L’applicazione delle commissioni interbancarie multilaterali comporta una violazioni del diritto alla concorrenza nell’Unione europea
Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, sentenza 11 settembre 2014, causa C-382/12 (*)
Sentenza
1 Con la loro impugnazione, MasterCard Inc. e le sue controllate MasterCard International Inc. e MasterCard Europe SPRL chiedono l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea MasterCard e a./Commissione (T‑111/08, EU:T:2012:260; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest'ultimo ha respinto il loro ricorso diretto, in via principale, all'annullamento della decisione C(2007) 6474 definitivo della Commissione, del 19 dicembre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo [81 CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (casi COMP/34.579 – MasterCard, COMP/36.518 – EuroCommerce, COMP/38.580 – Commercial Cards; in prosieguo: la «decisione controversa») e, in subordine, all'annullamento degli articoli da 3 a 5 e 7 di tale decisione.
2 Con le loro rispettive impugnazioni incidentali, la Royal Bank of Scotland plc (in prosieguo: la «RBS»), da un lato, nonché la Bank of Scotland plc (in prosieguo: la «BoS») e la Lloyds TSB Bank plc (in prosieguo: la «LTSB») (le ultime due, congiuntamente indicate in prosieguo come «LBG», sono attualmente controllate dal Lloyds Banking Group plc e agiscono in comune ai fini della procedura in esame), dall'altro, chiedono l'annullamento della sentenza impugnata nonché della decisione controversa.
Fatti e decisione controversa
3 Come emerge in particolare dai punti 20, 24, 27, 35, 39 e 40 della sentenza impugnata, con la decisione controversa la Commissione delle Comunità europee ha dichiarato sostanzialmente, in particolare, che la fissazione delle commissioni interbancarie multilaterali del sistema di pagamento gestito dall'organizzazione internazionale di pagamento «MasterCard» (in prosieguo: «MasterCard») che si applicano principalmente a pagamenti mediante carta bancaria transfrontalieri all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) o della zona euro in modo standard (in prosieguo: le «CMI»), costituiva una decisione di associazione tra imprese che comportava una restrizione della concorrenza tra le banche partecipanti che fornivano agli esercenti servizi che consentivano loro di accettare carte di debito, ad addebito differito e di credito MasterCard e/o Maestro, che tale restrizione era significativa, incideva sugli scambi tra Stati membri e che le ricorrenti non avevano sufficientemente dimostrato né che le CMI fossero oggettivamente necessarie per il funzionamento del sistema MasterCard né che le condizioni di esenzione stabilite dall'articolo 81, paragrafo 3, CE o dall'articolo 53, paragrafo 3, dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3) fossero adempiute.
4 Dal fascicolo, e in particolare dal punto 17 della sentenza impugnata, emerge che, in un sistema di pagamento detto «aperto», come il sistema MasterCard, le parti coinvolte in ogni acquisto con carta bancaria sono, oltre al proprietario del sistema di pagamento, il titolare della carta, l'istituto finanziario che emette tale carta, definito «banca di emissione», l'esercente e l'istituto finanziario che fornisce a tale esercente servizi che gli permettono di accettare tale carta come mezzo di pagamento della transazione in oggetto, definito «banca di affiliazione».
5 I fatti di causa e gli elementi della decisione controversa fondamentali ai fini delle impugnazioni principale e incidentali possono essere sintetizzati nei seguenti termini.
6 Le ricorrenti sono responsabili della gestione e del coordinamento del sistema di pagamenti effettuati con le carte MasterCard e Maestro, che tra l'altro comprende la fissazione delle regole del sistema nonché la prestazione dei servizi di autorizzazione e di compensazione agli istituti finanziari partecipanti. La responsabilità per le attività di emissione delle carte MasterCard e la conclusione di accordi di affiliazione con gli esercenti per la loro accettazione incombono agli istituti finanziari.
7 Prima del 25 maggio 2006, gli istituti finanziari partecipanti erano interamente proprietari di MasterCard e titolari dei relativi diritti di voto. In tale data, MasterCard Inc. ha formato oggetto di quotazione alla Borsa di New York (Stati Uniti) mediante una «initial public offering» (in prosieguo: l'«IPO»), che ha modificato la struttura ed il sistema direttivo di MasterCard.
8 Il 30 marzo 1992 ed il 27 giugno 1997 la Commissione riceveva alcune denunce, rispettivamente dalla British Retail Consortium (in prosieguo: la «BRC») e dalla EuroCommerce AISBL (in prosieguo: l'«EuroCommerce») dirette, in particolare, contro l'Europay International SA (in prosieguo: l'«Europay»), divenuta MasterCard Europe SPRL.
9 L'Europay ha effettuato talune notifiche alla Commissione relative al complesso del suo sistema di pagamento.
10 Il 13 aprile 2002 la Commissione pubblicava una comunicazione, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204), in cui annunciava l'intenzione di adottare una posizione favorevole nei confronti di alcune delle regole del sistema dell'Europay, nel novero delle quali non figuravano quelle relative alle commissioni interbancarie standard.
11 Con la decisione controversa la Commissione ha dichiarato che le ricorrenti avevano violato gli articoli 81 CE e 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Tale decisione contiene, segnatamente, le considerazioni riportate qui di seguito:
– Le commissioni interbancarie riguardano i rapporti tra banca di emissione e d'affiliazione in occasione del pagamento delle transazioni tramite carta e corrispondono ad una somma trattenuta a favore della banca di emissione. Tali commissioni vanno distinte dalle spese fatturate dalla banca di affiliazione agli esercenti (merchant service charges; in prosieguo: le «MSC»). Le commissioni interbancarie riguardano i rapporti tra banca di emissione e d'affiliazione in occasione del pagamento delle transazioni tramite carta e corrispondono ad una somma trattenuta a favore della banca di emissione.
– Occorre distinguere tre mercati di diversi prodotti nell'ambito dei sistemi di carte bancarie aperti. Innanzi tutto, il «mercato intersistemico», mercato al cui interno i diversi sistemi di carte sono in concorrenza, poi il «mercato dell'emissione», all'interno del quale le banche di emissione si fanno concorrenza per la clientela dei titolari di carte e, infine, il «mercato dell'affiliazione», in cui le banche di affiliazione si fanno concorrenza per la clientela degli esercenti. Il mercato rilevante ai fini della decisione controversa è costituito dai mercati nazionali dell'affiliazione negli Stati membri del SEE.
– Le decisioni delle ricorrenti relative alla fissazione delle CMI costituiscono decisioni di un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, CE, e questo nonostante le modifiche di struttura e di modalità direttive di MasterCard apportate dall'IPO.
– Le CMI producono l'effetto di gonfiare la base delle MSC, allorché queste ultime potrebbero essere di livello inferiore in assenza di CMI e se vigesse un divieto di tariffazione unilaterale a posteriori delle transazioni da parte delle banche di emissione, vale a dire una regola che vieta alle banche di emissione e di affiliazione di definire l'importo delle commissioni interbancarie dopo che un detentore di carte della banca di emissione abbia effettuato un acquisto da uno degli esercenti della banca di affiliazione, e la transazione sia stata presentata in pagamento (in prosieguo: il «divieto di tariffazione “ex post”»). Le CMI danno quindi origine a una restrizione della concorrenza sui prezzi tra le banche di affiliazione a danno degli esercenti e dei loro clienti.
– Le CMI non possono essere considerate «restrizioni accessorie» in quanto non presentano carattere oggettivamente necessario per il funzionamento di un sistema di carte di pagamento aperto. Quest'ultimo potrebbe funzionare già solo in base ad una remunerazione delle banche di emissione da parte dei titolari delle carte; delle banche di affiliazione da parte degli esercenti e del proprietario del sistema mediante le commissioni versate dalle banche di emissione e di affiliazione. Diversamente da quanto accade per le restrizioni necessarie per l'esecuzione di un'operazione principale, le restrizioni che siano meramente auspicabili per il successo commerciale di tale operazione, oppure che comportino un incremento di efficienza, possono essere analizzate unicamente nel contesto dell'articolo 81, paragrafo 3, CE.
– Quanto all'impatto dell'obbligo, nel contesto del sistema MasterCard, di accettare tutte le carte Maestro o MasterCard a prescindere da quale sia la banca di emissione (in prosieguo: la «Honour All Cards Rule»), la soppressione delle CMI non implicherebbe la libertà per le banche di emissione di stabilire discrezionalmente ed in modo unilaterale le commissioni interbancarie, poiché questo rischio potrebbe essere scongiurato mediante una regola che produce effetti meno restrittivi sulla concorrenza, quale il divieto delle tariffazioni «ex post».
– Per quanto riguarda l'articolo 81, paragrafo 3, CE, gli argomenti economici prodotti dalle ricorrenti, vertenti sul ruolo delle CMI nell'equilibrio del sistema MasterCard e sulla sua ottimizzazione, non bastano per dimostrare che da queste ultime siano scaturiti oggettivi vantaggi. Le ricorrenti non hanno in particolare prodotto prove atte a dimostrare che eventuali vantaggi oggettivi avrebbero compensato gli svantaggi che le CMI comportano per gli esercenti e i loro clienti.
Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
12 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° marzo 2008, le ricorrenti hanno proposto un ricorso di annullamento della decisione controversa o, in subordine, dei suoi articoli da 3 a 5 e 7.
13 A sostegno del loro ricorso, come risulta dal punto 73 della sentenza impugnata, le ricorrenti hanno dedotto in giudizio quattro motivi, vertenti, in primo luogo, sulla violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, CE, dovuta ad errori nell'analisi degli effetti delle CMI sulla concorrenza; in secondo luogo sulla violazione dell'articolo 81, paragrafo 3, CE; in terzo luogo, sulla violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, CE a causa dell'errata qualificazione come decisioni di un'associazione di imprese applicata alle CMI e, in quarto luogo, sull'esistenza di vizi che hanno intaccato il procedimento amministrativo, nonché di errori di fatto.
14 Nei loro interventi dinanzi al Tribunale, la BRC, l'EuroCommerce nonché il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord hanno chiesto che il ricorso delle ricorrenti fosse respinto, mentre il Banco Santander SA, la RBS, l'HSBC Bank plc (in prosieguo: l'«HSBC»), la BoS, l'LTSB e la MBNA Europe Bank Ltd (in prosieguo: la «MBNA») hanno domandato, segnatamente, l'annullamento della decisione controversa.
15 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso delle ricorrenti, statuendo, in sostanza, che esse non avevano dimostrato che la decisione controversa fosse viziata da un errore di diritto o da un manifesto errore di valutazione.
Conclusioni delle parti
16 Le ricorrenti chiedono alla Corte, in sostanza:
– di annullare la sentenza impugnata;
– di annullare la decisione controversa, e
– di condannare la Commissione alle spese relative ai due gradi di giudizio.
17 La RBS, l'HSBC, la LBG e la MBNA hanno presentato comparse di risposta a sostegno dell'impugnazione, mentre la BRC, l'EuroCommerce ed il Regno Unito sostengono la Commissione laddove essa chiede, sostanzialmente, che l'impugnazione sia respinta e, in subordine, che il ricorso di annullamento proposto avverso la decisione controversa sia respinto.
18 Le conclusioni delle impugnazioni incidentali della RBS e della LBG sono, in sostanza, le stesse dell'impugnazione principale.
19 Le ricorrenti sostengono le conclusioni delle impugnazioni incidentali, mentre la Commissione, sostenuta dalla BRC, ne chiede il rigetto.
Sulla ricevibilità delle impugnazioni incidentali
20 La Commissione eccepisce l'irricevibilità delle impugnazioni incidentali proposte, rispettivamente, dalla RBS e dalla LBG, in quanto esse figurerebbero, ognuna, nello stesso atto della comparsa di risposta depositata dalle parti interessate all'impugnazione principale.
21 Come osserva la Commissione, l'articolo 176, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, entrato in vigore il 1° novembre 2012, prevede che «l'impugnazione incidentale è proposta con atto separato, distinto dalla comparsa di risposta».
22 Tuttavia, occorre rilevare che le versioni elettroniche delle impugnazioni incidentali presentate, rispettivamente, dalla RBS e dalla LBG, sono pervenute presso la cancelleria della Corte il 31 ottobre 2012, seguite dal deposito dei rispettivi originali due giorni e cinque giorni più tardi.
