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Sentenza

L’esistenza di una soccombenza reciproca è una ragione, in presenza della quale, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti, in attuazione della norma disposta dall’art. 92, comma 2, c.p.c..
L’esistenza di una soccombenza reciproca è una ragione, in presenza della quale, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti, in attuazione della norma disposta dall’art. 92, comma 2, c.p.c..
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, sentenza 27 marzo – 16 aprile 2014, n. 8862
Presidente Finocchiaro – Relatore Frasca

Svolgimento del processo

p.1. C.V. e C.G. hanno proposto ricorso per cassazione contro la s.r.l. Immobiliare Strasburgo avverso la sentenza del 22 settembre 2009, con la quale la Corte d'Appello di Palermo ha provveduto in grado di appello sulla controversia coinvolgente numerose altre parti, decisa in primo grado dal Tribunale di Palermo con sentenza del 16 dicembre 2004.
p.2. Detta controversia era stata introdotta il 22 aprile 1995 dall'Immobiliare Strasburgo s.r.l. nei confronti dei C. , della Cooperativa 25 Aprile, dei Condomini di Via (omissis) , di quello di Via (omissis) e del Comune di Palermo per sentirli condannare, in via alternativa o solidale, al risarcimento dei danni conseguenti al crollo - in data 21 ottobre 1994 - di un muro di contenimento adiacente a taluni magazzini con accesso dalla via (omissis) , alla cui ricostruzione, nell'inerzia delle altre parti interessate, aveva provveduto a sue spese l'attrice.
Nel giudizio si erano costituti i C. e la Cooperativa 25 aprile, chiedendo il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, la rifusione dei danni sofferti in conseguenza del crollo del muro, mentre gli altri convenuti si erano costituiti chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
Vi erano intervenuti P.D. , R.M. , M.C. e R.R.A. chiedendo la condanna dell'attrice, in solido con i convenuti, al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del crollo del muro. Inoltre, su richiesta del Comune di Palermo e del Condominio di Via (omissis) erano state chiamate in garanzia la Zurigo Assicurazioni e la S.A.I. s.p.a..
p.3. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, rigettava la domanda della Immobiliare Strasburgo nei confronti dei convenuti originari, con gravame delle spese anche a favore delle due società chiamate come garanti, mentre accoglieva in via di condanna generica, rinviando a separata sede la liquidazione dei danni, la domanda riconvenzionale dei C. e della Cooperativa 25 Aprile e accoglieva nei confronti della stessa Immobiliare anche le domande risarcitorie degli intervenuti.
p.4. Con la sentenza qui impugnata, la Corte palermitana, per quanto ancora interessa in questa sede, ha respinto il primo motivo di appello principale della Immobiliare Strasburgo inerente il rigetto della domanda principale contro gli originari convenuti (e, quindi, anche nei confronti dei C. ) e la condanna al risarcimento dei danni a favore degli intervenuti, mentre, in accoglimento del terzo motivo di appello, ha invece rigettato la domanda riconvenzionale proposta dai C. . Provvedendo sulle spese riguardo al rapporto processuale fra l'Immobiliare ed i C. ha, quindi, condannato questi ultimi alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
p.5. Al ricorso dei C. , che propone un unico motivo, ha resistito con controricorso l'Immobiliare Strasburgo.

