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Sentenza

La sezione disciplinare del CSM non si uniforma ai principi di diritto indicati in una precedente pronuncia del Supremo Collegio che aveva cassato un provvedimento disciplinare nei confronti di un magistrato e per la seconda volta cassa il provvedimento con rinvio per nuovo esame.
La sezione disciplinare del CSM non si uniforma ai principi di diritto indicati in una precedente pronuncia del Supremo Collegio che aveva cassato un provvedimento disciplinare nei confronti di un magistrato e per la seconda volta cassa il provvedimento con rinvio per nuovo esame.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 25 marzo - 28 maggio 2014, n. 11911
Presidente Rovelli – Relatore Ceccherini

Svolgimento del processo

1. Il Dott. M.R., Sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani, è stato incolpato degli illeciti disciplinari di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. d) e n). Al predetto magistrato, nella qualità di assegnatario del procedimento penale n. 1902/2008 R.G. e di coordinatore interno del gruppo di lavoro (reati contro la P.A.) del progetto organizzativo dell'ufficio, è stato in particolare contestato di aver omesso di informare il Procuratore della Repubblica Dott. C.C.M., nella sua duplice veste di capo dell'ufficio e di coordinatore esterno del predetto gruppo, sugli sviluppi più rilevanti del procedimento e precisamente:
- sull'avvenuto deposito, nelle date del 2 marzo 2010 e del 5 marzo 2010, delle informative redatte dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia tributaria di Bari contenenti le risultanze delle investigazioni svolte nell'ambito del predetto procedimento;
- sulla decisione d'iscrivere nel registro degli indagati, in data 8 marzo 2010, dopo una valutazione individuale delle risultanze probatorie emergenti dall'informativa del 5 marzo, tre nuovi soggetti aventi profili di alta rilevanza esterna politica e pubblica (il Presidente del Consiglio On. B.S. nonché i Dottori I.B.G. e A.M. ); decisione che era assunta senza alcuna informazione né preventiva né immediatamente successiva nei confronti del Procuratore Dott. C.M.C.;
- sul deposito, in data 12 marzo 2010, presso la cancelleria del GIP della richiesta di fissazione di un'udienza camerale per il parziale utilizzo di alcune intercettazioni e per la contestuale distruzione di quelle irrilevanti ai sensi della L. n. 140 del 2003, art. 6; deposito che avveniva prima della sua convocazione avanti al Procuratore, da quest'ultimo disposta, dopo che si era diffusa la notizia dell'avvenuta violazione del segreto investigativo.
Con la predetta condotta omissiva il Dott. M.R. - secondo la contestazione di addebito - aveva violato, ex art. 2, comma 1, lett. n), cit., i doveri di rispetto delle norme, anche regolamentari, disciplinanti il servizio giudiziario contenute nel progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Trani in vigore nel triennio 2009 - 2011. La stessa condotta integrava altresì la grave scorrettezza di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d), nei confronti del Procuratore Capo Dott. C, tenuto conto dell'estremo rilievo pubblico e politico delle persone coinvolte e della percepibile ricaduta mediatica esterna dell'indagine.
2. A seguito dell'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del Dott. M. R. per i fatti suddetti, la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con sentenza 11 settembre 2012 n. 112, dichiarava questi responsabile dell'illecito disciplinare ascrittogli D.Lgs. n. 109 del 2006, sub art. 2, comma 1, lett. n), e gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'ammonimento, mentre escludeva l'incolpazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del medesimo D.Lgs., dal quale lo assolveva.
3. La sentenza è stata cassata con sentenza di questa corte 25 marzo 2013 n. 7383. In essa si osservava che la motivazione della sentenza impugnata si chiudeva, sul punto della sussistenza della responsabilità disciplinare, con l'affermazione che "la condotta del Dott. R. integra perciò una violazione delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti, in specie delle regole contenute nel progetto organizzativo della Procura", e poi passava direttamente e sinteticamente all'individuazione della sanzione disciplinare da irrogare, fissata in quella minima dell'ammonimento in "considerazione dell'insieme di tutte le circostanze ricordate". Mancava - tra l'una e l'altra affermazione - un'espressa e formale valutazione della "gravità" della ritenuta "violazione delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti, in specie delle regole contenute nel progetto organizzativo della Procura"; valutazione necessaria e indefettibile perché la lett. n) dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 109/2006 prescrive che la "inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario" in tanto integra un illecito disciplinare in quanto sia "grave" (o "reiterata", ma non è questo il caso).
