La mucca scappa durante il trasporto e devasta il raccolto dell'attore, affittuario di un fondo agricolo. Il proprietario della mucca non è responsabile.
Cassazione civile sez. VI 19/02/2014 ( ud. 15/01/2014 , dep.19/02/2014 )
Numero: 3863
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. AMENDOLA Adelaide - rel. Consigliere -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24541-2011 proposto da:
M.A., M.F., M.S.,
B.G.G. (OMISSIS), M.
F., M.D. in qualità di eredi di M.
E., elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO DELLA GANCIA 5,
presso lo studio dell'avvocato MIELE RENATO, rappresentati e difesi
dagli avvocati MARTELLATO LUIGINO MARIA, SANDRO LIVIERO, giusta
procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
Z.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 51,
presso lo studio dell'avvocato RUFFINI ALESSANDRO, che lo rappresenta
e difende unitamente all'avvocato FERRARA FEDERICO PINO, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1470/2010 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA del
12.5.2010, depositata il 14/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito per il controricorrente l'Avvocato Alessandro Ruffini che si
riporta agli scritti.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
"Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti, osserva:
1. Con citazione notificata il 23 febbraio 1995 M.E. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Padova Z.C., chiedendo di essere risarcito dei danni arrecati alle colture esistenti su un fondo di cui era affittuario da un bovino di proprietà dello Z..
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestò le avverse pretese.
Negò che l'animale che aveva devastato il raccolto dell'attore gli appartenesse. Affermò che il bovino, di proprietà della società Europea 90 s.a.s., era scappato da un autocarro della stessa, che era fermo nel cortile del suo predio.
Chiese ed ottenne di chiamare in causa Europea 90.
2. Con sentenza del 2 maggio 2003 il giudice adito rigettò la domanda. Proposto gravame principale da B.G., A., Fe., S., D. e M.F., eredi di M.E., deceduto nelle more, nonchè gravame incidentale da Z.C., la Corte d'appello di Venezia, in data 14 luglio 2010, li ha respinti entrambi, condannando gli appellanti principali al pagamento delle spese di giudizio.
Secondo il decidente dalle risultanze istruttorie era emerso che la fuga del bovino era intervenuta in un momento in cui l'animale si trovava ancora all'interno dell'automezzo di proprietà di Europa 90, ed era quindi nella piena disponibilità della stessa. Ha aggiunto che il bovino era stato pur sempre legato da un dipendente della società, la quale avrebbe pertanto dovuto accertarsi che la fune fosse sufficientemente stretta.
Avverso detta pronuncia ricorrono a questa Corte B.G., A., Fe., S., D. e M.F., formulando sei motivi.
Resiste con controricorso Z.C..
3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall'art. 360 bis, inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a). Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi rigettato.
Queste le ragioni.
4. Con il primo motivo di ricorso gli impugnanti denunciano violazione dell'art. 2052 cod. civ. nonchè vizi motivazionali.
Oggetto delle critiche è l'affermazione del giudice di merito secondo cui i danni causati da un animale gravano su colui che ne abbia la effettiva e concreta disponibilità, anche se non proprietario, di talchè, essendo il bovino ancora all'interno dell'autocarro di Europa 90 nel momento in cui ebbe a scappare, lo Z. non poteva essere chiamato a rispondere dei pregiudizi dallo stesso cagionati.
Secondo gli esponenti le argomentazioni del giudice di merito farebbero malgoverno del disposto della norma codicistica innanzi menzionata, nella interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità.
Con il secondo mezzo deducono violazione dell'art. 1687 cod. civ. Sostengono che, in base alla disciplina del contratto di trasporto, e considerato che pacificamente l'autocarro di Europa 90 si trovava all'interno della proprietà dello Z., la consegna del bovino al destinatario doveva considerarsi ormai avvenuta.
Con il terzo motivo denunciano violazione dell'art. 2052. Rilevano che erroneamente la questione relativa alla proprietà della mucca era stata ritenuta assorbita dalla accertata permanenza della disponibilità della stessa in capo a Europa 90, laddove, non potendo la società esserne considerata utilizzatrice, era rilevante stabilire chi ne fosse proprietario. Con il quarto mezzo, prospettando violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., gli esponenti lamentano che il giudice d'appello non abbia pronunciato sulla domanda subordinata di condanna in solido del convenuto e della chiamata Europa, proposta dall'attore, ex art. 2043, per mancanza, nel fondo rustico di proprietà dello Z., di una recinzione idonea a impedire la fuga di animali.
Con il quinto motivo denunciano, ancora una volta, violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per non avere la Corte d'appello pronunciato sulla domanda di accertamento negativo della proprietà del bovino proposta dallo Z..
Con il sesto motivo, lamentando violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., gli esponenti criticano la loro condanna al pagamento delle spese del giudizio di gravame laddove, essendo stati respinti e l'appello principale e quello incidentale, gli oneri economici del processo andavano almeno compensati.
4. Il primo, il terzo e il quinto motivo di ricorso, che si prestano a essere esaminati congiuntamente, per la loro intrinseca connessione, sono privi di pregio.
Gli impugnanti non contestano il principio di diritto, ripetutamente affermato da questa Corte, in base al quale la responsabilità per il danno causato dall'animale, prevista dall'art. 2052 cod. civ., incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi se ne serve, per tale dovendosi intendere non già il soggetto, diverso dal proprietario, che vanti sull'animale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sulla sua utilizzazione, ma colui che, col consenso del proprietario, ed anche in virtù di un rapporto di mero fatto, usa l'animale per soddisfare un interesse autonomo (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16023; Cass. civ. 9 dicembre 1992, n. 13016).