23 Pertanto, sia nel caso in cui venga applicato l'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento di procedura in vigore a partire dal 1° novembre 2012, oppure l'articolo 37, paragrafo 6, del regolamento di procedura, in vigore fino a quella data, resta il fatto che le impugnazioni incidentali sono state presentate validamente il 31 ottobre 2012.
24 Orbene, nel regolamento di procedura vigente in quest'ultima data non figurano disposizioni equivalenti al citato articolo 176, paragrafo 2, invocato dalla Commissione. Di conseguenza, le impugnazioni incidentali non possono essere considerate irricevibili per il fatto di essere state presentate nel contesto di comparse di risposta all'impugnazione principale.
25 Le eccezioni di irricevibilità più specifiche sollevate dalla Commissione saranno esaminate nell'ambito dei rispettivi motivi.
26 Per quanto attiene all'impugnazione principale, laddove la Commissione sostiene, in via preliminare, che tale impugnazione è, «sostanzialmente», irricevibile, questa istituzione eccepisce, in realtà, in modo specifico, l'irricevibilità di talune determinate parti di tale impugnazione, senza tuttavia affermarne l'irricevibilità in toto. Occorre dunque trattare tali specifiche eccezioni nel contesto dell'esame dei rispettivi motivi.
Nel merito
27 Con la loro impugnazione principale e le loro impugnazioni incidentali, le ricorrenti, nonché la RBS e la LBG, addebitano al Tribunale di essere incorso in errori di diritto statuendo, in sostanza:
– che svariati allegati al ricorso in primo grado erano irricevibili (terzo motivo dell'impugnazione principale);
– che la Commissione non ha commesso un errore ritenendo che il sistema di pagamento MasterCard costituisse un'«associazione di imprese», ai sensi dell'articolo 81 CE, nonostante i cambiamenti apportati dall'IPO (secondo motivo dell'impugnazione principale);
– che la decisione controversa dimostra adeguatamente sotto il profilo giuridico che le CMI producono effetti restrittivi sulla concorrenza (impugnazione incidentale della RBS e primo motivo di quella della LBG);
– che le CMI non possono essere considerate oggettivamente necessarie per il funzionamento del sistema MasterCard (primo motivo dell'impugnazione principale), e
– che la Commissione non ha commesso un errore considerando che le ricorrenti non avevano dimostrato che le CMI adempissero i requisiti sanciti dall'articolo 81, paragrafo 3, CE (secondo motivo dell'impugnazione incidentale della LBG).
28 Il primo motivo dell'impugnazione principale e l'impugnazione incidentale della RBS, nonché il primo motivo dell'impugnazione incidentale della LBG, sono finalizzati ad appurare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto avallando la conclusione tratta nella decisione controversa secondo cui la fissazione delle CMI ricade nel principio di divieto sancito dall'articolo 81, paragrafo 1, CE. Per trattare questi motivi occorrerebbe affrontare in primo luogo il terzo motivo dell'impugnazione principale. Posto che l'esame del primo motivo dell'impugnazione principale e dell'impugnazione incidentale della RBS e del primo motivo dell'impugnazione incidentale della LBG si rivelerebbe superfluo se il secondo motivo dell'impugnazione principale fosse fondato, è opportuno esaminare per secondo tale secondo motivo.
Sul terzo motivo dell'impugnazione principale, vertente su un errore di diritto relativo alla ricevibilità di taluni allegati all'atto introduttivo del ricorso di primo grado
La sentenza impugnata
29 Per quanto riguarda la censura dinanzi ad esso sollevata tratta dall'esame, ad opera della Commissione, degli elementi di prova economici prodotti dalle ricorrenti nel corso del procedimento sfociato nell'emanazione della decisione controversa, al punto 183 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che le ricorrenti addebitavano alla Commissione di aver omesso di esaminarli e di non avervi risposto. Al punto 185 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che detta censura «si presenta in forma particolarmente succinta nel ricorso e che l'argomento su cui essa si fonda viene in realtà sviluppato negli allegati [da] A.13 [a] A.15, redatti dai diversi periti da cui promanano prove economiche presentate nel corso del procedimento amministrativo e cui le ricorrenti operano un rinvio globale».
30 Ai sensi dei punti da 186 a 188 della sentenza impugnata:
«186 Le ricorrenti si limitano (...), ai punti 52‑54 del ricorso, a spiegare di aver fornito argomenti economici sostanziali nel corso del procedimento amministrativo, che la Commissione non ha seguito o ha travisato, e che le “conclusioni dei [loro] economisti” suffragano la loro valutazione giuridica secondo cui la Commissione, in particolare, ha errato “concludendo che la commissione interbancaria [costituisse] una limitazione della concorrenza, concentrandosi sull'impatto della commissione interbancaria (o delle differenze nel livello della stessa) sulle MSC, senza esaminare l'effetto sui costi in capo ai detentori di carte, contestando il fatto che il meccanismo dovesse fissare un livello di commissione interbancaria che massimizza il volume delle transazioni e ignorando che ciò era diretto a migliorare la situazione del consumatore”.
187 Pertanto, occorre dichiarare che, sebbene il ricorso presenti l'enunciazione della censura delle ricorrenti, esso non include argomenti idonei ad avvalorarla.
188 Di conseguenza, la Commissione afferma correttamente che dal testo del ricorso non si evincono elementi sufficientemente precisi da consentire al Tribunale di esercitare il suo sindacato, né alla Commissione di preparare la sua difesa».
31 Nel contesto della prima parte del quarto motivo del ricorso in primo grado, figurante ai punti da 111 a 130 di quest'ultimo e vertente su una violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti, queste ultime hanno addebitato alla Commissione, in particolare, una «mancanza di chiarezza della lettera in cui sono stati esposti i fatti», lettera che la Commissione gli aveva inviato il 23 marzo 2007, successivamente all'audizione del 14 e 15 novembre 2006. A questo proposito, il Tribunale al punto 278 della sentenza impugnata ha dichiarato che «l'argomento delle ricorrenti è contenuto nel loro ricorso solo in forma particolarmente succinta». Al punto 280 di tale sentenza, il Tribunale ha considerato che, posto che le ricorrenti si sono limitate ad effettuare un rinvio globale all'allegato A.20 del ricorso in primo grado, non si può tener conto di tale allegato.
32 Ai punti 189 e 282 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto in quanto irricevibili le censure vertenti, rispettivamente, sull'esame da parte della Commissione degli elementi probatori economici prodotti dalle ricorrenti e sulla mancanza di chiarezza della lettera in cui sono stati esposti i fatti.
Argomenti delle parti
33 Le ricorrenti lamentano che il Tribunale è incorso in errori di diritto per quanto attiene alla ricevibilità di svariati allegati al ricorso in primo grado. Contrariamente a quanto richiede l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ad avviso delle ricorrenti non esiste alcun fondamento normativo che consenta al Tribunale di limitare in tale maniera il diritto di accedere ad un giudice.
34 In subordine, anche se il Tribunale avesse disposto di questi poteri, esso avrebbe commesso un errore di diritto quando ha considerato che tale limitazione andasse applicata nel caso di specie. Ai punti da 188 a 189 e 278 della sentenza impugnata, il Tribunale sarebbe inoltre incorso in un errore di valutazione laddove ha ritenuto che dalla formulazione di talune censure delle ricorrenti non emergessero elementi sufficientemente precisi da considerare ricevibili i relativi allegati. Il Tribunale avrebbe infatti dovuto decidere che i punti da 52 a 54 e 122 del ricorso in primo grado erano adeguatamente precisi per quanto concerne le censure e gli argomenti dedotti in giudizio e che, di riflesso, gli allegati da A.13 a A.15 e A.20 di detto ricorso erano ricevibili. Inoltre, al punto 219 della sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe statuito per chiarire se gli allegati A.13 e A.14 di detto ricorso dovessero essere respinti sebbene esso abbia rigettato l'argomento che faceva riferimento ai medesimi allegati ai punti da 185 a 189 di tale sentenza. In proposito, le ricorrenti ritengono, in particolare, che la circostanza che esse abbiano individuato, da un lato, i punti specifici del menzionato ricorso che intendevano completare con gli allegati e, dall'altro, i corrispondenti allegati, sarebbe dovuta bastare.
35 In questo ambito, le ricorrenti contestano altresì l'affermazione, figurante al punto 190 della sentenza impugnata, secondo cui, in sostanza, laddove la loro censura potrebbe essere intesa nel senso di addebitare alla Commissione «di aver tralasciato gli argomenti economici che dimostrerebbero i vantaggi che le CMI comportano per il sistema [di pagamento] MasterCard, i detentori di carte o i consumatori in generale, [tale censura] non è pertinente nell'ambito di un motivo che lamenta la violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, CE».
36 Secondo la Commissione, l'argomentazione delle ricorrenti nel contesto del terzo motivo dell'impugnazione principale non è chiara. Da una parte, esse affermerebbero che non sussiste una base normativa che giustifichi la restrizione imposta dal Tribunale e che il loro diritto di accesso al giudice ne risulterebbe pregiudicato. Dall'altra, sosterrebbero che gli argomenti esposti negli allegati del ricorso in primo grado erano riassunti in maniera adeguata in tale ricorso, circostanza che costituirebbe una questione di fatto irricevibile. Peraltro, le ricorrenti non spiegherebbero in che termini l'esito della sentenza impugnata sarebbe stato diverso se gli allegati in questione fossero stati presi in considerazione dal Tribunale.
37 La RBS e l'HSBC non prendono posizione in merito al terzo motivo dell'impugnazione principale. La LBG e l'MBNA sostengono tale motivo senza dedicarvici uno specifico argomento. La BRC e l'EuroCommerce contestano brevemente detto motivo. Il Regno Unito, senza produrre argomenti particolari, ne chiede il rigetto.
Giudizio della Corte
38 Ai sensi dell'articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell'articolo 53, primo comma, dello Statuto medesimo, nonché dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve indicare l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti.
39 Dalla giurisprudenza della Corte emerge che l'«esposizione sommaria dei motivi dedotti», che deve essere indicata in tutti i ricorsi, a norma di tali articoli, significa che il ricorso deve rendere manifesto in cosa consiste il motivo sul quale il ricorso si fonda (v. sentenze Fives Lille Cail e a./Haute Autorité, 19/60, 21/60, 2/61 e 3/61, EU:C:1961:30, 588, nonché Grifoni/CEEA, C‑330/88, EU:C:1991:95, punto 18).
40 Affinché un ricorso dinanzi al Tribunale sia ricevibile occorre quindi, in particolare, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell'atto di ricorso stesso. Sebbene tale testo possa essere suffragato e completato in punti specifici con rinvii a determinati passi di atti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell'argomentazione in diritto che, ai sensi delle norme supra ricordate, devono figurare nel ricorso (v., in questo senso, sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punti da 94 a 100, nonché Versalis/Commissione, C‑511/11 P, EU:C:2013:386, punto 115).
41 Infatti, onde garantire la certezza del diritto ad una buona amministrazione della giustizia, l'esposizione sommaria dei motivi dedotti deve essere sufficientemente chiara e precisa da consentire al convenuto di preparare la propria difesa e al giudice competente di pronunciarsi sul ricorso (v., in questo senso, sentenza Grifoni/CEEA, EU:C:1991:95, punto 18). Pertanto, non spetta al Tribunale ricercare ed individuare, negli allegati, i motivi sui quali, a suo parere, il ricorso dovrebbe essere fondato (v. sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, EU:C:2005:408, punti 97 e 100). Requisiti analoghi vanno rispettati quando viene formulato un argomento a sostegno di un motivo sollevato dinanzi al Tribunale (v. sentenza Versalis/Commissione, EU:C:2013:386, punto 115).
42 Pertanto, le ricorrenti sono in errore quando sostengono che non esiste un fondamento normativo alla base dell'approccio seguito dal Tribunale per quanto attiene alla considerazione del contenuto degli allegati dinanzi ad esso prodotti.
43 Quanto all'argomento proposto in subordine ed esposto al punto 34 della presente sentenza, occorre innanzitutto rilevare che, come risulta dai punti 189 e 282 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato irricevibili non già gli allegati in questione, come sostengono le ricorrenti, bensì due censure che, pur essendo contenute nel ricorso in primo grado, secondo la valutazione del Tribunale non erano corredate di elementi sufficientemente precisi da consentirgli di esercitare il suo sindacato e da permettere alla parte avversa di provvedere alla propria difesa. In proposito, le ricorrenti interpretano quindi la sentenza in modo errato.
