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Sentenza

La minaccia è reato di pericolo. La prospettazione dell’ipotesi di essere colpiti da armi da fuoco e di essere puniti da amici dell’imputato costituiva una minaccia connotata da obiettiva gravità.
La minaccia è reato di pericolo. La prospettazione dell’ipotesi di essere colpiti da armi da fuoco e di essere puniti da amici dell’imputato costituiva una minaccia connotata da obiettiva gravità.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 marzo – 9 maggio 2014, n. 19203
Presidente Marasca – Relatore Fumo

Rilevato in fatto

1. B.V. fu condannato dal tribunale di Milano alla pena di giustizia in quanto riconosciuto colpevole del delitto di minaccia aggravata in danno di F.A. e P.L., nei confronti dei quali ebbe a pronunciare la frase: "vi sparo e vi mando dai miei compagni se continuate a lavorare nel cimitero di Buccinasco".
La corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado e ha condannato l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.
2. Ricorre per cassazione il difensore, deducendo erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. La minaccia proferita dall'imputato non può ritenersi grave, in quanto essa non apportò alcun turbamento psichico ai due destinatari. La frase andava correttamente inserita in un contesto di "botta e risposta", tanto che una delle parti lese replicò dicendo all'imputato che avrebbe dovuto prendere bene la mira.
2.1. Con la seconda censura, si deduce la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto, in quanto la corte d'appello sostiene che le persone offese, anche se gravemente intimorite, non avrebbero mai potuto modificare le loro abitudini di vita, in quanto la frequentazione del cimitero era dovuta sia a ragioni personali (visita alla tomba della figlia), sia a ragioni professionali, in quanto essi esercitavano il commercio di fiori con punto vendita prospiciente al cimitero. L'erroneità della motivazione consiste nell'aver indicato come necessitati quei comportamenti che non erano affatto ineludibili, anzi costituivano l'oggetto della minaccia. Manca poi qualsiasi individuazione di ulteriori elementi dai quali desumere la pretesa gravità della frase pronunciata dall'imputato.
2.2. Con il terzo motivo si deduce ancora mancanza e manifesta illogicità della motivazione perché la frase è stata decontestualizzata e non si comprende quale sia stato l'iter argomentativo seguito per pervenire alla decisione adottata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato e merita rigetto; il ricorrente va condannato alle spese del grado.
2. Va innanzitutto ricordato che il reato di minaccia deve considerarsi reato formale di pericolo e, come tale, non postula la intimidazione effettiva del soggetto passivo, essendo sufficiente che il male minacciato, in relazione alle concrete circostanze di fatto, sia tale potenzialmente da incutere timore e da incidere nella sfera di libertà psichica del soggetto passivo (ASN 198203234-RV 152957).
2.1. Quanto alla gravità del male minacciato, è noto che essa va accertata avendo riguardo a tutte le modalità della condotta, ed in particolare al tenore delle eventuali espressioni verbali e al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se, ed in quale grado, dette espressioni abbiano ingenerato timore o turbamento nella persona offesa (ASN 2008433380-RV 242188).
3. Si tratta evidentemente di una valutazione di merito che, se adeguatamente giustificata dal giudicante, non può essere aggredita innanzi al giudice di legittimità.
3.1. Nel caso in esame, non illogicamente i giudici di merito hanno ritenuto che prospettare alle persone offese l'ipotesi di essere attinte da colpi di arma da fuoco e, ancor di più, di essere "visitate" da persone non conosciute, né identificabili, ma appartenenti alla medesima etnia dell'imputato ed, evidentemente, con lui d'accordo nell'infliggere una punizione al F. e alla P., costituisse minaccia connotata da obiettiva gravità. Il fatto che dette parole, come si sostiene, siano state pronunciate nel corso di un litigio o di un battibecco tra le parti, non può valere, di per sé, a togliere ad esse, né la natura minacciosa, né l'elevato grado intimidatorio.
3.1. Il fatto poi che le persone offese non abbiano cambiato, a seguito delle minacce ricevute, le loro abitudini di vita è irrilevante ai fini della consumazione del reato per il quale è intervenuta condanna, in quanto, evidentemente, se tale mutamento fosse intervenuto, avrebbe dovuto essere contestata diversa e più grave ipotesi criminosa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
Avv. Antonino Sugamele

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