La Cassazione si è occupata di un caso veramente particolare: i croupier hanno diritto al T.F.R. sulle mance?
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 25 giugno – 16 ottobre 2014, n. 21928
Presidente Vidiri – Relatore Ghinoy
Svolgimento del processo
M.L. ed altri litisconsorti, tutti impiegati tecnici di gioco (croupiers o qualifiche affini) del Casinò di Saint Vincent, dipendenti sino al 31.12.2003 del Casinò de la Vallèe - Gestione straordinaria in liquidazione e per il periodo successivo della s.p.a. Casinò della Vallèe, adivano il Tribunale di Aosta al fine di ottenere la condanna del datore di lavoro all'accantonamento nelle quote annuali del TFR di una somma pari al 75% delle mance da essi percepite, per gli importi analiticamente indicati nei conteggi che producevano. Il Tribunale di Aosta con sentenza del 23.5.2007 respingeva i ricorsi e l'appello proposto dai lavoratori veniva rigettato dalla Corte d'appello di Torino con la sentenza n. 293 del 2009.
I lavoratori hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza d'appello, cui hanno resistito Casinò della Vallèe S.p.A. e Casinò della Vallèe gestione straordinaria in liquidazione. I ricorrenti e Casinò della Vallèe gestione straordinaria in liquidazione hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Ragioni della decisione
Sintesi dei motivi di ricorso.
Il ricorso è affidato a due motivi, compendiati nei quesiti di diritto imposti dall'articolo 366 bis del codice di procedura civile, operante ratione temporis in considerazione della data di pubblicazione della sentenza gravata.
1. Come primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'articolo 2120 c.c. nonché degli articoli 46 e 48 (secondo la numerazione anteriore alla riforma del 2004, che si applica ex art. 4 del D.Lgs. 12/12/2003, n. 344 fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003) del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917(TUIR).
Sostengono che la previsione di cui all'articolo 46 richiamato (corrispondente a quella contenuta nell'art. 49 post riforma del 2004) secondo la quale "sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro" e dell'art. 48 (corrispondente a quella contenuta nell'art. 51 post riforma del 2004), secondo la quale "Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro" corrisponderebbero a quella dell'art. 2120 c.c., secondo la quale la retribuzione annua ai fini del calcolo del TFR ricomprende tutte le somme corrisposte "in dipendenza del rapporto di lavoro", ed entrambe le formulazioni richiederebbero come requisito necessario e sufficiente la sussistenza di un nesso di derivazione tra le somme percepite e il rapporto di lavoro. Aggiungono che sussisterebbero i requisiti per l'inclusione delle mance nella base di calcolo del TFR, individuati nel carattere non occasionale dell'emolumento, nel fatto che esso viene erogato in dipendenza del rapporto di lavoro nonché nel fatto che non siano previste deroghe espresse da parte della contrattazione collettiva.
Formulano il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se le mance elargite dai clienti in occasione delle vincite di gioco e percepite con cadenza periodica mensile dai croupiers del Casinò di Saint Vincent secondo una regolamentazione che le suddivide al 50% tra azienda e impiegati tecnici ed assoggettate nella misura del 75% a ritenuta fiscale ed a contribuzione previdenziale, rientrino o meno della nozione di retribuzione onnicomprensiva utile ai fini del computo del TFR ai sensi dell'articolo 2120 c.c. come modificato dall'art. 1 della L. 297 del 1982, in mancanza di qualunque espressa deroga contrattuale".
2. Come secondo motivo deducono violazione e falsa applicazione "dell'articolo 22 del C.C.N.L. vigente per gli impiegati del Casinò della Vallèe, giochi francesi, e dell'articolo 21 del C.C.N.L. vigente per gli impiegati del Casinò della Vallèe, giochi americani" e formulano il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se gli articoli 22 e 21 C.C.N.L. Impiegati del Casinò della Vallèe rispettivamente giochi francesi e americani e relativi chiarimenti a verbale, nel richiamare per il computo del TFR la legge 297 del 1982 senza deroghe e nel prevedere la suddivisione dell'ammontare delle mance elargite dai clienti in occasione di vincita al gioco al 50% tra azienda e ed impiegati tecnici, demandando ad una commissione di questi ultimi la ripartizione della quota mance di loro spettanza, conferisca alle mance natura retributiva in quanto l'esistenza di detta commissione, attesa la mancanza di alcatorietà dell'emolumento stesso, ha l'evidente funzione di ripartire fra i lavoratori un vero e proprio elemento di natura continuativa, anche se di misura variabile, naturalmente connesso al tipo di attività praticata, tenuto conto che la retribuzione tabellare degli impiegati tecnici è inferiore a quella degli impiegati amministrativi, ai quali nulla è corrisposto in punto mance".