44 Peraltro, è proprio sulla base di tale erronea lettura che queste ultime invocano il fatto che, al punto 219 della sentenza impugnata, il Tribunale, nel contesto del secondo motivo del ricorso in primo grado, non ha statuito sulla questione se gli allegati A.13 e A.14 di tale ricorso dovessero essere scartati, pur respingendo i medesimi allegati ai punti da 185 a 189 della stessa sentenza.
45 Inoltre, nel contesto dell'impugnazione in esame, le ricorrenti non hanno dedotto in giudizio, né, tanto meno, dimostrato, che il Tribunale, ai punti 186 e 278 della sentenza impugnata, ha snaturato il contenuto o la portata delle parti rilevanti del ricorso in primo grado al fine di trarre la conclusione che queste non fossero sufficientemente articolate da poter soddisfare i requisiti sanciti dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale e che non si dovesse tener conto dei relativi allegati.
46 Nei limiti in cui, come emerge dal punto 35 della presente sentenza, le ricorrenti censurano il punto 190 della sentenza impugnata, il loro argomento deve essere respinto in quanto inconferente, dato che il citato punto riguarda un motivo della sentenza impugnata addotto ad abundantiam, come si evince, in particolare, dall'utilizzo dell'espressione introduttiva «[i]n aggiunta».
47 Alla luce di quanto precede, il terzo motivo dell'impugnazione incidentale deve essere respinto in toto.
Sul secondo motivo dell'impugnazione principale, vertente su un errore di diritto e/o su una carenza di motivazione quando si è proceduto a valutare se la MasterCard fosse un'associazione di imprese
48 In via preliminare, va ricordato che, al punto 259 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato quanto segue:
«Si deve pertanto dichiarare che, considerati gli elementi sopra menzionati, ossia il mantenimento del potere decisionale delle banche successivamente all'IPO nell'ambito [di] MasterCard nonché l'esistenza di una comunione di interessi tra quest'ultima e le banche relativamente alle CMI, la Commissione ha correttamente considerato, in sostanza, che, nonostante i cambiamenti apportati dall'IPO[,] MasterCard aveva continuato a costituire una forma istituzionalizzata di coordinamento del comportamento delle banche [partecipanti]. Pertanto, essa ha giustamente mantenuto la qualifica di decisioni di un'associazione di imprese limitatamente alle decisioni adottate [da] MasterCard per determinare le CMI».
Argomenti delle parti
49 Secondo le ricorrenti, il Tribunale, laddove ha statuito che la MasterCard, nonostante i cambiamenti apportati dall'IPO alla sua struttura e alle sue modalità direttive, è un'associazione di imprese quando emana decisioni relative alle CMI, ha commesso un errore di diritto e/o viziato la sentenza impugnata per carenza di motivazione.
50 Innanzitutto, la presunta comunione d'interessi tra MasterCard e le banche partecipanti nonché il potere decisionale di tali banche successivamente all'IPO su questioni diverse dalle CMI, secondo le ricorrenti, non sono sufficienti per corroborare l'asserzione per cui MasterCard costituisce un'associazione di imprese quando emana decisioni relative alle CMI. Le ricorrenti, infatti, sottolineano che dalla giurisprudenza della Corte emerge che un ente non può essere qualificato come associazione di imprese ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, CE quando, da un lato, non è composto da una maggioranza di rappresentanti di dette imprese e, dall'altro, la legislazione nazionale richiede che esso agisca in nome di interessi diversi da quelli delle citate imprese quando prende le sue decisioni. Orbene, successivamente all'IPO, da un lato, il consiglio di amministrazione di MasterCard sarebbe stato composto da una maggioranza significativa di persone che non avevano alcun nesso con una qualsivoglia istituzione finanziaria. Dall'altro, MasterCard sarebbe un ente commerciale distinto dalla sua clientela bancaria, che persegue il suo proprio interesse commerciale ed è diretto dal suo comitato di direzione, il quale sarebbe tenuto, per legge, ad agire conformemente ai suoi doveri fiduciari nei confronti degli azionisti di MasterCard.
51 Per di più, successivamente all'IPO, il potere decisionale residuale delle banche partecipanti su questioni diverse dalla fissazione delle CMI sarebbe manifestamente irrilevante per qualificare MasterCard alla stregua di associazione di imprese quando essa adotta decisioni vertenti sulle CMI. Così, pur ammettendo che, anche successivamente all'IPO, MasterCard possa ancora essere qualificata alla stregua di associazione di imprese quando prende decisioni su materie diverse dalle CMI, tale qualifica sarebbe irrilevante ai fini di determinare se lo stesso vale quando essa prende decisioni relative alla CMI. Le ricorrenti aggiungono che l'insufficienza del potere decisionale residuale delle banche partecipanti su questioni diverse dalle CMI è confermata dall'impiego del termine «sembrava» al punto 249 della sentenza impugnata, che indica chiaramente che gli elementi di fatto non erano sufficienti neppure a suffragare la tesi che MasterCard è un'associazione di imprese quando prende decisioni su materie diverse dalle CMI.
52 La presunta comunione di interessi tra MasterCard e le banche partecipanti quanto alla fissazione o al mantenimento di CMI elevate sarebbe inoltre priva di pertinenza e, in ogni caso, insufficiente per qualificare MasterCard come un'associazione di imprese. La sentenza Verband der Sachversicherer/Commissione (45/85, EU:C:1987:34), citata al punto 251 della sentenza impugnata, non corroborerebbe l'orientamento secondo cui la comunione di interessi è un fattore rilevante per valutare l'esistenza d'un'associazione di imprese. Anche ammettendo che la presunta comunione di interessi tra tali banche e MasterCard costituisca un fattore rilevante per decidere se MasterCard sia un'associazione di imprese quando prende decisioni relative alle CMI, tale fattore si rivelerebbe insufficiente per trarre tale conclusione. Infatti, da un lato, l'esistenza di un'associazione di imprese nell'accezione dell'articolo 81, paragrafo 1, CE non potrebbe essere inferita dalla mera circostanza che una società quotata può anche prendere in considerazione l'interesse dei suoi clienti quando adotta le proprie decisioni. Dall'altro, più in generale, dedurre l'esistenza di un'associazione di imprese per applicare il diritto della concorrenza dal semplice fatto che due o più imprese possono avere un interesse economico comune comporterebbe conseguenze giuridiche assurde e indesiderabili, in particolare nei mercati concentrati.
53 Infine, le ricorrenti sostengono che, anche in forza del criterio di una comunione di interessi, la tesi della Commissione non può essere accolta. In quest'ottica, esse accusano il Tribunale di essersi limitato ad affermare che le affilianti ripercuotono di norma le CMI sugli esercenti e di avere così omesso di esaminare se l'affermazione della Commissione secondo cui le banche di affiliazione hanno interesse a CMI elevate fosse avvalorata da qualche prova.
54 La Commissione asserisce, in sostanza, che l'argomentazione sintetizzata ai punti da 50 a 52 della presente sentenza, eccezione fatta per la parte relativa all'interpretazione della sentenza Verband der Sachversicherer/Commissione (EU:C:1987:34), tende a rimettere in discussione una valutazione dei fatti operata dal Tribunale e, pertanto, è irricevibile. La Commissione aggiunge, nel contesto della sua risposta nel merito, che, laddove il secondo motivo dell'impugnazione principale denuncia una carenza di motivazione, tale motivo non è suffragato da un'argomentazione.
55 Il Regno Unito sostiene che l'argomento menzionato al punto 53 della presente sentenza è irricevibile poiché si limita a rimettere in discussione la valutazione dei fatti svolta in primo grado.
56 Nel merito, la Commissione ritiene che, in applicazione della giurisprudenza, MasterCard possa essere qualificata alla stregua di associazione di imprese in seguito all'IPO e le CMI alla stregua di decisione di una siffatta associazione. Su questo punto, essa deduce in giudizio, segnatamente, che, secondo le circostanze, il giudice dell'Unione si è avvalso di una pletora di criteri non esaustivi per statuire in merito all'esistenza di un'associazione di imprese. Nel caso di specie, i membri di MasterCard sarebbero esclusivamente banche di emissione e di affiliazione che avrebbero limitato la loro libertà commerciale delegando talune decisioni al loro organo comune, ossia il consiglio di amministrazione mondiale di MasterCard o i suoi rappresentanti, che fisserebbero l'importo delle CMI per loro conto. Secondo la Commissione, la «distinzione forzata operata da MasterCard in merito al ruolo della comunione di interessi» non è fondata.
57 La RBS, l'HSBC, la LBG e la MBNA condividono il secondo motivo dell'impugnazione principale. L'HSBC ritiene in particolare che i criteri giuridici applicati costantemente dalla Corte per identificare un'associazione di imprese, in particolare il fatto che l'associazione sia controllata da rappresentanti dei suoi membri e agisca esclusivamente nel loro interesse, non si riscontrano nel caso di specie. La LBG deduce in giudizio, in particolare, che il criterio della «comunione di interessi», erroneamente utilizzato dal Tribunale, è assai più esteso di quello della «concordanza di volontà», applicato per determinare se esista un accordo riconducibile all'articolo 81 CE, poiché è soddisfatto anche in mancanza di qualsiasi forma di collusione.
58 La BRC, l'EuroCommerce e il Regno Unito contestano l'argomento addotto a sostegno del secondo motivo dell'impugnazione principale. A tale proposito, l'EuroCommerce sostiene segnatamente che la decisione dell'associazione di imprese che MasterCard costituiva prima dell'IPO è ancora in vigore, cosicché né la Commissione né il Tribunale dovrebbero esaminare se, successivamente all'IPO, MasterCard rappresentasse ancora un'associazione di imprese. Il Regno Unito ritiene che tale motivo si basi su un approccio eccessivamente formale quanto alle categorie di atti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 81 CE. A detta di tale Stato membro, il requisito essenziale di un comportamento coordinato è chiaramente riscontrabile nel caso di specie.
Giudizio della Corte
– Sulla ricevibilità
59 Laddove le ricorrenti denunciano, segnatamente, nel contesto del secondo motivo dell'impugnazione principale, una carenza di motivazione della sentenza impugnata, esse si limitano, in realtà, ad affermare che il Tribunale ha travisato la nozione di «associazione di imprese», nell'accezione dell'articolo 81, paragrafo 1, CE. Pertanto, nella parte in cui tale motivo verte su una presunta carenza di motivazione della citata sentenza, esso deve essere respinto in quanto irricevibile.
60 Inoltre, occorre accogliere l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Regno Unito, esposta al punto 55 della presente sentenza. A tal proposito, va ricordato che dagli articoli 256 TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte risulta che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti e, dall'altro, a valutare tali fatti. Tuttavia, una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell'articolo 256 CE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v., in particolare, sentenze General Motors/Commissione, C‑551/229 P, EU:C:2006:229, punto 51, e Evonik Degussa/Commissione, C‑266/06 P, EU:C:2008:295, punto 72). Ne discende che, nei limiti in cui, con l'argomento illustrato al punto 53 della presente sentenza, le ricorrenti mirano ad ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti accertati dal Tribunale, il loro argomento deve essere respinto in quanto irricevibile.
61 Ad abundantiam, laddove gli argomenti esposti ai punti da 50 a 52 della presente sentenza vertono su un errore di diritto nella valutazione della qualità di associazione di imprese di MasterCard, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, le ricorrenti non si limitano, in sostanza, a rimettere in discussione la valutazione dei fatti svolta in primo grado, bensì, sostanzialmente, sollevano questioni giuridiche che sono ricevibili in fase di impugnazione.
– Nel merito
62 Fatto salvo il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente, ma in modo autonomo, al comportamento noto o presunto dei loro concorrenti (v. sentenze Suiker Unie e a./Commissione, da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, EU:C:1975:174, punto 174; Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, EU:C:1993:120, punto 71, nonché Asnef-Equifax e Administración del Estado, C‑238/05, EU:C:2006:734, punto 53 e giurisprudenza citata), l'articolo 81 CE è idoneo a ricomprendere qualsiasi forma di cooperazione e di collusione tra imprese, anche mediante una struttura collettiva o un organo comune, quale un'associazione, diretta a produrre gli effetti che tale disposizione mira a reprimere (v., in questo senso, sentenze Nederlandse Vereniging voor de fruit en groentenimporthandel e Frubo/Commissione, 71/74, EU:C:1975:61, punto 30; van Landewyck e a./Commissione, da 209/78 a 215/78 e 218/78, EU:C:1980:248, punto 88, nonché Eurofer/Commissione, C‑179/99 P, EU:C:2003:525, punto 23).