Posto che non rilevava la propalazione all'esterno della notizia dell'iscrizione del Capo del Governo nel registro degli indagati, perché la sentenza della Sezione Disciplinare espressamente riteneva che il Dott. R. non fosse responsabile di ciò, né alcuna negligenza gli era stata addebitata, ciò che inficiava la continuità e la coerenza della conclusione dello sviluppo argomentativo dell'impugnata sentenza era che la Sezione Disciplinare accertasse, e desse atto in sentenza, anche di ulteriori circostanze di fatto, che valevano a contestualizzare tale comportamento d'inosservanza delle regole tabellari in termini non già di gravità della condotta omissiva, ma al contrario di attenuazione della stessa; e precisamente:
a) il Procuratore della Repubblica era stato informato subito dal Dott. R., che si era recato immediatamente a casa del Procuratore, dell'imprevedibile sviluppo delle indagini (riguardanti altro) costituito dalle intercettazioni del novembre 2009. Anche a seguito dei successivi contatti del Sostituto con il Procuratore sulla questione fino alla riunione del 17 dicembre 2009, questi era stato reso pienamente edotto sia del contenuto delle intercettazioni, anche se non le aveva ascoltate direttamente, tant'è che le aveva definite "sconcertanti", e sia del loro rilievo penale, avendo egli dichiarato che il reato configurabile avrebbe potuto essere quello di abuso di ufficio (eventualmente nella forma del tentativo) o di concussione. Il Procuratore della Repubblica era, quindi, già a conoscenza, dal 17 dicembre 2009, di quella che già poteva qualificarsi come notizia di reato.
b) Il Procuratore aveva tenuto un comportamento in qualche misura distaccato, se non proprio ambiguo, perché, se è vero che all'esito della riunione del 17 dicembre 2009 aveva chiesto di essere tenuto aggiornato quando sarebbe arrivata la nota informativa della Guardia di finanza per (ri)parlarne, si era astenuto deliberatamente dal partecipare, insieme al Sostituto e al Procuratore aggiunto, all'ascolto delle intercettazioni telefoniche in questione mostrando così un certo distacco, interpretabile anche come maggiore affidamento sull'operato del suo Sostituto cui egli non aveva affiancato alcun altro magistrato, lasciandolo solo titolare dell'inchiesta. Il Procuratore della Repubblica, che comunque già sapeva quanto basta per apprezzare la rilevanza penale delle intercettazioni suddette, da cui non poteva non conseguire l'iscrizione nel registro degli indagati, poteva quindi essere apparso, agli occhi del suo Sostituto, non particolarmente ansioso di conoscere il quando della formalizzazione della notizia di reato.
c) Non risultava, dalla sentenza n. 112/2012, che le note del 2 e del 5 marzo della Guardia di Finanza (ma in realtà solo quella del 5 marzo, perché dalla sentenza emergeva che la prima riguardava le indagini preliminari sui fatti originali non rilevanti nella specie, ossia il procedimento denominato AmEx sull'abuso di carte di credito) avessero apportato elementi di novità - ossia quegli "sviluppi più rilevanti del procedimento", di cui alle regole tabellari - oltre alla trascrizione delle intercettazioni il cui contenuto, pur in mancanza dell'integrale ascolto di quanto captato casualmente, era già noto al Procuratore per averlo definito "sconcertante". In realtà solo gli "sviluppi più rilevanti" degli atti d'indagine avrebbero richiesto una tempestiva informazione, mentre la formalizzazione di atti d'indagine già noti (id est: la trascrizione del contenuto delle intercettazioni) non richiedeva altrettanta immediata tempestività d'informazione.