Esame dei motivi di ricorso.
Entrambi i motivi attengono alla discussa questione dell'inclusione del c.d. punto mance percepito dai croupiers (e qualifiche affini) nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto.
1. La disposizione da cui occorre prendere le mosse è il secondo comma dell'articolo 2120 c.c., nel testo introdotto dall'art. 1 della L. n. 297 del 1982, a mente del quale "Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".
2. Il primo problema è quello di valutare se sussista una necessaria coincidenza tra gli importi che costituiscono reddito da lavoro dipendente ai sensi degli artt. 46 e 48 del TUIR (nella numerazione ante riforma del 2004, 49 e 51 post riforma), nonché tra gli importi assoggettabili a contribuzione previdenziale, e la retribuzione che costituisce base di calcolo per il TFR.
A tale quesito ritiene questa Corte che debba darsi risposta negativa.
Questa Corte di cassazione ha affermato, con orientamento che allo stato appare consolidato, che le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco rientrano, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 917 del 1986, nella nozione di reddito, poiché esse trovano nell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato il necessario presupposto per la loro percezione e, perciò, in quanto effettivamente corrisposte, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 48, comma primo, del citato D.P.R., ancorché nella sola misura del 75 % delle stesse, in virtù del secondo comma del medesimo art. 48. Conseguentemente, sulla scorta del rinvio operato dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 - come modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 314 del 1997 - ai menzionati artt. 46 e 48 del D.P.R. n. 917 del 1987 e della correlata attuazione del principio stabilito dall'art. 3, comma diciannovesimo, lett. a) della legge delega n. 662 del 1996 (relativo all'unificazione del concetto di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e contributivi, basati entrambi unicamente sul nesso di derivazione dal rapporto di lavoro), deve ritenersi che le suddette mance rientrano, di per sé, nel concetto di reddito di lavoro dipendente anche ai fini contributivi, con la conseguente assoggettabilità a contribuzione nella misura del 75 % del loro importo, poiché il restante 25 per cento non è considerato utile a formare il reddito (Sez. L, Sentenza n. 6238 del 21/03/2006, Sez. L, Sentenza n. 5698 del 12/03/2007, Sez. L, Sentenza n. 12724 del 20/05/2008).
Vi è peraltro da rilevare che la soluzione adottata in quei casi trova un significativo supporto normativo nella previsione dell'art. 48 comma 2 lettera i) del TUIR nel testo anteriore alla riforma del 2004 (corrispondente all'art. 51 comma 2 lettera i) del testo successivo alla riforma) che esclude dalla retribuzione imponibile le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 % dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta, così presupponendo che la misura residua del 75% debba esservi assoggettata, in tal senso peraltro la Corte rileva anche, decisivamente, che l'incremento patrimoniale che la percezione delle mance realizza rientra nel concetto di reddito, e che, considerata la derivazione dal rapporto di lavoro, ciò è necessario e sufficiente per determinarne l'assoggettabilità a prelievo fiscale.
In tali sentenze si è valorizzato quindi il nesso di occasionalità necessaria che collega il punto mance alla prestazione lavorativa, tale da integrare i presupposti previsti dal testo unico delle imposte sui redditi, senza però affrontare il problema della coincidenza o meno di tale nozione con quella presupposta dall'art. 2120 c.c.. Il ragionamento della Corte trova infatti i suoi fondamenti nella disciplina che regola l'assoggettamento degli importi a prelievo fiscale, che è improntata al concetto di reddito inteso come incremento della capacità economica, come risulta dalla previsione della misura percentuale del 75% dell'assoggettamento degli importi, che solo in tale logica trova una sua giustificazione.
3. Quanto poi all'assoggettabilità a contribuzione, deve rilevarsi che essa è stata ritenuta sussistente sulla base dell'omogeneizzazione del concetto di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e contributivi operata dal decreto legislativo 3 settembre 1997 n. 314 (legge delega emanata con l'art. 3 comma 19 della legge 23 dicembre 1996 n. 662), recante "Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro".
