di ulteriore istruzione in relazione alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento dei danni ulteriori sofferti a seguito del licenziamento.
Con tale inciso della motivazione non può ritenersi che la Corte abbia "implicitamente" riconosciuto la spettanza di tale ulteriore risarcimento, dal momento che nessuna parola è stata spesa in ordine a quelli che ne sarebbero gli eventuali presupposti, che non possono ritenersi in re ipsa nell'illegittimità del recesso, ma devono consistere in un pregiudizio diverso e ulteriore (v. Cass. Sez. L, n. 30668 del 30/12/2011, in merito alla prova della natura ingiuriosa del licenziamento, e Sez. L, n. 26561 del 17/12/2007 in un caso in cui era dedotto un danno esistenziale).
Nell'espletamento della funzione assegnatale, la sentenza definitiva ha ritenuto quindi che non fossero stati dedotti gli elementi per qualificare il licenziamento come ingiurioso; ha poi escluso che sussistessero i presupposti invocati per l'ulteriore danno alla salute, asseritamente determinato da una condotta vessatoria messa in atto dai superiori gerarchici B.R. e Ca.Ro. , che si sarebbero concretati nel demansionamento con attribuzione di mansioni di montaggio e smontaggio di scaffalature, nella riduzione dell'orario del lasciapassare per l'accesso alla base ed infine nel licenziamento.
Non vi è stata quindi tra le due sentenze sovrapposizione di statuizioni, essendo rimasta ciascuna all'interno di un ambito diverso.
6 - Scendendo specificamente alle doglianze mosse con il primo motivo, deve poi escludersi che tra le due sentenze vi sia stata contraddittorietà di accertamenti. Ciò in primo luogo in quanto la finalità della valutazione - come sopra anticipato - era diversa; ma anche nella sostanza, che la versione dei fatti possa essere stata alterata dal malanimo del Ca. nei confronti del C. non contraddice il fatto che non sussistesse un "complotto" tra Ca. e B. ai danni del C. , richiedendosi in tal caso un complesso di condotte più articolato e organizzato; il fatto poi che le timbrature reciproche tra C. e T. sia stato accertato non contraddice che la timbratura ad opera di un collega potesse essere fatta anche quando l'altro era in servizio e che pertanto l'addebito così come formulato non sia risultato provato.
Quanto al verbale investigativo, esso non è stato trascurato nella prima sentenza, considerato che al contrario nella motivazione se ne sottopongono le risultanze al vaglio delle prove testimoniali, trattandosi di elemento predisposto unilateralmente prima ed al di fuori del giudizio. Tale scrutinio è stato compiuto in modo completo ed adeguato, e le relative conclusioni attengono alla valutazione di merito che non è sindacabile in questa sede di legittimità.
7 - Con il motivo prospettato a sostegno del ricorso incidentale si richiede una valutazione delle risultanze istruttorie che attiene al merito della decisione. Nella motivazione della Corte catanese gli elementi riproposti dal ricorrente incidentale sono stati infatti adeguatamente valutati, essendo stata effettuata una compiuta disamina del valore dell'attribuzione delle mansioni di montaggio delle scaffalature e della sostituzione del badge di accesso per escluderne la natura vessatoria. Il fatto poi che la T. a differenza del C. , dopo essere stata licenziata fosse stata riassunta ed assegnata "ad un ufficio strategico" costituisce circostanza successiva ai fatti di causa della quale non sono note cause e precise modalità, sicché la mancata specifica valutazione è stata frutto di un'implicita valutazione di non decisività. Tale soluzione è del tutto conforme al principio consolidato secondo il quale "la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Sez. L, sentenza n. 21412 del 05/10/2006, conf. Sez. L, sentenza n. 4391 del 26/02/2007, Sez. L, sentenza n. 16346 del 24/07/2007). La deduzione poi che la natura stessa dell'addebito, costituente illecito penale, renda di per sé il licenziamento ingiurioso, confonde il profilo dell'illegittimità con quello dell'ingiuriosità, la cui differenza è stata ben ribadita negli arresti reiterati di questa Corte secondo i quali "il licenziamento ingiurioso, ossia lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore, che da luogo al risarcimento del danno, non si identifica con la mancanza di giustificatezza, bensì nelle particolari forme o modalità offensive del recesso datoriale, le quali vanno rigorosamente provate unitamente al lamentato pregiudizio" (così ex multis la già citata Sez. L, sentenza n. 6845 del 22/03/2010). Nel caso, peraltro, le timbrature incrociate sono risultate effettivamente poste in essere, anche se non per coprire l'assenza dei colleghi, sicché la contestazione di per sé non presenta profili di ingiuriosità.