d) L'iscrizione nel registro degli indagati era un atto dovuto al quale il pubblico ministero era tenuto a provvedere "immediatamente" (ex art. 335 c.p.p.); atto coperto da segreto istruttorio (art. 329 c.p.p.) e quindi meramente interno alla Procura della Repubblica, che fissava, formalmen-te a garanzia degli indagati, e comunque con riferimento ad un'ipotesi di reato non certo immodificabile (essendo sempre possibile "l'aggiornamento delle iscrizioni" ex art. 335 cit.), l'inizio delle indagini preliminari al fine del computo della durata massima delle indagini stesse. Il rilievo penale del contenuto delle intercettazioni, che era il presupposto dall'iscrizione nel registro degli indagati, era anch'esso ben noto al Procuratore che ipotizzava un reato di abuso d'ufficio (almeno nella forma del tentativo) ovvero di concussione (poi effettivamente indicata nel registro degli indagati, oltre il reato di violenza e minaccia a corpo amministrativo).
e) il deposito del 12 marzo 2012 della richiesta del P.M. al g.i.p. di fissazione dell'udienza camerale L. n. 140 del 2003, ex art. 6 (recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 Cost.) per depurare le intercettazioni di quanto non rilevante nel processo (la c.d. udienza "stralcio" ex artt. 268 e 269 c.p.p.) e procedere alla "distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti" nel rispetto del riflesso dell'immunità parlamentare sulle intercettazioni c.d. "indirette" o, più propriamente, "casuali" di cui all'art. 6 cit. (cfr. C. cost. n. 390 del 2007), ovvero attivare il procedimento di autorizzazione della Camera di appartenenza di cui all'art. 6, comma 2, cit., era successivo al tentativo, non riuscito, di conferire con il Procuratore e quindi di informarlo, tentativo fatto dal Dott. R. nella tarda mattinata dell'11 marzo 2010, quando il Procuratore aveva già lasciato il suo ufficio; circostanza questa che la sentenza ha ricostruito per mezzo dei testi ascoltati sul punto. A stretto rigore, quindi, il (pur non riuscito) tentativo di riferire al Procuratore in ordine all'indagine in corso c'era già stato l'il marzo sicché l'oggetto della mancata tempestiva informazione, protrattasi per tre giorni, si focalizzava in realtà nella menzionata iscrizione (in particolare) del Capo del Governo nel registro degli indagati il giorno 8 marzo 2010, mentre la richiesta al g.i.p. di fissazione dell'udienza camerale ex art. 6 L. n. 140 del 2003 era del 12 marzo 2012, giorno in cui c'è stato il colloquio tra il Sostituto e il Procuratore, e quindi è fuori dall'intervallo temporale che segna il contestato deficit informativo del primo nei riguardi del secondo.
A ciò doveva poi aggiungersi che la stessa omissione di tempestiva informazione in questione, apprezzata sub specie della lett. d), art. 2, comma 1, cit., non era stata ritenuta dalla Sezione Disciplinare integrare l'ipotesi della "grave scorrettezza" nei confronti del Procuratore della Repubblica destinatario dell'obbligo d'informazione.
4) A seguito della cassazione della prima sentenza, il processo è tornato all'esame della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, che con sentenza 25 settembre 2013 ha ritenuto l'incolpato responsabile dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2 comma 1 lettera n) d.lgs. n. 109/2006, e gli ha inflitto la sanzione dell'ammonimento.
La motivazione della decisione si riassume nei seguenti punti:
sul piano oggettivo, la gravità è stata ravvisata nel rilievo dei reati oggetto dell'indagine e della ritardata informazione, delle persone coinvolte, dell'importanza dello sviluppo dell'indagine o degli atti processuali non comunicati, della durata del ritardo nella comunicazione dei fatti al Procuratore della Repubblica.
In particolare, l'indagine riguardava reati di concussione continuata e aggravata e violenza e minaccia a corpo amministrativo;
l'indagato era il Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, oltre ad altri funzionari che rivestivano importanti incarichi pubblici;
la mancata informazione era attinente al deposito di un'informativa della Guardia di Finanza che configurava la consumazione di altri reati accertati dopo l'inizio dell'indagine, il cui accertamento aveva imposto l'iscrizione del Presidente del consiglio dei Ministri nel modello 21 del Presidente del Consiglio nel registro degli indagati;
l'iscrizione era uno sviluppo importante, dato che in precedenza non si era ritenuto di effettuarla;
il ritardo nella comunicazione sarebbe stato di sei giorni dalla ricezione dell'annotazione e di tre giorni dall'iscrizione nel registro;
l'incolpato non si era preoccupato di contattare almeno telefonicamente il Procuratore o il Procuratore aggiunto.
