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Sentenza

L'avvocato puo'  acquistare spazi pubblicitari anche sui mezzi pubblici come l'autobus.
L'avvocato puo' acquistare spazi pubblicitari anche sui mezzi pubblici come l'autobus.
Nei giorni scorsi, il CNF ha pubblicato il parere n. 12 del 26 marzo 2014, in cui ha dichiarato che i legali possono farsi pubblicità sui mezzi pubblici, compresi gli autobus. Né la nuova legge professionale, né il codice deontologico, pongono infatti dei limiti in tal senso.
Pubblicità sui mezzi pubblici: perché no? Il CNF dà l'approvazione alle pubblicità degli avvocati sugli autobus. Con il parere n. 12 del 26 marzo 2014, e pubblicato sul sito internet nei giorni scorsi, il Consiglio ha affermato che è lecito noleggiare uno spazio pubblicitario sulla superficie di un automezzo indicando il logo ed i recapiti dello studio professionale.
Infatti, né la nuova legge professionale (art. 10, l. n. 247/2012), né i precetti del codice deontologico portano all'esclusione di questo tipo di pubblicità, «posto che la nuova legge professionale ha ribadito per gli avvocati il principio di una tendenziale libertà di informare nel modo più opportuno». Anche l'art 17 del nuovo codice deontologico, in corso di pubblicazione, supporta tale possibilità, nella parte in cui afferma che è consentita «l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti». Questi dati possono essere diffusi «con qualunque mezzo, anche informatico».
Alla luce della normativa esistente, quindi, il CNF ha affermato che «tale apertura alle nuove forme di pubblicità informativa, e quindi anche alle relative modalità di veicolazione, comporta sostanzialmente la libertà di utilizzare qualsiasi mezzo, nel rispetto dei limiti previsti dal suddetto art. 10».
Ma l'informazione deve essere… Questi limiti riguardano il contenuto della pubblicità: «l'oggetto dell'informazione, che deve limitarsi all'oggetto dell'attività professionale, alla natura ed ai limiti dell'obbligazione professionale, all'organizzazione dello studio ed alle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti (art. 10, commi 1 e 3)», nonché alle caratteristiche dell'informazione, la quale deve essere trasparente, veritiera, corretta e non deve essere comparativa con altri professionisti, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva (art. 10, comma 2)».
Perciò, «l'indicazione del logo e dei recapiti dello studio professionale costituisce indubbiamente contenuto lecito dell'informativa mentre l'utilizzazione di uno spazio “pubblicitario” sulla superficie di un automezzo appare in sé non contrastante con i principi di cui al comma 2, purché non integri la fattispecie di informazione equivoca o suggestiva».
Avv. Antonino Sugamele

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