8 - Con il secondo motivo di ricorso gli Stati Uniti d'America lamentano che la sentenza gravata abbia escluso che il Navy Exchange rientri nella previsione dell'art. 4 comma 1 della L. n. 108 del 1990, secondo il quale "(...) La disciplina di cui all'articolo 18 della le legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività' di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto".
9. Sull'argomento appare opportuno prendere le mosse dalla sentenza n. 7837 del 2005 di questa Corte, richiamata nella motivazione della Corte d'Appello. La decisione è stata determinata dalla necessità di identificare in termini rigorosi l'area dell'immunità costituita dalle "imprese di tendenza" quale individuata dalla norma sopra riportata. L'affrancamento dalla tutela reale dell'organizzazione di tendenza, si è osservato, è infatti finalizzato a proteggere la sua libertà ed a consentire il perseguimento degli obiettivi che l'ordinamento reputa meritevoli e che giustificano una disciplina differenziata, senza che ne soffra il principio di uguaglianza; tuttavia, là dove essa svolga un'attività strutturata a modo d'impresa, finisce per non essere dissimile da qualunque altro datore di lavoro, di modo che un diverso trattamento rispetto agli altri datori di lavoro non sarebbe giustificabile. Nell'applicare tali principi, la sentenza del 2005 ha adottato una nozione di "impresa" coerente con quella delineata dalle precedenti sentenze, affermando che "per poter riconoscere il carattere di imprenditorialità all'attività dal datore di lavoro (associazione o ente) è necessario: a) che l'attività sia svolta con economicità, cioè che sia diretta al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi e non semplicemente rivolta al perseguimento di fini sociali dell'ente; b) che sussista una compiuta autonomia gestionale, implicante poteri deliberativi, ampia libertà di azione ed organizzazione, separata da quella dell'ente; c) che vi sia autonomia finanziaria, consistente nella tendenziale capacità di trarre i mezzi necessari alla copertura dei costi (ed un eventuale utile) dai ricavi delle attività produttive, e non da sovvenzioni sistematiche;autonomia contabile, caratterizzata dalla redazione di bilanci separati per il controllo dell'economicità della gestione".
Muovendo da tali presupposti generalmente condivisi, la sentenza si è però discostata dal precedente arresto reso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8588 del 01/10/1996, secondo il quale "il carattere di economicità di gestione dell'attività svolta dall'istituzione va escluso allorché la stessa sia diretta a scopi di assistenza dell'utente, indipendentemente dall'eventuale profitto, allorché lo stesso sia rivolto ai medesimi fini istituzionali e pubblicistici". Ha infatti affermato, recependo l'affermazione resa da Cass. Sez. L, sentenza n. 1367 del 26/01/2004 - che aveva ritenuto di tipo imprenditoriale l'attività di prestazione di servizi svolta dalla Confesercenti, o società a questa collegate, in favore di imprese associate - che i requisiti vanno valutati secondo gli ordinali criteri, che fanno riferimento al tipo di organizzazione e all'economicità della gestione, a prescindere dall'esistenza di un vero e proprio fine di lucro, "restando irrilevante che la prestazione di servizi, ove effettuata secondo modalità organizzative ed economiche di tipo imprenditoriale, sia resa solo nei confronti di associati al soggetto che tali servizi eroga ovvero ad un'organizzazione sindacale cui il soggetto erogatore sia collegato".