Quanto al profilo soggettivo, nell'impugnata sentenza si osserva che vi era stato un espresso accordo dell'incolpato con il Procuratore di riparlare della vicenda non appena fossero arrivate le relazioni, accordo violato dall'incolpato; e si aggiunge poi che la condotta tenuta dal Procuratore della Repubblica era indice di una scarsa attenzione del dirigente dell'ufficio per un'indagine che aveva caratteri di particolare delicatezza, e che poteva essere interpretato come una totale apertura di credito a favore del sostituto; e tuttavia ciò non escludeva la gravità della violazione, considerato che l'informativa aveva riguardato l'iscrizione nel registro degli indagati, e la stessa iscrizione aveva importanza oggettiva e incidenza generale difficilmente comparabile con le ordinarie vicende processuali.
5. Per la cassazione di questa sentenza, ricorre l'incolpato con sei mezzi d'impugnazione.

Motivi della decisione

6. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 627 comma terzo c.p.p., per non essersi il giudice disciplinare uniformato ai principi di diritto indicati nella sentenza di cassazione con rinvio, che aveva indicato la necessità - ai fini del giudizio di gravità - di una valutazione bilanciata tra la condotta omissiva oggettivamente accertata e le circostanze di fatto al contorno già valutate dallo stesso giudice disciplinare in termini giustificativi e quindi favorevoli per l'incolpato e dell'art. 606 comma 1 lett. e c.p.p. per mancanza di motivazione sullo stesso punto della valutazione bilanciata.
7. Con il secondo motivo si denuncia, a norma dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità della contestata inosservanza, ritenuta non grave sotto il profilo della scorrettezza nei confronti degli altri magistrati (nella specie: il Procuratore capo della Repubblica), ma grave sotto il profilo della violazione di disposizioni regolamentari sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi. La diversità dei beni giuridici protetti dalle due norme, se esclude il concorso apparente di norme, non ha attinenza con la gravità della condotta unitaria sia quanto all'azione e sia quanto ai soggetti coinvolti, già rilevata nella precedente sentenza delle Sezioni unite della corte.
8. Con il terzo motivo si denuncia, sotto il profilo dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., la manifesta contraddittorietà della motivazione, la quale da un lato riconosce che il Procuratore capo della Repubblica, a conoscenza già dal 17 dicembre 2009 di quella che già poteva qualificarsi come notizia di reato, aveva tenuto un comportamento indice di scarsa attenzione per un'indagine di particolare delicatezza e che poteva essere interpretato come una totale apertura di credito a favore del sostituto; e dall'altro afferma che ciò non porta a escludere la gravità della violazione, considerato che l'informativa che ha portato all'iscrizione a modello 21 del Presidente del Consiglio e la stessa iscrizione, per quanto atto dovuto o mera formalizzazione avevano un'importanza oggettiva e un'incidenza generale difficilmente comparabili con le ordinarie vicende processuali in indagini di un ufficio giudiziario di modeste dimensioni.
9. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 3 bis del d.lgs. n. 109/2006, per avere il giudice di rinvio omesso il bilanciamento in termini di valutazione comparata tra la condotta accertata e le circostanze di contorno anche sotto il profilo della scarsa rilevanza del fatto, non esclusa dal valore del requisito della gravità come elemento costitutivo dell'illecito.
10. Con il quinto motivo si denuncia, sotto il profilo dell'art. 606 comma 1 lett. B c.p.p., l'inosservanza o l'erronea applicazione delle norme contenute nel progetto organizzativo della Procura di Trani, per aver negato la diversità degli obblighi d'informazione del coordinatore esterno per i procedimenti in corso, e di quelli del Procuratore della Repubblica sull'andamento dei processi. L'impugnata sentenza travisa la formulazione letterale delle disposizioni, che fanno riferimento a fasi diverse, e, esclusa la necessità di una comunicazione preventiva, ignora l'inesistenza di termini precisi in ordine alla stessa tempestività dell'informazione richiesta nel caso dell'andamento dei "processi".
