Lavora in uno studio legale e durante la pausa pranzo si introduce nello studio, con una terza persona, seppur esisteva un divieto imposto dal titolare dello studio. E' violazione di domicilio, anche se in possesso delle chiavi di ingresso.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 4 ottobre 2013 – 9 gennaio 2014, n. 581
Presidente Bevere – Relatore De Marzo
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 07/10/2011 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato R.F. alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di violazione di domicilio, così diversamente qualificato il fatto a lei contestato inizialmente nei termini di arbitraria invasione dello studio legale F.-M.
2. Nell'interesse della F. è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale confermato la diversa qualificazione giuridica attribuita dal giudice di primo grado alla condotta contestata, nonostante la diversità degli elementi costitutivi delle due fattispecie e la maggiore gravità del reato ritenuto in sentenza rispetto a quello oggetto dell'originaria imputazione.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 614 cod. pen., dal momento che l'imputata, dipendente dello studio legale, possedeva le chiavi per accedervi, poteva trattenersi per la pausa pranzo nel luogo di lavoro e, pertanto, non poteva essere consapevole del tacito dissenso del datore all'intrattenimento nei locali durante la pausa pranzo.
2.3. Con il secondo motivo, si rileva che il reato, commesso in data 17/02/2004, si era ormai prescritto in data 17/08/2011. La Corte territoriale aveva, in senso contrario, valorizzato il rinvio dell'udienza del 21/03/2011 per astensione dalle udienze del legale, con la conseguente sospensione del termine sino alla successiva udienza del 07/10/2011. La ricorrente lamenta l'inosservanza dell'art. 159, comma terzo, cod. pen., che prevede la sospensione per tutto il periodo solo quando il differimento avviene su richiesta delle parti e non quando, come nella specie, è disposto dal giudice, prendendo atto dell'astensione dalle udienza del difensore.
Considerato in diritto
1. Preliminarmente, va rilevato, in difetto di evidenti cause di inammissibilità del ricorso, che, per effetto delle sospensioni registrate, in data 05/03/2012, ossia successivamente alla pronuncia di secondo grado (07/10/2011), il reato si è estinto per prescrizione. Al riguardo, va disatteso il terzo motivo di ricorso che muove dall'inesatta premessa, secondo cui il rinvio per astensione debba essere qualificato come per impedimento del difensore e non come disposto su richiesta di quest'ultimo (v., infatti, Sez. 5, n. 18071 del 08/02/2010, Piacentino, Rv. 247142).
2. Deve aggiungersi, con riferimento al secondo motivo, che non ricorre una causa evidente di assoluzione, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., giacché, secondo l'accertamento del giudice di merito, l'imputata, ben consapevole che lo studio legale era chiuso dalle 13,00 alle 15,30, come da lei stessa ammesso nella dichiarazione recante la data del 17/02/2004, vi si era introdotta e trattenuta con una terza persona, per ragioni sicuramente estranee all'attuazione del rapporto di lavoro.
Ciò posto, deve ribadirsi che integra il reato di violazione di domicilio, ai sensi dell'art. 614, comma primo, cod. pen., che equipara l'introduzione invito domino a quella realizzata clandestinamente o con inganno, la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, si ritiene implicita la contraria volontà del titolare dello ius exciudendi e nessun rilievo svolge la mancanza di clandestinità nell'agente, il quale frequenti o si ritenga autorizzato a frequentare l'abitazione del soggetto passivo; mentre ricorre l'ipotesi di cui all'art. 614, comma secondo, cod. pen. - che sanziona chi si trattiene nel domicilio altrui contro l'espressa volontà del titolare - nel caso in cui dette intenzioni diventino illecite solo in un momento successivo all'introduzione nell'abitazione altrui.
3. Quanto al primo motivo, osserva la Corte che la censura - anche a tacere delle puntuali considerazioni svolte dal giudice di merito sulla chiara apprezzabilità del fatto contestato - resta superata in radice dal principio per cui la contestuale ricorrenza nel giudizio di cassazione di una causa estintiva del reato e di una nullità processuale anche assoluta e insanabile, determina la prevalenza della prima, per effetto del principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129 cod. proc. pen., salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, prevalendo in tal caso la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez. 3, n. 1550 del 01/12/2010 - dep. 19/01/2011, Gazzerotti, Rv. 249428).
4. In conseguenza, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
09-01-2014 22:40
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