Essi criticano piuttosto l'applicazione che di tali arresti ha fatto il decidente nel caso concreto, assumendo in sostanza che Europa 90 non poteva essere ritenuta utilizzatrice del bovino, posto che l'utilitas idonea a fondare la responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ. andrebbe identificata con il godimento dell'animale in conformità alla sua naturale destinazione.
5. L'assunto non è condivisibile.
Esso postula un'interpretazione speciosa delle affermazioni della giurisprudenza di legittimità, la quale, in piena aderenza al tenore della norma - secondo cui il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dallo stesso, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito - ha in sostanza affermato che è responsabile dei danni cagionati da un animale chi ne abbia la effettiva e concreta disponibilità.
Ne deriva che lo scrutinio sulla conformità o meno del godimento a pretese, naturali destinazioni del bovino, peraltro di non agevole identificazione, esulano dalla lettera e dalla ratio della disposizione in esame.
Da tanto consegue altresì che correttamente l'indagine volta a stabilire chi ne fosse proprietario è stata ritenuta assorbita.
In tale contesto non ha quindi alcun senso la doglianza volta a far valere l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento negativo avanzata dalla Z.. E tanto a prescindere da ogni rilievo in ordine alla carenza di interesse degli impugnanti a dolersene.
6. Le censure svolte nel secondo motivo di ricorso, a prescindere dai profili di inammissibilità derivanti dal richiamo alla disciplina del contratto di trasporto, che è questione non trattata nella sentenza impugnata, e quindi nuova, finiscono per contestare la ricostruzione dei fatti di causa accolta dal giudice di merito, segnatamente in ordine all'intervenuto perfezionamento o meno della consegna del bovino allo Z.. Esse mirano quindi a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità.
7. Neppure colgono nel segno le contestazioni volte a far valere l'omesso esame della domanda di condanna ex art. 2043 cod. civ., oggetto del quarto mezzo.
La prospettazione di una responsabilità extracontrattuale di Z. per avere concorso alla produzione del danno attraverso la non perfetta recinzione della sua proprietà è anch'essa nuova, avendo il giudice di merito valutato la predetta circostanza esclusivamente in relazione al disposto dell'art. 2052 cod. civ..
Nè l'evocazione del generale principio del neminem laedere sotto tale, specifico profilo, può ritenersi insita nell'uso della locuzione anche che, nelle conclusioni degli attori, ha accompagnato il richiamo all'art. 2052 cod. civ. fin dall'atto introduttivo del giudizio. Peraltro, quand'anche ciò fosse, il silenzio serbato sul punto dal giudice di primo grado non è stato oggetto di specifiche censure in sede di gravame.
Ne deriva che la questione non è mai entrata nel thema decidendum del giudizio di appello.
8. Infine correttamente le spese del grado sono poste a carico degli appellanti principali.
E invero, pur avendo la Corte territoriale enunciato in dispositivo il rigetto di entrambi gli appelli, in realtà ha ritenuto assorbito quello proposto dallo Z., espressamente qualificandolo in motivazione incidentale condizionato. Ed è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione (confr. Cass. civ. 8 luglio 2010, n. 16152).
Il ricorso appare pertanto destinato al rigetto".
Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte ricorrente.
A confutazione delle stesse è sufficiente osservare che l'esegesi dell'art. 2052 cod. civ. posta a base della proposta di decisione formulata dal relatore è in continuità con il principio, enunciato nella sentenza 11 dicembre 2012, n. 22632, secondo cui la responsabilità prevista dall'art. 2052 cod. civ. è collegata alla custodia, più che alla proprietà dell'animale, nel senso che il proprietario risponde solo in quanto sia anche custode, secondo il significato che tale termine assume nell'ambito della disciplina delle varie fattispecie di responsabilità oggettiva, qual è quella in questione: termine che, nello specifico, sta a designare il rapporto in forza del quale taluno detenga contemporaneamente il potere di gestione, di vigilanza e di controllo dell'animale, e il potere di trarne utilità e profitto.
In sostanza, la previsione secondo cui "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito", altro non significa che, quando vi sia dissociazione fra proprietà e custodia, la responsabilità grava sul custode e non sul proprietario, fermo restando, ad evitare equivoci, che per custode e responsabile si intende non chi detenga l'animale per conto e nell'interesse del proprietario (quale il dipendente, lo stalliere, ecc: cfr. Cass. civ. Sez. 3, 28 aprile 2010 n. 10189), ma chi lo gestisca autonomamente e in modo indipendente, in vista del perseguimento di un interesse proprio ed autonomo rispetto a quello del proprietario (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 7 luglio 2010 n. 16023).
Ora, nella fattispecie dedotta in giudizio, la Corte di appello ha affermato che il trasportatore, nel corretto adempimento della prestazione a suo carico, era tenuto a gestire l'animale fino al completamento delle operazioni di consegna, di talchè il proprietario non poteva essere chiamato a rispondere dei danni provocati dalla fuga del bovino.
E tale decisione, giuridicamente corretta e adeguatamente motivata, resiste alle critiche degli esponenti. Il ricorso deve pertanto esser rigettato.
Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
PQM
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2014
30-08-2014 12:11
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