In tal modo la Corte ha focalizzato l'attenzione sul mezzo, ovvero le caratteristiche dell'organizzazione, piuttosto che sui fini perseguiti, ritenendo che non rilevi che questi siano meramente assistenziali o coerenti con lo scopo istituzionale quando siano conseguiti con una struttura dotata delle caratteristiche che connotano l'imprenditorialità.
La giurisprudenza si è successivamente attestata su tale linea, che appare coerente con la ratio dell'esclusione delle organizzazioni di tendenza dalla tutela reale, richiedendo un accertamento in concreto dei caratteri dell'imprenditorialità (in tal senso v. da ultimo Sez. L, sentenza n. 3868 del 12/03/2012 e, per il caso di strutture preposte a fornire servizi al personale civile e militare delle basi NATO, Sez. L, sentenza n. 13093 del 15/06/2011).
10. La Corte d'Appello di Catania ha fatto corretto presidio di tale interpretazione ed ha ritenuto la natura imprenditoriale del Navy Exchange sulla base delle risultanze che denotavano la sussistenza di un' ampia organizzazione diretta alla commercializzazione di generi di largo consumo, realizzata con l'apporto di strutture manageriali e di dipendenti valutati e selezionati secondo procedure improntate alla produttività ed al massimo rendimento. Ha rilevato altresì che nessun elemento gli Stati Uniti d'America avevano fornito per contrastare tali risultanze e indurre a ritenere l'insussistenza degli elementi distintivi dell'impresa.
Tale affermazione risulta contrastata nel ricorso con affermazioni del tutto generiche, dal momento che la difesa dello Stato estero deduce solo di avere richiamato i precedenti di questa Corte che avevano condiviso la tesi prospettata, senza però precisare quali sarebbero stati i fatti emersi in questo giudizio che consentissero di escludere la natura imprenditoriale dell'attività svolta dal Navy Exchange, né tantomeno puntualizzare da quale atto processuale essi risultino.
11. Non si ravvisa inoltre alcun vizio nell'operato della Corte d'Appello nel non avere disposto la c.t.u. richiesta con le note difensive del 5.4.2007 per accertare gli elementi da ultimo indicati. La richiesta era infatti tardiva ed inammissibile: deve osservarsi in proposito che "la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati" (così da ultimo ex multis Sez. 6 - L, ordinanza n. 3130 del 08/02/2011).
12. Correttamente quindi la Corte d'Appello ha applicato l'art. 18 della L. 300 del 1970 (nella formulazione all'epoca vigente, anteriore alle modifiche apportate dalla L. 92/2012), non avendo gli Stati Uniti d'America dimostrato la sussistenza dei presupposti per l'esonero dall'assoggettamento dalla tutela reale. La soluzione è coerente con l'elaborazione giurisprudenziale sulla distribuzione dell'onere della prova, considerato che le Sezioni Unite con la sentenza n. 141 del 10/01/2006 hanno affermato il principio, che ormai costituisce ius receptum (v. da ultimo nello stesso senso Sez. L, Sentenza n. 6344 del 16/03/2009) secondo il quale gli elementi che ostano all'applicazione della tutela reintegratoria costituiscono fatti impeditivi del diritto soggettivo del lavoratore e pertanto il relativo onere probatorio incombe sul datore di lavoro.
13. Nella memoria difensiva depositata ex art. 378 c.p.c., gli Stati Uniti d'America ampliano le argomentazioni a sostegno della tesi sostenuta, richiamando in primo luogo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18.10.2012 nella causa C 583/10, tra Stati Uniti d'America e Nolan.