Peraltro, non sussiste piena coincidenza tra la retribuzione imponibile ai fini previdenziali e la retribuzione effettiva, considerato che quella su cui commisurare la contribuzione è in via generale quella c.d. "minimale" prevista dall'art. 1 del D.L. 09/10/1989, n. 338, conv. in L. n. 389 del 1989, art. 1 (come interpretato dall'art. 2, comma 25, della L. 28 dicembre 1995, n. 549); sulla base di tale disposizione, la contribuzione deve essere commisurata alla retribuzione determinata dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria, e ciò a prescindere dall' (eventualmente inferiore) retribuzione effettivamente dovuta o corrisposta al lavoratore e quindi indipendentemente dagli importi che nel caso siano effettivamente computabili nel TFR. La determinazione della retribuzione imponibile è quindi ancorata alle logiche proprie del sistema previdenziale, improntato al principio solidaristico ed all'esigenza di uniformare il prelievo contributivo al fine di uniformare nei diversi settori gli importi delle pensioni.
4. Dovendosi avere riguardo nel caso in esame alla nozione di retribuzione quale tradizionalmente assunta nell'ambito del rapporto di lavoro, nella regolamentazione del quale si inserisce l'art. 2120 c.c., essa va desunta dalla causa genetica e funzionale del contratto, e consiste, in base alla previsione dell'articolo 2099 c.c., in tutto quanto il lavoratore riceva in cambio della sua prestazione di lavoro, e che si ponga con tale prestazione in nesso non di sola occasionalità necessaria, ma di corrispettività e quindi di derivazione eziologica.
In tale nozione non rientrano tuttavia le mance dei croupiers.
Non può infatti non rilevarsi che esse provengono da terzi estranei al rapporto, diversi dal soggetto tenuto all'erogazione del T.F.R. Inoltre, essa è d'uso nei casi di vincita e non deriva quindi (solo) dalla prestazione, resa, ma dal gradimento che i clienti hanno tratto dalla fruizione complessiva dei servizi offerti dal Casinò, al che consegue la ripartizione in parti uguali con il datore di lavoro. Inoltre, difettano i requisiti dell'obbligatorietà e della determinatezza o determinabilità (valorizzati da Cass. Sez. L, n. 6963 del 23/03/2009, Sez. L, n. 568 del 30/01/1989 e Sez. L, n. 3288 del 19/05/1986) considerato che il datore di lavoro non è tenuto in alcun modo a garantire che le mance sussistano o raggiungano determinati minimi e che non risultano parametri di alcun tipo che consentano la prevedibilità ex ante della somma che sarà a tale titolo percepita o che la parametrino a elementi determinati.
4. A diverso avviso potrebbe giungersi nel caso in cui uno specifico accordo negoziale (individuale o collettivo) determinasse, con effetti di natura costitutiva, le condizioni perché tali emolumenti dovessero in tutto o in parte essere considerati integrativi della retribuzione, con i conseguenti effetti in relazione alle vicende del rapporto. Questa Corte, pronunciandosi sulla specifica questione oggetto di causa, ha affermato in più occasioni che, se normalmente gli importi erogati da terzi non si pongono in funzione sinallagmatica della prestazione lavorativa, a diverso avviso si può giungere nei casi in cui le parti del contratto individuale o collettivo, svincolando l'erogazione dalla sua fonte e finalizzandola al regolamento del rapporto di lavoro, abbiano ad essa conferito funzione di coefficiente integrativo della retribuzione (in tal senso v. Cass. Sez. L, n. 9538 del 01/07/2002 e Sez. L, n. 8598 del 16/07/1992).
5. Le norme della contrattazione collettiva valorizzate in tal senso dai ricorrenti sono (testualmente) gli articoli 22 del C.C.N.L. vigente per gli impiegati del Casinò della Vallèe giochi francesi ed articolo 21 del C.C.N.L. vigente per gli impiegati del Casinò della Vallèe giochi americani. Deve però precisarsi che le disposizioni invocate sono in realtà i contratti collettivi aziendali sottoscritti l'uno da SISER e le rappresentanze dei lavoratori il 7 aprile 1992 per gli impiegati tecnici dei giochi americani e l'altro il contratto collettivo aziendale sottoscritto da S1TAV e le rappresentanze dei lavoratori riguardante gli impiegati tecnici dei giochi francesi (prodotti in atti), che al primo comma con formulazione identica dispongono: "In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29/5/82 n. 297".
