L'interpretazione degli atti di autonomia privata è rimessa alla valutazione del giudice del merito e per i contratti soggetti a forma scritta ad substantiam, il criterio ermeneutico della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto stesso, non può evidenziare una formazione del consenso al di fuori dello scritto medesimo.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 febbraio - 24 marzo 2014, n. 6894
Presidente Goldoni – Relatore Petitti
Svolgimento del processo
Con citazione del 24 novembre 1998, G.R. conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Verona, la Porto Laconia s.p.a. chiedendo che venisse emessa una sentenza ex art. 2932 cod. civ., di trasferimento di una quota di comproprietà dell'immobile denominato Parc Hotel Posta sito in San Vigilio di Marebbe, asserendo che con atto datato 24 settembre 1993, denominato "Promessa di acquisto di multiproprietà alberghiera", egli si era impegnato irrevocabilmente ad acquistare i 256/100.000 della proprietà del citato complesso turistico per il prezzo di lire 170.000.000, che aveva anche quasi integralmente pagato.
Nella contumacia della convenuta, l'adito Tribunale rigettava la domanda, osservando che l'atto del 24 settembre 1993 non conteneva alcun preliminare, ma soltanto la proposta di acquistare da parte dell'attore, e che l'accettazione della proposta da parte della società convenuta rinviava per le spese e la soluzione di eventuali controversie a successivo "contratto preliminare o definitivo di compravendita".
Il G. proponeva allora appello e, sempre nella contumacia di Porto Laconia s.p.a., la Corte d'appello di Venezia, con sentenza depositata in data 7 giugno 2005, rigettava l'appello.
La Corte d'appello riteneva, conformemente a quanto già affermato dal Tribunale di Verona, che la documentazione prodotta dagli appellanti (proposta di acquisto in data 24 dicembre 1993 e lettera di risposta della Porto Laconia s.p.a. del 30 dicembre 1993) non fosse idonea a comprovare la stipulazione di un contratto, definitivo o anche solo preliminare, di compravendita. In particolare, il giudice distrettuale rilevava che nella lettera del 30 dicembre 1993 alla proposta di acquisto veniva data la valenza di "prenotazione" con riferimento al periodo di godimento indicato e si comunicava che la Banca Agricola Mantovana avrebbe provveduto ad inoltrare all'agenzia 4 della BNL la disposizione di bonifico da accreditarsi sul conto della società, senza tuttavia che fosse possibile rinvenire alcun riferimento ad un eventuale obbligo della società di riservare al G. l'appartamento dal medesimo prenotato, e neppure un invito al medesimo di versare il residuo prezzo, ma soltanto la conferma del ricevimento della prenotazione e l'indicazione di una modalità relativa ad un bonifico, senza la indicazione del soggetto che lo avrebbe dovuto disporre.
Quanto poi alla circostanza che l'appellante era stato immesso nel possesso - evenienza, questa, che secondo la clausola n. 6 della proposta di acquisto, postulava l'accettazione della proposta stessa - la Corte d'appello ha rilevato che nessuna prova è stata offerta dall'appellante di tale immissione.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso R.G. sulla base di un motivo. Porto Laconia s.p.a., in liquidazione, non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., 2909 cod. civ. e 113 cod. proc. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione.
In particolare il ricorrente, dopo avere trascritto la proposta di acquisto, redatta su modulo predisposto dalla Porto Laconia s.p.a., e la lettera di quest'ultima in data 30 dicembre 1993, sostiene che la conferma della prenotazione con la indicazione dell'appartamento e del periodo, contenuta in tale lettera, era incompatibile con la conferma, in capo alla società, di una piena libertà negoziale, avendo in tal modo attribuito ad esso ricorrente un vero e proprio diritto di stipulare il contratto definitivo di compravendita. In sostanza, quindi, la conferma della prenotazione implicava l'accettazione della proposta irrevocabile di acquisto. D'altra parte, la allegazione alla risposta del modulo da compilarsi a cura di esso ricorrente con i dati anagrafici dell'intestatario della quota al rogito notarile, altro significato non aveva che quello di identificare la parte acquirente ai fini del futuro rogito notarile, e valeva di per sé ad escludere che la risposta potesse essere qualificata come una mancata accettazione della proposta.
Ed ancora, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso la prova del possesso, rilevando che sul punto vi era stato un accertamento, non sottoposto ad impugnazione, nella sentenza di primo grado, che non poteva quindi essere ulteriormente rimesso in discussione, con la conseguenza che si sarebbe dovuto ritenere intervenuta l'accettazione della proposta, secondo lo schema della clausola n. 6.
Il ricorso è infondato e va quindi rigettato.
Giova premettere che l'interpretazione degli atti di autonomia privata è rimessa alla valutazione del giudice del merito, con la precisazione che per i contratti soggetti a forma scritta ad substantiam, il criterio ermeneutico della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto stesso, non può evidenziare una formazione del consenso al di fuori dello scritto medesimo.
Orbene, nel caso di specie, la Corte d'appello, con valutazione adeguatamente motivata ed immune dai denunciati vizi logico-giuridici, ha escluso che il documento in data 30 dicembre 1993 di Porto Laconia s.p.a. potesse integrare accettazione della proposta di acquisto formulata dal ricorrente. Quest'ultimo invoca una diversa interpretazione di quel documento e sostiene che lo stesso integrasse accettazione della proposta, facendo valere in proposito il comportamento complessivo delle parti (attribuendo in particolare rilievo all'avvenuta immissione in possesso) , ma, come detto, si tratta di elementi inidonei a far ritenere intervenuta la formazione del consenso in relazione ad un negozio sottoposto a forma scritta ad substantiam.
Si deve poi rilevare che nella forma di multiproprietà descritta dal ricorrente, il rapporto risultava disciplinato da due accordi: l'uno, relativo alla vendita della quota dell'immobile alberghiero; l'altro concernente l'utilizzo di uno specifico appartamento per periodi determinati. Ne discende che la prenotazione, oggetto di riconoscimento nella lettera del 30 dicembre 1993, se poteva avere un senso rispetto al secondo accordo, che ben poteva prescindere dal trasferimento della quota, era del tutto priva di rilevanza quanto al primo accordo, non risultando dalla prenotazione (e dalla accettazione) la quota immobiliare che avrebbe formato oggetto della proposta di acquisto e della successiva accettazione; il che, inevitabilmente, determinerebbe la nullità del contratto così concluso per indeterminatezza dell'oggetto.
Il ricorso è dunque infondato e va rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio non avendo l'intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
28-03-2014 14:32
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