63 Da una giurisprudenza ben consolidata risulta infatti che, se l'articolo 81 CE distingue il concetto di «pratica concordata» da quello di «accordi fra imprese» o di «decisioni di associazioni di imprese», ciò è dovuto all'intenzione di comprendere fra i comportamenti vietati da questo articolo forme diverse di coordinamento tra imprese del loro comportamento sul mercato (v., in particolare, sentenze Imperial Chemical Industries/Commissione, 48/69, EU:C:1972:70, punto 64; Commissione/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, EU:C:1999:356, punto 112, nonché Asnef-Equifax e Administración del Estado, EU:C:2006:734, punto 32) e di evitare così che le imprese possano sfuggire alle regole di concorrenza in base alla sola forma con la quale coordinano il loro comportamento sul mercato.
64 Nel caso di specie, come emerge, in particolare, dal punto 238 della sentenza impugnata, è pacifico che, prima dell'IPO, MasterCard poteva essere considerata un'«associazione di imprese» nell'accezione dell'articolo 81 CE. Da tal punto emerge altresì che, nel contesto del loro terzo motivo in primo grado, le ricorrenti lamentavano, segnatamente, che la Commissione aveva omesso di prendere in considerazione i cambiamenti apportati dall'IPO alla struttura e alla modalità di gestione di MasterCard. Ciò premesso, come risulta dal punto 244 della sentenza impugnata, il terzo motivo dinanzi al Tribunale mirava a chiarire se, successivamente ai cambiamenti apportati dall'IPO, MasterCard potesse ancora essere considerata alla stregua di una «forma istituzionalizzata di coordinamento del comportamento delle banche».
65 È in questo contesto che devono essere esaminati gli argomenti sollevati nell'ambito del secondo motivo dell'impugnazione principale.
66 Dal punto 259 della sentenza impugnata risulta che, fondandosi, da una parte, sul mantenimento di un potere decisionale delle banche nell'ambito di MasterCard e, dall'altra, sull'esistenza di una comunione di interessi tra quest'ultima e le banche in merito alla questione delle CMI, il Tribunale ha scartato gli argomenti delle ricorrenti, rammentati al punto 238 della sentenza impugnata, secondo cui, sostanzialmente, le modifiche apportate alla struttura ed al funzionamento di MasterCard nell'ambito dell'IPO avevano prodotto la conseguenza che tale organizzazione, al momento in cui era stata adottata la decisione controversa, non poteva più essere considerata un'«associazione di imprese» nell'accezione dell'articolo 81 CE.
67 Più precisamente, per quanto attiene, in primo luogo, agli argomenti sintetizzati ai punti 51 e 52 della presente sentenza, occorre rilevare che i due elementi su cui il Tribunale ha concentrato la sua analisi nel terzo motivo del ricorso in primo grado devono essere letti congiuntamente. Infatti, come emerge dal punto 238 della sentenza impugnata, le ricorrenti avevano sostenuto, da un lato, che, dopo l'IPO, le banche non controllavano più MasterCard e quest'ultima decideva unilateralmente in merito alle CMI. Dall'altro, dal punto 239 della citata sentenza risulta che la Commissione era stata censurata per non aver dimostrato che MasterCard continuava ad agire nell'interesse di tali banche e a loro nome piuttosto che nell'interesse degli azionisti di MasterCard Inc.
68 A questo proposito, ai punti da 245 a 249 della sentenza impugnata, il Tribunale, nella sua valutazione sovrana dei fatti, ha sostanzialmente dichiarato, in primo luogo, che alla data di adozione della decisione controversa, sebbene le banche membro di MasterCard non partecipassero al processo decisionale relativo alle CMI in seno agli organi di tale organizzazione, «sembrava piuttosto che l'organizzazione di pagamento MasterCard continuasse a funzionare in Europa come un'associazione di imprese, di cui le banche non costituivano solamente clienti dei servizi erogati, ma partecipavano collettivamente e in modo decentralizzato ad aspetti essenziali del potere decisionale». In proposito, occorre sottolineare che, nonostante l'utilizzo inappropriato da parte del Tribunale del termine «sembrava» in tale contesto, da una lettura congiunta dei punti da 245 a 249 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha effettivamente verificato che, alla data della decisione controversa, le banche continuavano ad esercitare congiuntamente un potere decisionale su aspetti fondamentali del funzionamento dell'organizzazione di pagamento MasterCard, dopo l'IPO, circostanza che induceva a relativizzare sensibilmente le conseguenze da trarsi dall'IPO. In secondo luogo, ai punti da 250 a 258 della sentenza impugnata, il Tribunale ha anche dichiarato, in sostanza, che la Commissione aveva concluso correttamente che le CMI riflettevano gli interessi delle banche, poiché sussisteva una comunione di interessi tra MasterCard, i suoi azionisti e le banche su questo punto.
69 Considerati in maniera congiunta, questi due elementi, riassunti al punto 259 della sentenza impugnata, riescono a spiegare la ragione per cui, per il Tribunale, la fissazione delle CMI ad opera di MasterCard continuava a funzionare, nonostante le modifiche apportate dall'IPO, come una «forma istituzionalizzata di coordinamento del comportamento delle banche». Secondo la logica seguita dal Tribunale nella sentenza impugnata, infatti, dato che gli interessi di MasterCard e quelli degli azionisti di MasterCard Inc. coincidevano, per quanto attiene alla fissazione delle CMI, le banche partecipanti erano in grado di delegare la fissazione di tali commissioni, pur conservando, sotto svariati altri profili, poteri decisionali.
70 Peraltro, da una lettura congiunta dei punti da 238 a 260 della sentenza impugnata e, segnatamente, dai punti da 243 a 245, 249 e 259 della stessa, risulta che, nell'esaminare se la forma istituzionalizzata di cooperazione con cui operava MasterCard prima dell'IPO avesse cessato di funzionare dopo quest'ultimo evento, il Tribunale ha sovranamente accolto i due criteri in questione considerandoli pertinenti sulla base degli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data della decisione controversa, con una valutazione che rientrava nel contesto di fatto più ampio sottoposto alla sua attenzione.
71 Il Tribunale, in particolare, ha considerato pertinente l'esistenza di una comunione di interessi nel caso di specie non solo sulla base di una coincidenza teorica tra gli interessi delle banche e quelli di MasterCard, bensì anche dopo aver preso in considerazione, nella sua valutazione sovrana dei fatti, circostanze di fatto particolari nei cui confronti non è stato fatto valere alcun snaturamento, segnatamente, in primo luogo, come emerge dall'argomento delle parti così come esposto ai punti 238 e 239 della sentenza impugnata, il fatto che era pacifico che MasterCard agisse nell'interesse delle banche prima dell'IPO, in secondo luogo, come risulta dal punto 256 della citata sentenza, l'evoluzione constatata dopo l'IPO, che dimostra che tale organizzazione continua, di fatto, a tener conto degli interessi concreti delle banche quando fissa il livello delle CMI e, in terzo luogo, come si evince dal punto 258 della stessa sentenza, la circostanza che gli interessi degli azionisti di MasterCard non siano in contrasto con gli interessi delle banche.
72 Tutti questi elementi hanno permesso al Tribunale di ritenere, nelle circostanze specifiche nel caso di specie e alla luce degli argomenti dinanzi ad esso sviluppati, che sia il potere decisionale residuale delle banche su questioni diverse dalle CMI successivamente all'IPO, sia la comunione di interessi tra MasterCard e le banche fossero al contempo rilevanti e pertinenti ai fini di chiarire se, dopo l'IPO, MasterCard potesse ancora essere considerata un'«associazione di imprese» ai sensi dell'articolo 81 CE.
73 Quanto al rinvio, al punto 251 della sentenza impugnata, alla sentenza Verband der Sachversicherer/Commissione (EU:C:1987:34, punto 29), occorre rilevare che tale rinvio mira unicamente a replicare alla critica, ripresa al punto 239 della sentenza impugnata, secondo cui il criterio dell'esistenza di una comunione di interessi tra MasterCard e le banche non si fonderebbe su alcun precedente giurisprudenziale. Contrariamente a quanto lasciano intendere le ricorrenti, ricordando, in questo contesto, che «dalla giurisprudenza della Corte risulta che l'esistenza di una comunione di interessi, o di un interesse comune, è un elemento pertinente ai fini di valutare l'esistenza di una decisione di associazione tra imprese ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, CE», il Tribunale non ha inteso stabilire un criterio generale, né tanto meno un criterio esclusivo.
74 Per quanto attiene, in secondo luogo, all'argomento sintetizzato al punto 50 della presente sentenza, è vero che dalla giurisprudenza della Corte risulta che una decisione di un ente con poteri regolamentari in un determinato settore può non ricadere nell'articolo 81 CE allorché tale ente è composto in maggioranza da rappresentanti della pubblica autorità e assume detta decisione nel rispetto di taluni criteri di interesse pubblico (v., in particolare, sentenza Pavlov e a., da C‑180/98 a C‑184/98, EU:C:2000:428, punto 87 e giurisprudenza citata).
75 Tuttavia, la giurisprudenza citata al punto precedente si occupava, in sostanza, di chiarire se, quando emanavano una determinata regolamentazione, gli organismi coinvolti, che erano composti, perlomeno parzialmente, da rappresentanti degli operatori economici di un determinato settore, dovessero essere considerati alla stregua di associazioni di imprese o, al contrario, come organismi che esercitavano la pubblica autorità. Nel caso di specie, davanti al Tribunale non si pone una questione del genere. Parimenti, le circostanze di fatto e le problematiche giuridiche sollevate dalla causa da cui è sfociata la sentenza Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98) e le relative conclusioni (conclusioni dell'avvocato generale Léger nella causa Wouters e a., C‑309/99, EU:C:2001:390) su cui le ricorrenti si fondano principalmente, non sono paragonabili a quelle della causa in esame.
76 Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono occorre dichiarare che, così come è stato rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 45 delle conclusioni, le ricorrenti non possono sostenere che un organismo, come MasterCard, non può essere qualificato come un'associazione di imprese quando adotta decisioni relative alle CMI laddove, da quanto sopra, emerge che il Tribunale ha correttamente dichiarato che, all'atto dell'adozione di tali decisioni, le suddette imprese intendono o, quantomeno, accettano, di coordinare il loro comportamento mediante le suddette decisioni e che i loro interessi collettivi coincidono con quelli presi in considerazione al momento dell'adozione delle decisioni medesime, in particolare in un contesto in cui le imprese in questione hanno perseguito, per molti anni, lo stesso obiettivo di regolazione in comune del mercato nell'ambito della medesima organizzazione, benché in forme diverse.
77 In considerazione di quanto sopra esposto, occorre respingere il secondo motivo dell'impugnazione principale.
Sul primo motivo dell'impugnazione principale, relativo ad un errore di diritto e/o ad una carenza di motivazione quanto alla valutazione dell'oggettiva necessità dell'asserita restrizione di concorrenza
78 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha proceduto ad una valutazione della necessità obiettiva delle CMI, prima di affrontare la questione se tali commissioni comportino effetti anticoncorrenziali. Ciò premesso, è opportuno, nel contesto della presente sentenza, esaminare il motivo relativo al carattere accessorio delle CMI rispetto al sistema di pagamento MasterCard prima di dedicarsi a quello vertente sugli effetti eventualmente restrittivi di tali commissioni.
79 In sostanza, il primo motivo dell'impugnazione principale si articola in quattro parti. La seconda e la quarta sono presentate in subordine rispetto alla prima.
La sentenza impugnata
80 Secondo il Tribunale il primo motivo del ricorso in primo grado si articolava, sostanzialmente, in due capi. Nel contesto del primo capo di tale motivo, le ricorrenti lamentavano che la Commissione ha ritenuto, erroneamente, che le CMI producessero effetti restrittivi sulla concorrenza. Nell'ambito del secondo capo, esse sostenevano che la Commissione avrebbe dovuto dichiarare che le CMI erano oggettivamente necessarie per il funzionamento del sistema MasterCard.