Motivi della decisione

p.1. Preliminarmente, considerato che le posizioni dei vari soggetti coinvolti come convenuti o intervenuti o chiamati in causa erano rimaste scindibili in confronto della Immobiliare Strasburgo, si deve rilevare che, essendo riconducibile la fattispecie all'art. 332 e non essendovi più ragione di impugnazione degli altri soggetti, non occorre disporre che il ricorso sia notificato ad essi ai sensi di detta norma.
p.2. Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti, deducono "Violazione della norma di cui all'art. 360 e..e, comma 1 n. 3 e 5, per violazione o falsa applicazione della norma di cui all'art. 91 c.p.c. e di cui all'art. 92 c.p.c. e, comunque, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul regolamento delle spese di lite, in violazione del principio della soccombenza introdotto dal citato articolo 91 c.p.c.".
Vi si sostiene che erroneamente la sentenza impugnata, pur avendo confermato, con il rigetto del primo motivo di appello della Immobiliare Strasburgo, il rigetto, disposto dal Tribunale, della sua originaria domanda anche nei confronti dei qui ricorrenti, una volta invece accolto il terzo motivo di appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettato la riconvenzionale dei C. , accolta invece dal Tribunale con condanna generica al risarcimento dei danni, avrebbe condannato i C. alle spese dei due gradi senza considerare che sussisteva non già una loro integrale soccombenza: essi, infatti, erano rimasti vittoriosi, come già disposto dalla sentenza di primo grado, sulla domanda principale dell'Immobiliare ed erano rimasti soccombenti in appello solo sulla domanda riconvenzionale.
p.2.1. Il motivo è fondato.
Va premesso che la sentenza impugnata, nel rigettare il primo motivo di appello principale proposto dalla Immobiliare Strasburgo, che era stato fondato sulla invocazione di una responsabilità concorrente o alternativa dei convenuti originali e, quindi, anche dei C. , nella causazione del crollo del muro, ha certamente confermato la statuizione della sentenza di primo grado che aveva invece escluso detta responsabilità e così rigettato la domanda originaria della Immobiliare e lo ha fatto anche nei confronti dei C. , contro i quali il motivo di appello era rivolto in no diversa guisa che contro gli alti originari convenuti e contro gli interventori: è sufficiente leggere la conclusione dell'esame del primo motivo espressa nei righi dall'ottavo al decimo della pagina 23 della sentenza. D'altronde, nel tessuto motivazionale pregresso dalla pagina 18 ai detti righi non v'è alcunché che escluda il rigetto anche nei confronti dei medesimi C. .
È vero - ma, peraltro, non vi fa riferimento nemmeno la resistente - che alla successiva pagina 37, quando la sentenza riassume le conclusioni e conferma la sentenza di primo grado con riferimento all'appello principale della Immobiliare, nell'indicare nei confronti di chi opera la conferma, la sentenza omette inspiegabilmente di indicare, fra tutti gli altri convenuti originari e gli intervenuti, i C. , ma l'omissione è frutto di chiaro errore materiale, stante il pregresso chiarissimo tenore della parte motivazionale della sentenza. E, d'altro canto, immediatamente di seguito, sempre nel'intento riassuntivo, la Corte isolana dispone la riforma della sentenza di primo grado a carico del C. in piena consonanza con quella parte, dato che fa riferimento solo alla loro riconvenzionale.
p.2.2. Ne deriva che sulla domanda originaria della Immobiliare la sentenza impugnata ha ribadito la soccombenza della Immobiliare e lo ha fatto anche nei confronti dei C. , che, dunque, erano vittoriosi su di essa.
Viceversa, per effetto dell'accoglimento del terzo motivo (il secondo concerneva la domanda principale, ma solo nei riguardi del Condominio di via (OMISSIS) ), che concerneva l'accoglimento da parte del Tribunale, con condanna generica, della riconvenzionale di risarcimento danni dei C. , costoro, già vincitori anche su tale domanda in primo grado, risultavano viceversa soccombenti in appello, ma appunto con la conseguenza della soccombenza solo su detta riconvenzionale.
p.2.3. La Corte territoriale, avendo riformato parzialmente la sentenza nel rapporto processuale fra l'Immobiliare ed i C. , si trovava certamente nella condizione di dover provvedere sulle spese di entrambi i gradi con riferimento alle posizioni delle parti riguardo alle reciproche domande e vi doveva provvedere considerando l'esistenza di una soccombenza reciproca, stante l'esito delle domande contrapposte.
In tale situazione la norma regolatrice della necessaria statuizione sulle spese era rappresentata dall'esordio dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., rimasto immutato, là dove si riferisce all'esistenza di soccombenza reciproca (sulla cui nozione ampiamente Cass. n. 22381 del 2009, seguita da Cass. n. 21684 del 2013) come ragione in presenza della quale “il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
La norma significa che, quando vi è una soccombenza reciproca il giudice ha due alternative: la prima, evidentemente singolare, è quella di condannare alle spese ognuna delle due parti in favore dell'altra, applicando riguardo all'esito delle domande contrapposte il principio di soccombenza; la seconda è quella di compensare in tutto od in parte le spese.
La Corte territoriale, viceversa, nel procedere ad una nuova statuizione sulle spese nel rapporto fra le odierne parti, provvedendo anche su quelle di primo grado, la cui statuizione era caducata ai sensi dell'art. 336, primo comma, c.p.c., ha chiaramente considerato totalmente soccombenti per l'intero in entrambi i gradi i C. . Lo ha fatto senza evocare espressamente la soccombenza nel disporre sulle spese del primo grado ed affermando che i medesimi erano soccombenti in grado di appello nel disporre sulle spese di detto grado.
p.2.4. La statuizione, essendo basata sull'erroneo presupposto di una totale soccombenza dei C. e non sulla reale situazione di soccombenza reciproca è allora manifestamente errata e dev'essere cassata, perché adottata in violazione dell'art. 91 e dell'art. 92 c.p.c., limitatamente alla statuizione sulle spese dei due gradi nel rapporto processuale fra le odierne parti.
p.2.5. La Corte a questo punto ritiene che sia superfluo disporre rinvio e considera che la corretta applicazione dei principi sulla regolazione delle spese in ragione della soccombenza reciproca possa avvenire con pronuncia di merito in questa sede, non occorrendo all'uopo accertamenti di fatto.
La circostanza che la domanda principale ed originaria dell'Immobiliare Strasburgo sia stata rigettata e quella riconvenzionale dei C. lo sia stato parimenti si apprezza, in assenza di ragioni per distinguere le posizioni delle parti, come sez'altro giustificativa di una compensazione delle spese dei due gradi merito riguardo al rapporto fra le parti qui litiganti.
p.3. L'accoglimento del ricorso, una volta considerato che la resistente, anziché riconoscere l'errore della sentenza impugnata, ha contestato la fondatezza del ricorso, giustifica invece l'applicazione del principio di soccombenza riguardo al presente giudizio di cassazione, le cui spese si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese dei due gradi nel rapporto processuale fra le odierne parti. Pronunciando sul merito in ordine alla regolazione di tali spese ne dispone la compensazione. Condanna parte resistente alla rifusione ai ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemilacento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.
Avv. Antonino Sugamele

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