Valorizzano poi il chiarimento a verbale secondo il quale "Tra la Sitav e i rappresentanti del personale, in occasione del nuovo contratto aziendale di lavoro, si conferma e conseguentemente si riconosce che le eventuali mance elargite dai clienti continueranno, come d'uso, a venire ripartite all'atto del loro accertamento giornaliero, in parti eguali tra gli incaricati degli impiegati tecnici di gioco dei singoli reparti di cui al regolamento generale Roulette - Fairoulette e gli incaricati della società per la stessa. I rappresentanti degli impiegati tecnici cureranno la successiva ripartizione fra gli impiegati tecnici di gioco con separato riferimento ai distinti settori di: a) ruolettes, fairoulettes, cassieri; b) chemin de fer; c) 30/40, poker; d) eventuali nuovi giochi; il tutto secondo le consuetudini in vigore e le deliberazioni liberamente assumibili a maggioranza dagli stessi impiegati interessati, ferma restando, come per il passato, l'estraneità della società SITAV. Inoltre ogni rappresentanza di settore dovrà comunicare l'ammontare mensile delle mance percepite, dal proprio reparto, all'impresa che gestisce la Casa di Gioco in base alle disposizione della legge 11.12.1990 n. 381".
Tali disposizioni non appaiono tuttavia significative nel senso di far assurgere a livello retributivo il c.d. punto mance.
In primo luogo, la circostanza che le mance siano divise a metà tra croupiers e Casinò, anziché corroborarla ne smentisce la natura retributiva, manifestando come esse siano rimesse alla libera determinazione del terzo del quale anche il datore di lavoro si avvantaggia.
Inoltre, se è vero che l'esistenza di una commissione costituita dai rappresentanti degli impiegati tecnici che cura la ripartizione fra gli stessi delle mance costituisce un indice dell'importanza dell'erogazione e dell'esigenza di introdurre un'organizzazione concordata della sua ripartizione al fine di prevenire contrasti e conseguire risultati equi e condivisi, tuttavia ritiene questa Corte, andando di contrario avviso rispetto alla soluzione adottata nella sentenza n. 9538 del 01/07/2002, che essa non incida di per sé sulla natura dell'emolumento, restandone estranee la società datrice di lavoro e la sua rappresentanza sindacale.
La previsione della necessità di comunicazione dell'ammontare mensile delle mance percepite all'impresa che gestisce la Casa di Gioco trova poi la sua giustificazione nell'imposizione fiscale e contributiva, che ne determina anche l'inclusione a tali fini in busta-paga per le necessarie ritenute che deve operarvi il datore di lavoro.
6. Infine, rimane una mera affermazione dei ricorrenti, non suffragata da nessuna deduzione né da riferimenti in fatto, la circostanza valorizzata a pagina 26 del ricorso secondo la quale i minimi salariali degli impiegati tecnici sarebbero sensibilmente inferiori a quelli degli impiegati amministrativi di pari livello proprio in considerazione del fatto che le parti contraenti collettive hanno tenuto conto delle mance percepite dai soli impiegati tecnici. La Corte d'appello ha ritenuto tale circostanza non significativa, richiamando il precedente di questa Corte n. 8598/92 secondo il quale non è inibito che nella determinazione del trattamento economico di un lavoratore si possa tener conto delle occasioni che la sua attività gli offre per conseguire vantaggi economici extra retributivi di provenienza di terzi; è anche vero peraltro che perché tale circostanza possa ritenersi significativa sarebbe stato necessario che la parte indicasse in che misura la retribuzione degli impiegati tecnici sia effettivamente inferiore a quella degli altri impiegati dello stesso livello ed in che sede e con quali modalità l'apporto delle mance sia stato ritenuto determinante ai fini di colmare tale eventuale differenza, tenuto conto anche della sua variabilità e alcatorietà.
Conclusioni.
In conclusione, in continuità rispetto alla soluzione adottata da questa Corte nelle sentenze nn. 8598 del 16/07/1992, 11502 del 04/11/1995 e 1305 del 12/02/1997, deve escludersi la computabilità ai fini del calcolo del TFR di una quota forfettizzata delle mance dei "croupiers" di una casa da gioco, considerato che tale emolumento non presenta i caratteri che ai sensi dell'art. 2099 c.c. caratterizzano la retribuzione e difettando specifiche previsioni della contrattazione collettiva che consentano di attribuirvi tale natura.
Al rigetto del ricorso segue la condanna dei soccombenti in solido al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in favore di ciascuna delle parti controricorrenti in complessivi Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 00 per esborsi ed oltre accessori di legge.
17-10-2014 23:03
Richiedi una Consulenza