Il richiamo non è conferente: in quel caso, la Corte Uè era stata chiamata a pronunciarsi in relazione alla decisione adottata negli Stati Uniti dal Secretary of the US Army e successivamente approvata dal Secretary of Defense (Ministro della Difesa) di chiudere la base militare statunitense Reserved Storage Activity di Hythe (Regno Unito). La Corte ha declinato la propria competenza, ritenendo che il licenziamento del personale di una base militare non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 98/59 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, in forza dell'esclusione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), a mente del quale essa non si applica "ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni o degli enti di diritto pubblico (o, negli Stati membri in cui tale nozione è sconosciuta, degli enti equivalenti)". Nella presente causa, tuttavia, tale aspetto non è decisivo, in quanto la natura pubblica di un ente non è elemento sufficiente ad escluderne l'assoggettamento alla tutela reale prevista dall'art. 18.
14. Nelle stesse note si richiama altresì il passaggio argomentativo della sentenza 1 luglio 2008 Scattolon c. MIUR in causa C 108/10, nella quale al punto 44) la Corte UE ribadisce che "Sono escluse in linea di principio, dalla qualificazione di attività economica le attività che si ricollegano all'esercizio delle prerogative dei pubblici poteri". L'affermazione della Corte (che nel caso ha ritenuto applicato la Direttiva 77/187/CEE, sul Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, al personale transitato nei ruoli del personale scolastico), non è qui in discussione, dovendosi tuttavia ribadire che quello che non è emerso in causa è proprio il fatto che l'organizzazione del Navy Exchange rientri nelle prerogative dello Stato estero come pubblico potere e non sia piuttosto una struttura svolgente un'attività economica, dotata di autonomia di bilancio e di gestione.
15. Nelle note la difesa USA eccepisce altresì il difetto di giurisdizione del giudice italiano: sostiene che l'applicabilità della legge italiana ai rapporti di lavoro instaurati dallo Stato estero con i cittadini italiani per il funzionamento delle sue basi nel nostro territorio non equivale a rinunzia alle prerogative immunitarie e rileva che l'art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite del 2004 elenca una serie di casi in cui uno Stato può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un Tribunale di un altro Stato, tra cui rientra quello in cui "l'azione ha ad oggetto l'assunzione, la proroga del rapporto di lavoro o il reinserimento di un individuo" (par. 2 lettera c).
16. La deduzione è inammissibile sotto diversi profili.
In primo luogo, deve ribadirsi che nelle memorie ex art. 378 c.p.c. possono essere chiariti i motivi di impugnazione e confutate le tesi avversarie, ma non può venire specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari del ricorso, come ha chiarito la sentenza delle Sezioni Unite n. 11097 del 15/05/2006, così massimata: "Nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ., destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell'esigenza per quest'ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica". Tale non era quindi la sede per sollevare per la prima volta l'eccezione di difetto di giurisdizione e invocare l'immunità giurisdizionale.
17. A quanto detto deve aggiungersi che l'eccezione di difetto di giurisdizione non è mai stata proposta in questo giudizio, con la conseguenza che sulla questione si è ormai formato il giudicato. L'eccezione, sollevata per la prima volta in questo giudizio di legittimità, è pertanto inammissibile (così da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22097 del 26/09/2013 e Sez. U, Sentenza n. 8363 del 05/04/2013).
18. Senza entrare nel merito della ricorrenza di presupposti per invocare l'immunità giurisdizionale, sui quali non si è mai discusso in causa, deve comunque conclusivamente osservarsi che neppure sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni del 2 dicembre 2004 invocata nella memoria dalla difesa degli Stati Uniti d'America la soluzione sarebbe diversa, in quanto la partecipazione al giudizio, anche in veste di ricorrente, ha precluso allo Stato estero - ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b) di tale convenzione - la possibilità di sottrarsi alla giurisdizione italiana.
19. Entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, devono quindi essere respinti.
La soccombenza reciproca determina la compensazione tra le parti delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li respinge. Compensa tra le parti le spese processuali.
Avv. Antonino Sugamele

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