81 Esaminando, in primo luogo, questo secondo capo, il Tribunale, al punto 89 della sentenza impugnata, ha esposto quanto segue:
«(...) l'esame del carattere obiettivamente necessario di una restrizione presenta un carattere relativamente astratto. Infatti, solo le restrizioni necessarie affinché l'operazione principale possa, in ogni ipotesi, funzionare possono essere considerate rientranti nell'ambito di applicazione della teoria delle restrizioni accessorie. Pertanto, le considerazioni che si riferiscono al carattere necessario della restrizione tenuto conto della situazione concorrenziale sul mercato in esame, non rientrano nell'ambito dell'analisi del carattere accessorio della restrizione (...)».
82 Successivamente il Tribunale ha rilevato, al punto 90 della sentenza impugnata, che «la circostanza che l'assenza delle CMI possa produrre conseguenze negative sul funzionamento del sistema MasterCard non implica, di per sé, che le CMI debbano essere considerate obiettivamente necessarie, qualora, dall'esame del sistema MasterCard nel suo contesto economico e giuridico, risulti che esso rimane in condizione di funzionare in loro assenza». Al punto 91 della citata sentenza, il Tribunale ha ritenuto che «[i]l ragionamento della Commissione che deduce il carattere non obiettivamente necessario delle CMI dalla circostanza che il sistema MasterCard potrebbe funzionare in loro assenza, quindi, non è viziato da alcun errore di diritto».
83 Ai punti da 94 a 99 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l'argomento delle ricorrenti secondo cui, sostanzialmente, le CMI sono obiettivamente necessarie per il sistema MasterCard in quanto costituiscono una modalità standard di pagamento delle transazioni, dato che, in assenza di CMI, la Honour All Cards Rule produrrebbe la conseguenza di mettere le banche «alla mercé» delle banche di emissione.
84 In questo contesto, dopo aver dichiarato che l'utilizzo da parte della Commissione del divieto della tariffazione «ex post», di cui al punto 11, quarto trattino, della presente sentenza, non implica «alcun errore manifesto di valutazione», il Tribunale ha considerato, al punto 96 della sentenza impugnata, che «l'esistenza di modalità di pagamento standard delle transazioni meno restrittive della concorrenza rispetto alle CMI osta a che queste siano considerate obiettivamente necessarie per il funzionamento del sistema MasterCard in base alla sola considerazione della loro qualità di modalità standard di pagamento delle transazioni». Al punto 99 della citata sentenza si dichiara, in particolare, che era compito «della Commissione esaminare se l'ipotesi di un sistema MasterCard che funzionasse senza CMI fosse economicamente sostenibile e potesse pertanto essere pres[a] in considerazione nell'ambito del paragone». Secondo tale medesimo punto 99, invece, la Commissione «non era tenuta a dimostrare che le dinamiche del mercato avrebbero indotto le banche di emissione e di affiliazione a decidere autonomamente sull'adozione di una regola meno restrittiva della concorrenza rispetto alle CMI».
85 Dopo aver considerato, al punto 120 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva legittimamente dichiarato che le CMI non presentavano un carattere obiettivamente necessario per il funzionamento del sistema MasterCard, il Tribunale ha respinto il secondo capo del primo motivo del ricorso in primo grado.
Sulla prima parte del primo motivo dell'impugnazione principale
– Argomenti delle parti
86 Le ricorrenti affermano che il Tribunale ha applicato in modo erroneo il criterio della «necessità oggettiva» di una restrizione. Invece di applicare il criterio secondo cui una determinata limitazione dell'autonomia commerciale è «obiettivamente necessaria» se, in mancanza, l'operazione principale risulta irrealizzabile o difficilmente realizzabile, il Tribunale si sarebbe avvalso, in particolare ai punti 89 e 90 della sentenza impugnata, di un criterio incompleto, in applicazione del quale una restrizione è obiettivamente necessaria unicamente se, in sua assenza, l'operazione principale non è neppure in condizione di funzionare. A questo proposito, le ricorrenti fanno valere il punto 109 della sentenza del Tribunale M6 e a./Commissione (T‑112/99, EU:T:2001:215), a tenore del quale «[s]e, in mancanza della restrizione, l'operazione principale risulta difficilmente realizzabile o addirittura irrealizzabile, la restrizione può essere considerata obiettivamente necessaria alla sua realizzazione». Secondo le ricorrenti, al punto 89 della sentenza impugnata il Tribunale ha realizzato un amalgama tra il criterio della necessità oggettiva per determinare il carattere accessorio della restrizione e il criterio del carattere indispensabile sancito all'articolo 81, paragrafo 3, CE.
87 La Commissione afferma che, salvo rendere inutile la distinzione tra le limitazioni «accessorie» e le restrizioni indispensabili di cui all'articolo 81, paragrafo 3, CE, solo il carattere «necessario» di tali limitazioni consente di distinguere una restrizioni che può essere giustificata a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, CE da una limitazione che possa, in quanto accessoria, esorbitare dall'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, CE.
88 La RBS, l'HSBC, la LBG e la MBNA condividono la prima parte del primo motivo dell'impugnazione principale. A sostegno della Commissione, la BRC, l'EuroCommerce e il Regno Unito asseriscono, sostanzialmente, che sono le ricorrenti che versano in errore in merito al criterio in oggetto.
– Giudizio della Corte
89 Dalla giurisprudenza della Corte emerge che se un'operazione o una determinata attività non rientra nell'ambito di applicazione del principio di divieto sancito dall'articolo 81, paragrafo 1, CE, neppure una restrizione dell'autonomia commerciale di uno o più partecipanti a tale operazione o a tale attività rientra nel citato principio di divieto qualora detta restrizione sia obiettivamente necessaria per l'attuazione di tale operazione o attività e proporzionata agli obiettivi dell'una o dell'altra (v., in questo senso in particolare, sentenze Remia e a./Commissione, 42/84, EU:C:1985:327, punti 19 e 20; Pronuptia de Paris, 161/84, EU:C:1986:41, punti 15 a 17; DLG, C‑250/92, EU:C:1994:413, punto 35, nonché Oude Luttikhuis e a., C‑399/93, EU:C:1995:434, punti da 12 a 15).
90 Qualora non sia possibile dissociare una siffatta restrizione dall'operazione o dall'attività principale senza comprometterne l'esistenza e gli obiettivi, occorre infatti esaminare la compatibilità con l'articolo 81 CE di tale restrizione congiuntamente con la compatibilità dell'operazione o dell'attività principale cui essa è accessoria, e ciò sebbene, considerata isolatamente, tale restrizione possa rientrare, a prima vista, nel principio di divieto ex articolo 81, paragrafo 1, CE.
91 Quando si tratta di chiarire se una restrizione anticoncorrenziale possa esulare dal divieto sancito dall'articolo 81, paragrafo 1, CE in quanto è accessoria ad un'operazione principale priva di tale carattere anticoncorrenziale, occorre appurare se la realizzazione di tale operazione risulterebbe impossibile in mancanza della restrizione in questione. Contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, la circostanza che la citata operazione sia semplicemente resa più difficilmente realizzabile o meno redditizia in assenza della restrizione in oggetto non può essere considerata tale da conferire a tale restrizione il carattere «obiettivamente necessario» richiesto per poter essere qualificata come accessoria. Un'interpretazione del genere, infatti, equivarrebbe ad estendere tale nozione a restrizioni che non sono strettamente indispensabili per la realizzazione dell'operazione principale. Siffatto risultato pregiudicherebbe l'effetto utile del divieto sancito dall'articolo 81, paragrafo 1, CE.
92 Tuttavia, questa interpretazione non conduce a creare un amalgama tra, da un lato, le condizioni stabilite dalla giurisprudenza per qualificare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, CE, una restrizione come accessoria e, dall'altro, il criterio del carattere indispensabile richiesto a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, CE, affinché una restrizione vietata possa godere di un'esenzione.
93 A questo proposito, è sufficiente ricordare che queste due disposizioni perseguono finalità diverse e che tale ultimo criterio si riferisce alla questione di chiarire se un coordinamento tra imprese idoneo a produrre un significativo impatto negativo sui parametri della concorrenza, quali, in particolare, il prezzo, la quantità e la qualità dei prodotti e dei servizi, che, di conseguenza, rientra nel principio di divieto sancito dall'articolo 81, paragrafo 1, CE, possa tuttavia, nel contesto dell'articolo 81, paragrafo 3, CE, essere considerato indispensabile per migliorare la produzione o la distribuzione o per promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando ai consumatori una congrua parte dell'utile che ne deriva. Invece, come emerge dai punti 89 e 90 della presente sentenza, il criterio della necessità oggettiva, a tenore dei medesimi punti, mira a accertare se, in mancanza di una determinata restrizione dell'autonomia commerciale, un'operazione o un'attività principale non coperta dal divieto stabilito all'articolo 81, paragrafo 1, CE e rispetto alla quale detta restrizione è secondaria, rischi di non realizzarsi o di non continuare.
94 Statuendo, al punto 89 della sentenza impugnata, che «solo le restrizioni necessarie affinché l'operazione principale possa, in ogni ipotesi, funzionare possono essere considerate rientranti nell'ambito di applicazione della teoria delle restrizioni accessorie» e concludendo, al punto 90 della sentenza impugnata, che «la circostanza che l'assenza delle CMI possa produrre conseguenze negative sul funzionamento del sistema MasterCard non implica, di per sé, che le CMI debbano essere considerate obiettivamente necessarie, qualora, dall'esame del sistema MasterCard nel suo contesto economico e giuridico, risulti che esso rimane in condizione di funzionare in loro assenza» il Tribunale non ha pertanto commesso un errore di diritto.
95 Ciò premesso, occorre respingere la prima parte del primo motivo dell'impugnazione principale.
Sulla seconda e la terza parte del primo motivo dell'impugnazione principale
– Argomenti delle parti
96 Con la seconda e la terza parte del primo motivo dell'impugnazione principale, che occorre trattare congiuntamente, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver omesso di esaminare la restrizione della concorrenza che le CMI costituirebbero, e quindi la questione della necessità oggettiva di tali commissioni, nel suo contesto reale, consentendo alla Commissione di sollevare un'«ipotesi controfattuale», quella del divieto di tariffazione «ex post», che, nei fatti, non si produrrebbe mai. La tesi della Commissione, secondo cui taluni problemi generati dall'eliminazione delle CMI potrebbero essere risolti con il divieto di tariffazione «ex post», sarebbe molto diversa da una valutazione di cosa accadrebbe nella realtà in caso di eliminazione delle CMI. Le ricorrenti affermano che il Tribunale non ha risposto all'argomento secondo cui siffatto divieto semplicemente non esisterebbe senza un intervento regolamentare, ma si è limitato ad affermare che lo scenario proposto non doveva essere il risultato delle forze del mercato. Orbene, la Commissione, introducendo nella sua analisi una condizione fittizia, ossia il divieto delle tariffazioni «ex post», non avrebbe rispettato il suo obbligo di valutare gli effetti delle CMI sulla concorrenza rispetto a quanto accadrebbe in realtà in loro assenza. Le ricorrenti censurano altresì il Tribunale per una carenza di motivazione in quanto esso non ha spiegato come il divieto di tariffazioni «ex post» fosse significativamente diverso dalle CMI attualmente applicate da MasterCard.
97 Le ricorrenti asseriscono inoltre, in sostanza, che il Tribunale non avrebbe dovuto riconoscere ciò che esso descrive, al punto 96 della sentenza impugnata, come «l'esistenza di modalità di pagamento standard delle transazioni meno restrittive della concorrenza rispetto alle CMI» laddove, nel contesto della decisione controversa, la Commissione non aveva cercato di comprendere come l'attività in oggetto funzionerebbe in mancanza di una regola standard. Secondo le ricorrenti, nella decisione controversa la Commissione si è limitata a sostituire una tariffazione standard con un'altra, per quanto più ridotta dal punto di vista degli esercenti.
98 Peraltro, le ricorrenti addebitano al Tribunale di avere interpretato in maniera erronea «l'ipotesi controfattuale» su cui la Commissione si è basata dinanzi ad esso, secondo cui sia le banche di emissione che le banche di affiliazione sopportano le proprie spese, senza che occorra una regola standard consistente in un divieto delle tariffazioni «ex post».