11. Con il sesto motivo si denuncia, a norma dell'art. 606 comma 1 lett. b ed e c.p.p., l'erronea applicazione dell'art. 2, primo co. lett. n d.lgs. n. 109/2006 e la carente, manifesta illogicità della motivazione sul punto della colpevolezza. La sentenza impugnata ha affrontato il tema della gravità esclusivamente sotto il profilo oggettivo. Si deduce che l'illecito in questione ha natura dolosa, che è esclusa dalla valutazione, contenuta nella precedente sentenza di merito, di "gestione superficiale e leggera (non solo da parte sua)... non caratterizzata dalla volontà di essere scorretto", che evoca implicitamente la colpa lieve. Si deduce che la pretesa violazione dell'accordo informativo con il Procuratore Capo poteva semmai astrattamente rilevare sul piano dell'illecito di scorrettezza, per il quale vi era stata assoluzione, e non per quello di violazione delle norme contenute nel progetto organizzativo, donde l'illogicità di una valutazione diversificata dell'elemento soggettivo nei due casi. L'atteggiamento del Procuratore Capo, che aveva scelto di mantenere una certa distanza, di non impartire direttive, di non coassegnare il procedimento e di non ascoltare neppure le telefonate intercettate, poteva inevitabilmente ingenerare nell'incolpato il convincimento di dover curare in (necessitata) solitudine, quanto meno, l'adempimento (da eseguire, ex lege, immediatamente) della sola iscrizione dell'indagato.
12. Le censure così sintetizzate sono fondate nei termini appresso indicati. In particolare, quanto al primo motivo di ricorso, è necessario muovere dalla sintesi che si legge nella precedente sentenza di questa corte, che espone i punti decisivi del giudizio, sui quali la prima decisione del Consiglio si era dimostrata carente, e il cui riesame era stato rimesso al giudice del rinvio.
In essa si rilevava che la valutazione della "gravità" della violazione dell'obbligo di tempestiva informazione, presupposto indefettibile per l'affermazione della responsabilità disciplinare con riferimento alla fattispecie della lettera n) dell'art. 2, comma 1, cit., non era in modo univoco ricavabile indirettamente dalla mera narrazione dei fatti accertati, contenuta nella medesima sentenza, perché questa dava atto anche di altre circostanze - quelle supra elencate da a) ad e) - che potevano avere una valenza in senso opposto, quali - mutuando categorie penalistiche - circostanze attenuanti; che d'altra parte la parallela valutazione di "gravità" richiesta dalla lettera d) dell'art. 2, comma 1, cit., ed avente ad oggetto la stessa condotta di violazione dell'obbligo di tempestiva informazione, era stata sì espressamente fatta dalla Sezione Disciplinare, ma in termini giustificativi e quindi favorevoli per il Dott. R.. Si concludeva dunque con l'affermazione che, in mancanza di questo bilanciamento in termini di valutazione comparata tra la condotta omissiva oggettivamente accertata e le suddette circostanze di fatto al contorno, che ne definiscono il contesto di specie, al fine di verificare il concorrente requisito della "gravità" della condotta omissiva addebitata al Dott. R., il canone della necessaria motivazione circa i fatti di causa non era stato pienamente rispettato.
Il confronto di questo passo, contenente la messa a fuoco dei punti decisivi da riesaminare, con la motivazione in precedenza riportata della sentenza impugnata mostra come la valutazione comparativa, che era stata richiesta, sia stata sostanzialmente omessa, e come anzi nella sentenza impugnata sembrino rimessi in discussioni punti di decisiva rilevanza sui quali era già stato espresso un diverso convincimento del Consiglio nella sua prima sentenza.
13. Quanto agli elementi di gravità oggettiva, il riferimento ai reati oggetto di indagine e alla qualità dei soggetti indagati è in contrasto con quanto era già stato accertato; vale a dire, che il Procuratore della Repubblica era informato sin dal dicembre precedente dei fatti e delle persone, e che già nell'incontro del 17 dicembre egli stesso aveva avuto conoscenza che la notizia di reato aveva ad oggetto una concussione. Nella sua deposizione davanti al Consiglio Superiore, del resto, lo stesso magistrato aveva riferito che il fatto illecito sarebbe stato commesso dall'indagato "con toni minacciosi e violenti".