99 Infine, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha indebitamente sostituito la propria valutazione a quella della Commissione in occasione dell'esame della necessità oggettiva delle CMI. La valutazione svolta dalla Commissione si fonderebbe sulla combinazione di un certo numero di conclusioni esposte ai punti da 550 a 648 della decisione controversa. Tuttavia, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto fondandosi su un numero limitato di tali conclusioni che svolgevano unicamente un ruolo secondario in detta decisione, senza prendere in considerazione il nucleo dell'analisi della Commissione e omettendo di riconoscere che tale decisione era costituita da un complesso di elementi probatori che solo se considerati congiuntamente potevano suffragare le conclusioni della Commissione.
100 La Commissione eccepisce l'irricevibilità della seconda e terza parte del primo motivo dell'impugnazione principale.
101 Da un lato, con tali parti del motivo, le ricorrenti contesterebbero la valutazione dei fatti e degli elementi probatori operata dal Tribunale.
102 Dall'altro, la Commissione lamenta che le ricorrenti non possono sollevare, a sostegno del loro motivo di impugnazione principale sul carattere oggettivamente necessario delle CMI, argomenti inizialmente formulati per avvalorare un altro motivo del ricorso in primo grado e che, di conseguenza, il Tribunale ha esaminato nel contesto di tale altro motivo. La Commissione, infatti, osserva che l'impugnazione principale non contiene alcun motivo diretto a contestare, come invece nel primo capo del primo motivo del ricorso in primo grado, il fatto che le CMI producano effetti restrittivi della concorrenza. Ciò premesso, la Commissione afferma in sostanza che sono irricevibili gli argomenti prodotti per smentire il postulato, nell'esame della necessità oggettiva delle CMI, che il divieto delle tariffazioni «ex post» costituisce un'«ipotesi controfattuale» realista.
103 Nel merito, la Commissione sottolinea segnatamente che la giurisprudenza relativa a ciò che accadrebbe in mancanza dell'accordo in esame verte su una questione preliminare, ossia se tale accordo costituisca una restrizione della concorrenza. Orbene, nel contesto del primo motivo dell'impugnazione principale si mirerebbe piuttosto a chiarire se un accordo che, in ogni caso, costituisce una siffatta restrizione sia comunque necessario, a titolo accessorio, per il buon funzionamento di un accordo di più vasta portata. A questo proposito la Commissione ricorda che, con la loro impugnazione, le ricorrenti non contestano l'approccio secondo cui il criterio della «necessità oggettiva» delle CMI presuppone che si esamini se tali commissioni sono proporzionate per il funzionamento del sistema MasterCard, il che indurrebbe a riflettere sull'esistenza di altre soluzioni meno restrittive ed oggettivamente applicabili.
104 La RBS, l'HSBC, la LBG e la MBNA condividono la seconda e la terza parte del primo motivo dell'impugnazione principale. La BRC, l'EuroCommerce e il Regno Unito contestano l'argomento dedotto in giudizio dalle ricorrenti per sostenere tali parti del motivo.
– Giudizio della Corte
105 Contrariamente a quanto afferma la Commissione, le ricorrenti non contestano semplicemente, senza eccepire lo snaturamento degli elementi probatori, la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale, ma sollevano questioni giuridiche che, di per sé, possono essere dedotte nel contesto di un giudizio di impugnazione.
106 Occorre poi rilevare che, nei limiti in cui, con le eccezioni di irricevibilità sintetizzate al punto 102 della presente sentenza, la Commissione si limita a sostenere che taluni argomenti già prodotti dinanzi al Tribunale sono nuovamente sollevati nel contesto di un altro motivo, tali eccezioni non possono essere accolte. Nel merito, come si evince dai punti 96 e 97 della presente sentenza, le ricorrenti censurano la circostanza che il Tribunale si sia basato sull'ipotesi del divieto delle tariffazioni «ex post», scenario che, a loro avviso, non si verificherà mai, in mancanza delle CMI, salvo un intervento normativo, e che, in ogni caso, non sarebbe differente da quello risultante dall'esistenza delle CMI, per trarre la conclusione, al punto 96 della sentenza impugnata, che «l'esistenza di modalità di pagamento standard delle transazioni meno restrittive della concorrenza rispetto alle CMI osta a che queste siano considerate obiettivamente necessarie per il funzionamento del sistema MasterCard».
107 In proposito occorre ricordare che, come emerge dai punti 89 e 90 della presente sentenza, nel contesto della valutazione sul carattere accessorio di una determinata restrizione dell'autonomie commerciale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, CE, occorre non solo esaminare la necessità di tale restrizione per la realizzazione dell'operazione o dell'attività principale, bensì anche la proporzionalità della citata restrizione rispetto agli obiettivi soggiacenti a tale operazione o attività.
108 Occorre sottolineare che, a prescindere da quale sia il contesto e la finalità per cui ci si avvale di un'ipotesi controfattuale, è necessario che tale ipotesi sia adeguata alla questione che essa è chiamata a chiarire e che il postulato su cui si fonda non sia irrealistico.
109 Così, per smentire il carattere accessorio di una restrizione, ai sensi dei punti 89 e 90 della presente sentenza, la Commissione può basarsi sull'esistenza di alternative realistiche, meno restrittive della concorrenza rispetto alla restrizione in oggetto.
110 A questo proposito, come risulta dal punto 97 della presente sentenza, le ricorrenti asseriscono, segnatamente, che il Tribunale ha sostanzialmente errato omettendo di sanzionare il fatto che, nella decisione controversa, la Commissione non abbia cercato di comprendere come funzionerebbe la concorrenza in assenza tanto delle CMI che del divieto delle tariffazioni «ex post», divieto che le ricorrenti non avrebbero scelto di adottare in mancanza di un intervento normativo.
111 Tuttavia, le alternative su cui si può fondare la Commissione nel valutare l'obiettiva necessità di una restrizione non sono limitate alla situazione che si verificherebbe in assenza della restrizione in questione, ma possono anche estendersi ad altre ipotesi controfattuali basate, segnatamente, su situazioni realistiche che potrebbero verificarsi in assenza di tale restrizione. Il Tribunale ha dunque correttamente tratto la conclusione, al punto 99 della sentenza impugnata, che l'ipotesi controfattuale addotta dalla Commissione poteva essere presa in considerazione nel quadro dell'esame del carattere obiettivamente necessario delle CMI nella misura in cui era realistica e consentiva al sistema MasterCard di essere economicamente sostenibile.
112 Per quanto attiene all'argomento delle ricorrenti, esposto al punto 96 della presente sentenza, relativo al difetto di motivazione, occorre constatare che un siffatto argomento risulta infondato. Come emerge dai punti 95 et 96 della sentenza impugnata, il Tribunale, nella sua valutazione sovrana dei fatti, ha dichiarato che la Commissione poteva legittimamente affermare che il divieto delle tariffazioni «ex post» era meno restrittivo per la concorrenza, poiché esso non fissa un livello di prezzo minimo per ciascun lato del sistema, motivando così in modo giuridicamente soddisfacente la conclusione tratta al punto 99 di tale sentenza. In proposito, occorre ricordare che l'obbligo di motivazione che si applica al Tribunale non gli impone di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 372).
113 Infine, si constata che, come rileva la Commissione, l'argomento delle ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe indebitamente sostituito la sua valutazione a quella della Commissione quando esaminava l'oggettiva necessità delle CMI conduce, in realtà, a rimettere in discussione la valutazione degli elementi probatori svolta dal Tribunale. Orbene, con i motivi esposti ai punti da 94 a 120 della sentenza impugnata, il Tribunale, in esito ad una valutazione sovrana dei dati di fatto della causa che non rientra nella competenza della Corte in sede di impugnazione, ha dichiarato che «la Commissione ha legittimamente dichiarato che le CMI non presentavano un carattere obiettivamente necessario per il funzionamento del sistema MasterCard». Detto argomento deve essere quindi respinto in quanto irricevibile.
114 Alla luce di quanto precede, occorre respingere la seconda e la terza parte del primo motivo dell'impugnazione principale, nei limiti in cui esse mirano a mettere in discussione «l'ipotesi controfattuale» di cui si è avvalso il Tribunale nell'analisi del carattere obiettivamente necessario delle CMI e nella valutazione degli elementi probatori in tale analisi.
Sulla quarta parte del primo motivo dell'impugnazione principale
– Argomenti delle parti
115 Le ricorrenti affermano che il Tribunale non ha rispettato il grado di sindacato giurisdizionale richiesto. A questo proposito, secondo le ricorrenti, anche in presenza di valutazioni economiche complesse, nozione che andrebbe interpretata restrittivamente, il Tribunale, tenuto conto, segnatamente, degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non potrebbe rinunciare ad esercitare un sindacato giurisdizionale completo e approfondito sulle decisioni della Commissione. Orbene, nel caso di specie il Tribunale avrebbe effettuato un esame alquanto limitato nel contesto della sua analisi relativa al carattere obiettivamente necessario delle CMI. Il Tribunale avrebbe circoscritto il controllo sulle conclusioni della Commissione all'errore manifesto di valutazione, mentre tali conclusioni non comportavano vere e proprie valutazioni economiche complesse. Anche ritenendo applicabile il criterio dell'«errore manifesto», il Tribunale si sarebbe avvalso di un nuovo criterio, in forza del quale ha verificato la «ragionevolezza» della conclusione della Commissione. Le ricorrenti asseriscono che tale criterio di controllo carente ha condotto il Tribunale, in particolare, a prendere in considerazione solo un numero limitato di motivi esposti nella decisione controversa e a conferire loro radicalmente più peso rispetto a quello attribuito dalla Commissione stessa.
116 La Commissione fa valere che la quarta parte del primo motivo dell'impugnazione incidentale è inconferente, in quanto l'argomento sviluppato per corroborarla consiste in una reiterazione dell'argomento sollevato in primo grado relativo all'assenza di restrizione della concorrenza, che esula dai motivi dell'impugnazione principale.
117 Nel merito, la Commissione sostiene che l'utilizzo dell'espressione «errore manifesto» nella sentenza impugnata non può dar adito ad alcuna censura. La sentenza impugnata dedicherebbe una lunga sezione, ai punti da 77 a 122, alla valutazione del carattere obiettivamente necessario delle CMI e respingerebbe i principali argomenti di MasterCard.
118 La RBS, l'HSBC, la LBG e la MBNA condividono la quarta parte del primo motivo dell'impugnazione principale. La BRC, l'EuroCommerce e il Regno Unito ne chiedono il rigetto.
– Giudizio della Corte
119 Laddove, da un lato, le ricorrenti, con i loro argomenti della quarta parte del primo motivo dell'impugnazione principale, censurano il Tribunale per non aver osservato il livello di sindacato giurisdizionale che avrebbe dovuto esercitare nell'analisi dei criteri giuridici applicati dalla Commissione quando valutava il carattere obiettivamente necessario delle CMI, occorre rilevare che il Tribunale ha legittimamente confermato, come emerge dai punti da 89 a 95 della presente sentenza, il ragionamento della Commissione secondo cui il carattere non obiettivamente necessario delle CMI poteva essere inferito dalla circostanza che il sistema MasterCard potrebbe funzionare in loro assenza. Pertanto, gli argomenti delle ricorrenti, dove sono diretti ad addebitare al Tribunale di aver esercitato un livello di controllo troppo ristretto confermando tale criterio giuridico, sono inconferenti e devono essere respinti.
120 Dall'altro lato, quando mediante questa quarta parte del motivo le ricorrenti mirano a criticare il livello di controllo svolto dal Tribunale allorché ha applicato il citato criterio ai fatti di causa, è d'uopo dichiarare che gli argomenti addotti a questo proposito sono in sostanza identici a quelli sollevati nel contesto della terza parte del primo motivo dell'impugnazione principale, esposti al punto 99 della presente sentenza. Quindi questi argomenti devono essere respinti in quanto irricevibili per i motivi esposti al punto 113 della presente sentenza.
121 Posto che la quarta parte del primo motivo dell'impugnazione principale è parzialmente inconferente e parzialmente irricevibile, occorre respingerla. Ne risulta che il primo motivo dell'impugnazione principale deve essere interamente respinto.
Sul motivo unico dell'impugnazione incidentale della RBS e sul primo motivo dell'impugnazione incidentale della LBG
La sentenza impugnata
122 Il Tribunale ha respinto, ai punti da 123 a 193 della sentenza impugnata, il primo capo del primo motivo del ricorso in primo grado, relativo ad errori di valutazione nell'analisi degli effetti delle CMI sulla concorrenza.
123 Al punto 132 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che «per i motivi esposti ai punti 94‑120 [di tale sentenza] la circostanza che l'ipotesi di un sistema MasterCard che funzioni senza CMI — unicamente sulla base della regola che vieta le tariffazioni “ex post” —, risulti avere un carattere economicamente praticabile è sufficiente per giustificare la sua presa in considerazione nel contesto della sua analisi degli effetti delle CMI sulla concorrenza».
124 I punti 142 e 143 della sentenza impugnata sono così formulati:
«142 (...) le ricorrenti asseriscono, in sostanza, che la circostanza che le CMI influiscano sull'importo delle [MSC] non incide tuttavia sulla concorrenza tra [banche affilianti], in quanto esse si applicano allo stesso modo a [a tutte queste banche] e rappresentano un costo d'entrata comune. Pertanto, il divieto della tariffazione “ex post” equivarrebbe ad imporre una CMI a tasso zero, il che, dal punto di vista della concorrenza, sarebbe equivalente alla CMI attuale ed altrettanto trasparente, con l'unica differenza del suo livello.
143 Tale argomento non può essere accolto. Se si riconosce che le CMI fissano una soglia minima per le CSE e che la Commissione ha correttamente dichiarato che un sistema MasterCard che funzionasse senza CMI rimarrebbe economicamente praticabile, risulta necessariamente che esse producono effetti restrittivi della concorrenza. Rispetto ad un mercato dell'affiliazione che funzioni in loro assenza, le CMI limitano la pressione che gli esercenti possono esercitare sulle banche di affiliazione in occasione della negoziazione delle CSE, riducendo le possibilità che i prezzi scendano sotto una certa soglia».
125 Ai punti 150, 157 e 158 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che la Commissione aveva correttamente dichiarato che la pressione che gli esercenti possono fare sugli importi delle CMI è insufficiente, in quanto tale pressione può essere praticata effettivamente solo oltre una soglia massima di tolleranza da parte degli esercenti, allorché il costo della transazione diviene più ingente degli effetti negativi sulla loro clientela di un rifiuto di accettare tale mezzo di pagamento o di una discriminazione in proposito.
126 A norma dei punti 181 e 182 della sentenza impugnata:
«181 In secondo luogo, per quanto concerne le critiche relative all'assenza di considerazione della natura dualistica del mercato, va evidenziato che, in questo contesto, le ricorrenti sottolineano i vantaggi economici che deriverebbero dalle CMI. In sostanza, le ricorrenti insistono sul fatto che esse consentono di ottimizzare il funzionamento del sistema MasterCard finanziando spese destinate ad incoraggiare l'accettazione dei detentori di carte e l'utilizzo di queste ultime. Esse ne deducono che, da una parte, non rientra nell'interesse delle banche fissare le CMI ad un livello eccessivo e, dall'altra, che gli esercenti traggono benefici dalle CMI. Le ricorrenti lamentano inoltre che la Commissione ha omesso di prendere in considerazione l'impatto della sua decisione sui detentori di carte, concentrandosi unicamente sugli esercenti. A questo proposito, diversi intervenienti aggiungono che, in un sistema che funzioni senza CMI, essi sarebbero obbligati a limitare i vantaggi concessi ai detentori di carte, o a ridurre la loro attività.
182 Critiche di questo genere non sono pertinenti nel contesto di un motivo che lamenta la violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, CE, in quanto implicano una ponderazione degli effetti restrittivi della concorrenza delle CMI, correttamente accertati dalla Commissione, con gli eventuali vantaggi economici che potrebbero risultarne. Orbene, la ponderazione degli aspetti pro- e anticoncorrenziali di una restrizione può essere operata unicamente nel contesto dell'articolo 81, paragrafo 3, CE (v., in questo senso, sentenza Van den Bergh Foods/Commissione, [T‑65/98, EU:T:2003:281], punto 107 e la giurisprudenza citata)».
Argomenti delle parti
– Sul motivo unico dell'impugnazione incidentale della RBS
127 La RBS sostiene che il Tribunale, basandosi su considerazioni e ipotesi generiche, è incorso in errori di diritto nella sua valutazione della sussistenza di un effetto restrittivo sulla concorrenza.
128 Innanzitutto, esaminando se una decisione produca un effetto restrittivo sulla concorrenza, la Commissione avrebbe dovuto valutare quale «ipotesi controfattuale» si presenterebbe effettivamente in assenza delle CMI. Il Tribunale, non avendo sanzionato, in particolare al punto 132 della sentenza impugnata, tale omissione, ed essendosi così unicamente fondato sulla sostenibilità economica delle tariffazioni «ex post» piuttosto che su considerazioni in merito alla verosomiglianza dell'adozione di un siffatto divieto, avrebbe commesso un errore di diritto, confondendo le condizioni giuridiche della necessità obiettiva con quelle degli effetti sulla concorrenza.
129 In seguito, secondo la RBS, nella logica della sentenza impugnata si presume che le CMI comportino un effetto restrittivo sulla concorrenza in quanto fissano il livello delle tariffe delle commissioni multilaterali per tutte le banche di affiliazione. Tuttavia, se tale forma di «analisi abbreviata» potesse bastare per configurare un'«infrazione per oggetto» dell'articolo 81, paragrafo 1, CE, in cui la restrizione di concorrenza è talmente evidente che non risulta necessario considerarne gli effetti, secondo la RBS tale modo di procedere, in una situazione in cui la Commissione non ha dimostrato l'esistenza di una siffatta infrazione, è totalmente inadeguato a costituire un'analisi degli effetti. Né la Commissione né il Tribunale avrebbero fondato la loro analisi degli effetti su prove specifiche e concrete. In particolare al punto 143 della sentenza impugnata, infatti, il Tribunale avrebbe commesso l'errore di seguire un metodo basato sull'obiettivo piuttosto che un approccio fondato sugli effetti.
130 Infine, rinviando ai punti 143, 150, 157 e 158 della sentenza impugnata, la RBS sostiene che, in ogni caso, l'analisi degli effetti delle CMI sulla concorrenza svolta dal Tribunale è errata in diritto e fondata su un'ipotesi che è contraddetta nella sentenza impugnata, ossia che gli esercenti possono praticare una pressione sulle banche di affiliazione quando negoziano le MSC.
131 Le ricorrenti condividono il motivo unico dell'impugnazione incidentale della RBS. Quanto all'argomento esposto al punto 129 della presente sentenza, esse sostengono che l'unica differenza tra le CMI e l'«ipotesi controfattuale» sulla quale si fonderebbe la sentenza impugnata risiede nel livello di prezzi delle CMI. Infatti, al pari delle CMI, il divieto delle tariffazioni «ex post» sarebbe deciso da MasterCard, si applicherebbe automaticamente e produrrebbe la conseguenza di fissare il prezzo fatturato tra tali banche a zero. Secondo le ricorrenti, fissare il livello delle CMI a zero produce lo stesso effetto di «fissazione di una soglia minima» che producono le CMI, seppure ad un livello più vantaggioso per gli esercenti e meno favorevole per i titolari di carte. Di conseguenza, omettendo di spiegare come l'«ipotesi controfattuale», scelta dalla Commissione, del divieto delle tariffazioni «ex post» produrrebbe effetti meno restrittivi sulla concorrenza rispetto alle CMI, il Tribunale avrebbe viziato con una carenza di motivazione la sua affermazione in forza della quale le CMI producono un effetto restrittivo sulla concorrenza.
132 Secondo la Commissione, per quanto nella sua impugnazione incidentale la RBS rinvii genericamente ai punti da 123 a 182 della sentenza impugnata, non è invocato alcun errore di diritto, salvo per quanto riguarda il punto 132 di quest'ultima, cosicché la citata impugnazione incidentale sarebbe ricevibile unicamente nella parte diretta contro detto punto 132.
133 Nel merito, in sostanza, la Commissione sostiene che la RBS si basa su un'interpretazione errata della sentenza impugnata. A detta della Commissione è assolutamente evidente che, ai punti 132 e seguenti della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato l'effetto delle CMI sulla concorrenza facendo riferimento alle condizioni di concorrenza in mancanza di tali commissioni.
134 Secondo la Commissione, la posizione consistente nel sostenere che le CMI non restringono la concorrenza non è di per sé plausibile. La RBS non terrebbe conto del reale contesto. Su questo punto, la Commissione afferma che le CMI derivano da una decisione presa da un'associazione di imprese di fissare i prezzi e che gli effetti restrittivi di tali commissioni sono evidenti.
135 La Commissione ritiene che il Tribunale non sia incorso in un errore di diritto dichiarando che il divieto delle tariffazioni «ex post» poteva fungere da realistica base di un ragionamento che consentisse di paragonare la situazione con e senza le CMI. Secondo la Commissione, il sistema MasterCard è una costruzione artificiale. Per il funzionamento di un mercato bifacciale non sarebbe necessario che una parte di tale mercato remuneri l'altra, ma le ricorrenti avrebbero scelto di concepire il loro sistema in questo modo. La Commissione considera che, alla luce dei punti da 107 a 110 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha commesso errori di diritto applicando il divieto delle tariffazioni «ex post» quale soluzione per sostituire le CMI.
136 Inoltre, la Commissione contesta l'asserzione che la sentenza impugnata si fonda sul postulato che prezzi elevati costituiscono, di per sé, un'infrazione dell'articolo 81, paragrafo 1, CE. Secondo la Commissione, la conclusione confermata da tale sentenza è che tali prezzi elevati sono la conseguenza di un accordo restrittivo.
137 La Commissione contesta peraltro l'affermazione che il Tribunale non avrebbe basato la sua analisi su elementi probatori specifici e concreti, nonché l'accusa di contraddizione dei motivi esposta al punto 130 della presente sentenza.
– Sul primo motivo dell'impugnazione incidentale della LBG
138 La LBG sostiene che il Tribunale, nella sua analisi degli effetti delle CMI sulla concorrenza, contenuta ai punti da 123 a 193 della sentenza impugnata, ha commesso errori di diritto.
139 Innanzitutto, il Tribunale non avrebbe affrontato gli argomenti pertinenti né trattato gli elementi che gli sono stati sottoposti e non avrebbe presentato un'adeguata motivazione per giustificare come le CMI incidano sulla concorrenza sul mercato dell'affiliazione, allorché si lamentava «la fissazione del prezzo» sul mercato dell'emissione. In particolare, il Tribunale non avrebbe spiegato come le CMI incidano sulla concorrenza sul mercato dell'affiliazione, sul quale esse costituirebbero unicamente un costo d'entrata comune per tutti i concorrenti.
140 Per quanto riguarda poi gli argomenti delle parti e, segnatamente, gli elementi di prova a carattere economico, secondo la LBG il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto, omettendo svariati elementi in occasione dell'analisi da esso svolta. In particolare, nell'ambito dell'esame di un'infrazione dell'articolo 81, paragrafo 1, CE, il Tribunale non avrebbe riconosciuto l'importanza delle pressioni derivanti da altri sistemi pagamento, né del carattere bifacciale del sistema, che, ad avviso del Tribunale, sarebbero pertinenti unicamente nel contesto dell'articolo 81, paragrafo 3, CE. Secondo la LBG, infatti, per statuire che la Commissione aveva dimostrato in maniera giuridicamente adeguata l'esistenza di una restrizione della concorrenza, il Tribunale doveva assicurarsi che la Commissione avesse esaminato la presunta restrizione di concorrenza nel suo proprio contesto.
141 Infine, secondo la LBG, il Tribunale ha applicato un grado di sindacato giurisdizionale inadeguato. Come emerge, in particolare, dal punto 169 della sentenza impugnata, infatti, il Tribunale avrebbe effettivamente applicato un grado di controllo alquanto limitato, distinto da quello che risulta dalle sentenze Commissione/Tetra Laval (C‑12/03 P, EU:C:2005:87, punto 39), e KME Germany e a./Commissione (C‑272/09 P, EU:C:2011:810, punti 94, 102 e 103).
142 Le ricorrenti sostengono questo motivo, producendo argomenti simili a quelli sollevati a sostegno dell'impugnazione incidentale della RBS.