L'ulteriore osservazione, che la successiva informativa della Guardia di Finanza (alla quale esclusivamente si riferisce l'omissione dell'incolpato) "configurava la consumazione di altri reati accertati dopo l'inizio dell'indagine", e che proprio l'accertamento di essi avrebbe portato all'iscrizione del Presidente del Consiglio nel registro degli indagati (circostanza che, se vera, avrebbe indubbiamente grande rilievo), si pone in conflitto con quanto già accertato nel primo giudizio, e cioè che l'informativa del 5 marzo (giacché quella del 2 marzo riguardava le indagini preliminari sui fatti non rilevanti nella specie, ossia quelli oggetto del procedimento originale denominato AmEx sull'abuso di carte di credito) era costituita dalla trascrizione del contenuto delle intercettazioni già ascoltate o date per note dal Procuratore della Repubblica nel dicembre precedente, il che esclude che fossero emersi altri reati (del resto l'iscrizione nel registro degli indagati ebbe ad oggetto proprio i reati a suo tempo ipotizzati con il Procuratore della Repubblica).
Le affermazioni sin qui considerate, enunciate in sentenza, non sono accompagnate da alcun argomento che giustifichi la diversità della valuta-zione rispetto alla prima sentenza, e inficiano quella successiva, che il ritardo nella comunicazione addebitabile all'incolpato sarebbe stato di sei giorni dalla ricezione dell'annotazione (vale a dire, a quanto sembra, della trascrizione); mentre non si comprende il senso dell'osservazione che la stessa iscrizione costituiva uno sviluppo importante "dato che in precedenza non si era ritenuto di effettuarla": a questo riguardo, infatti, nella precedente sentenza di questa corte era già stato ricordato che l'iscrizione nel registro degli indagati è atto dovuto, al quale il pubblico ministero era tenuto a provvedere "immediatamente" (ex art. 335 c.p.p.); atto coperto da segreto istruttorio (art. 329 c.p.p.) e quindi meramente interno alla Procura della Repubblica, che fissava formalmente a garanzia degli indagati, e comunque in riferimento ad un'ipotesi di reato non certo immodificabile (essendo sempre possibile "l'aggiornamento delle iscrizioni" ex art. 335 cit.). Nella fattispecie, secondo gli accertamenti in fatto non più rimessi in discussione, il ritardo dell'iscrizione era stato convenuto in attesa dell'informativa della Guardia di Finanza, e dunque la novità dell'iscrizione nel registro degli indagati, sotto il profilo informativo per il Procuratore della repubblica, non era scindibile dall'eventuale (e in fatto escluso) contenuto di novità del materiale trasmesso della Guardia di Finanza.
14. Se si passa a considerare il profilo soggettivo, si deve riscontrare che il giudice disciplinare ha confermato l'affermazione che il comportamento tenuto dal Procuratore della Repubblica al momento della notizia di reato "poteva essere interpretato come una totale apertura di credito a favore del sostituto"; affermazione che appare tendenzialmente in contrasto con la valutazione di gravità della mancata informativa. Ad essa segue, tuttavia, la riaffermazione della gravità del comportamento dell'incolpato, motivata esclusivamente, e senza apparente coerenza, con la "importanza oggettiva" dell'informativa che aveva ad oggetto l'iscrizione del Presidente del Consiglio nel registro degli indagati. In tal modo si finisce, per un verso, con riconoscere che nella condotta contestata non v'è alcun profilo autonomo di gravità sotto il profilo soggettivo, essendo questo interamente riassorbito sotto il profilo oggettivo; e, per l'altro, si fonda l'intera decisione sul profilo di gravità dell'elemento oggettivo, delle cui gravi carenze di motivazione, specie per la contraddittorietà con i fatti come già accertati nella prima sentenza, si è già detto.
La sentenza deve essere conseguentemente cassata e rinviata al giudice disciplinare per un nuovo esame, nel quale l'esame della gravità della violazione accertata sarà condotto in relazione agli elementi di fatto già accertati nella prima sentenza, e tenendo conto degli altri elementi già indicati nella sentenza di questa corte 25 marzo 2013 n. 7383 e sopra sintetizzati al punto 3, specificamente sotto le lettere da a ad e.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Consiglio Superiore della Magistratura per un nuovo esame.
Avv. Antonino Sugamele

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