143 La Commissione ritiene in particolare che, per quanto la BoS e la LTSB, nella loro qualità di intervenienti dinanzi al Tribunale, siano state autorizzate a svolgere nuovi argomenti, esse non potevano sollevare un motivo di annullamento interamente nuovo, relativo alla definizione del mercato pertinente, in quanto nel ricorso in primo grado non era stata contestata la delimitazione dei mercati contenuta nella decisione controversa. Al riguardo, la Commissione afferma che il punto 168 della sentenza impugnata, secondo cui «[l]e ricorrenti, nonché diversi intervenienti, lamentano, in sostanza, che la Commissione nel suo ragionamento ha omesso di tener conto della natura [bifacciale] del mercato, e contestano la definizione del mercato rilevante del prodotto accolta dalla Commissione», è errato.
144 Per quanto riguarda il grado di sindacato giurisdizionale applicato dal Tribunale agli elementi probatori a carattere economico, la Commissione sostiene che l'impugnazione incidentale della LBG non rispetta le condizioni enunciate all'articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte. Peraltro, la sentenza KME Germany e a./Commissione (EU:C:2011:810) presenterebbe poco interesse, in quanto concerne un'impugnazione che verte unicamente su un'ammenda e che contiene solo obiter dicta per quanto attiene al sindacato sulla legittimità delle decisioni.
145 Parimenti, la Commissione considera che l'argomento della LBG relativo al «costo d'entrata comune» è stato respinto dal Tribunale ai punti 142 e 143 della sentenza impugnata, che non sarebbero stati contestati dalla LBG conformemente ai requisiti stabiliti dall'articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.
146 Infine, la Commissione sostiene che neppure la censura, ripresa al punto 140 della presente sentenza, secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe riconosciuto l'importanza degli effetti restrittivi di altri sistemi di pagamento e non avrebbe tenuto conto del carattere bifacciale del sistema, rispetta il citato articolo 169, paragrafo 2. A sua detta, tale censura mira ad ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti.
Giudizio della Corte
– Sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione
147 L'eccezione d'irricevibilità illustrata al punto 132 della presente sentenza si basa su un'interpretazione inesatta dell'impugnazione incidentale della RBS. Contrariamente a quanto afferma la Commissione, la RBS non si limita a rinviare in modo generico all'analisi degli effetti restrittivi delle CMI svolta dal Tribunale, ma adduce precisi punti della sentenza impugnata a sostegno dei suoi argomenti, come esposti ai punti 129 e 130 della presente sentenza. Occorre pertanto respingere l'eccezione d'irricevibilità sollevata al punto 132 della presente sentenza.
148 Peraltro, quando la RBS, mediante il suo argomento illustrato al punto 128 della presente sentenza, addebita al Tribunale di aver omesso di procedere ad una determinata analisi, occorre ricordare che qualora una parte ricorrente per impugnazione sostenga che il Tribunale non si è pronunciato su un determinato motivo, non può censurarsi tale parte ricorrente, sotto il profilo della ricevibilità del motivo di impugnazione, per il fatto di non citare alcun passaggio od alcuna parte della sentenza impugnata che costituirebbe l'oggetto specifico dell'argomento proposto, allorché, in ipotesi, viene fatto valere un vizio di omessa pronuncia (v. sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punto 423).
149 Quanto all'argomento sollevato al punto 143 della presente sentenza, basta constatare che siffatto argomento si fonda su una lettura erronea dell'impugnazione incidentale della LBG. Come emerge dai punti da 139 a 142 della presente sentenza, quest'ultima si è limitata a dedurre in giudizio argomenti relativi all'assenza di effetti restrittivi delle CMI, senza tuttavia rimettere in discussione la definizione del mercato rilevante in quanto tale. Occorre pertanto respingere l'eccezione d'irricevibilità esposta al citato punto 143.
150 Per quanto riguarda gli argomenti della Commissione riprodotti ai punti da 144 a 146 della presente sentenza, occorre ricordare che, come emerge dal punto 23 di tale sentenza, l'impugnazione incidentale della LBG è stata presentata il 31 ottobre 2012. Orbene, l'articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, su cui si fonda la Commissione, è entrato in vigore solo il giorno successivo. Dato che tale disposizione, richiedendo che i motivi e gli argomenti di diritto dedotti nelle impugnazioni «individuino con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione», stabilisce una condizione di ricevibilità, essa non può essere applicata retroattivamente.
151 Tuttavia, dagli articoli 256 TFUE, 58, primo comma, dello statuto della Corte, e 112, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura di quest'ultima, vigenti alla data di presentazione dell'impugnazione incidentale della LBG, un'impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenze Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, EU:C:2002:582, punti 497 e 618, nonché EFIM/Commissione, C‑56/12 P, EU:C:2013:575, punto 21 e giurisprudenza citata). Un ricorso troppo oscuro per ricevere risposta non soddisfa questi requisiti e dev'essere dichiarato irricevibile (v., in particolare, sentenze Thyssen Stahl/Commissione, C‑194/99 P, EU:C:2003:527, punti 101 e 106; Schindler Holding e a./Commissione, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, punti 43 a 45, e EFIM/Commissione, EU:C:2013:575, punto 21).
152 Nel caso di specie, il primo motivo dell'impugnazione incidentale della LBG individua esplicitamente una parte della sentenza impugnata che non avrebbe osservato il livello di sindacato giurisdizionale richiesto, ossia il punto 169 di tale sentenza, avvalorando questo argomento con un ragionamento chiaro. Inoltre, laddove con tale motivo la LBG addebita al Tribunale di non aver tenuto conto del carattere bifacciale del sistema, perché tale carattere sarebbe rilevante solo nel contesto dell'articolo 81, paragrafo 3, CE, è sufficientemente chiaro che questo addebito è rivolto contro i punti 181 e 182 della sentenza impugnata, con cui il Tribunale ha dichiarato che le critiche delle ricorrenti relative al carattere bifacciale del sistema sono pertinenti unicamente nel preciso contesto di tale disposizione. Per di più, laddove con tale motivo, la LBG censura il Tribunale per non aver riconosciuto l'importanza delle pressioni derivanti da altri sistemi di pagamento, tenuto conto della giurisprudenza citata al punto 148 della presente sentenza, non si può addebitare alla LBG di non aver elencato i punti della sentenza impugnata oggetto di tale critica. Infine, contrariamente a quanto suggerito dalla Commissione e menzionato al punto 146 di questa sentenza, argomenti del genere non si limitano a rimettere in discussione la valutazione dei fatti, ma costituiscono questioni di diritto ricevibili nella fase dell'impugnazione, poiché tali argomenti sollevano la questione degli elementi che dovrebbero essere presi in considerazione in occasione dell'analisi degli effetti positivi delle CMI a norma dell'articolo 81, paragrafo 1, CE.
153 Da quanto precede si evince che anche le eccezioni di irricevibilità illustrate ai punti da 144 a 146 della presente sentenza devono essere respinte.
– Nel merito del motivo unico dell'impugnazione incidentale della RBS e del primo motivo dell'impugnazione incidentale della LBG
154 Come emerge dal punto 141 della presente sentenza, la LBG accusa il Tribunale di aver applicato un grado inadeguato di sindacato giurisdizionale, in particolare al punto 169 della sentenza impugnata.
155 Quanto alla portata del sindacato giurisdizionale, occorre ricordare che dalla giurisprudenza dell'Unione risulta che, quando il Tribunale è adito, a norma dell'articolo 263 TFUE, con un ricorso di annullamento avverso una decisione di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, CE, esso deve, in generale, esercitare, sulla base degli elementi prodotti dalla ricorrente per corroborare i propri motivi, un controllo completo sull'adempimento delle condizioni di applicazione di tale disposizione (v., in questo senso sentenze Remia e a./Commissione, EU:C:1985:327, punto 34; Chalkor/Commissione, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, punti 54 e 62; nonché Otis e a., C‑199/11, EU:C:2012:684, punto 59). Il Tribunale deve altresì verificare d'ufficio se la Commissione abbia motivato la sua decisione (v., in questo senso sentenze Chalkor/Commissione, EU:C:2011:815, punto 61 e giurisprudenza citata, nonché Otis e a., EU:C:2012:684, punto 60).
156 In occasione di tale controllo, il Tribunale non può basarsi sul potere discrezionale di cui dispone la Commissione, in forza del ruolo assegnatole, in materia di politica della concorrenza, dai Trattati UE e FUE, per rinunciare a un controllo approfondito tanto in fatto quanto in diritto (v., in questo senso, sentenze Chalkor/Commissione, EU:C:2011:815, punto 62, nonché Otis e a., EU:C:2012:684, punto 61).
157 Nel caso di specie, è inevitabile rilevare che, nel contesto della sua valutazione in merito alla questione degli effetti restrittivi delle CMI, il Tribunale, al punto 169 della sentenza impugnata, ha utilizzato l'espressione «controllo limitato», che potrebbe suggerire che esso ha esercitato un controllo giurisdizionale sulla decisione controversa più ristretto rispetto a quello richiesto dalla giurisprudenza esposta ai punti 155 e 156 della presente sentenza.
158 Tuttavia, di per sé, un'espressione del genere non implica inevitabilmente che, nei fatti, il Tribunale non abbia esercitato il controllo giurisdizionale richiesto. Occorre quindi, nel caso di specie, proseguire l'esame dei motivi sottoposti alla Corte (v., per analogia, in particolare, sentenza KME Germany e a./Commissione, EU:C:2011:810, punti 108 e 109).
159 Nel caso di specie, con il suo argomento relativo all'inadeguato grado di sindacato giurisdizionale, la LBG si è specificamente fondata solo sul punto 169 della sentenza impugnata, punto esposto nel contesto dell'analisi, da parte del Tribunale, degli addebiti rivolti contro la definizione del mercato di prodotti accolta dalla Commissione. Tuttavia, nell'ambito della presente impugnazione, le ricorrenti non hanno rimesso direttamente in discussione la valutazione del Tribunale su tale definizione, ossia il mercato dell'affiliazione.
160 In tali circostanze, l'argomento sollevato dalla LBG, nella parte in cui critica il livello di sindacato giurisdizionale applicato dal Tribunale nella citata parte della sua analisi, risulta, in ogni ipotesi, inconferente. Per di più, l'argomento della LBG relativo al sindacato giurisdizionale deve essere respinto in quanto irricevibile poiché non individua con precisione le altre parti della sentenza impugnata contro cui si rivolge.
161 Per quanto attiene alla censura presentata dalla RBS, riassunta al punto 128 di questa sentenza, secondo cui, nell'esaminare se una decisione produca un effetto restrittivo sulla concorrenza, la Commissione avrebbe dovuto appurare quale «ipotesi controfattuale» si presenterebbe effettivamente in assenza delle CMI, occorre ricordare che la Corte ha ripetutamente statuito che per stabilire se un accordo debba considerarsi vietato in ragione delle alterazioni del gioco della concorrenza che ne conseguono, occorre considerare come la concorrenza si svolgerebbe in assenza dell'accordo controverso (v. sentenze LTM, 56/65, EU:C:1966:38, 360; Béguelin Import, 22/71, EU:C:1971:113, punti 16 e 17; Lancôme e Cosparfrance Nederland, 99/79, EU:C:1980:193, punto 26; L'Oréal, 31/80, EU:C:1980:289, punto 19; ETA Fabriques d'Ébauches, 31/85, EU:C:1985:494, punto 11; Bagnasco e a., C‑215/96 e C‑216/96, EU:C:1999:12, punto 33 e giurisprudenza citata, nonché General Motors/Commissione, EU:C:2006:229, punto 72). Come il Tribunale ha correttamente considerato al punto 128 della sentenza impugnata, lo stesso vale per quanto riguarda una decisione di un'associazione di imprese a norma dell'articolo 81 CE.
162 Tuttavia, risulta in particolare dal punto 132 della sentenza impugnata che il Tribunale, per valutare gli effetti concorrenziali delle CMI, si è fondato sull'«ipotesi di un sistema MasterCard che funzioni senza CMI – unicamente sulla base della regola che vieta le tariffazioni “ex post”», vale a dire sulla medesima «ipotesi controfattuale» che ha applicato per esaminare se le CMI potessero essere considerate una restrizione accessoria ai sensi dei punti 89 e 90 della presente sentenza, rispetto al sistema di pagamento MasterCard.
163 Orbene, come risulta dal punto 108 della presente sentenza, la stessa «ipotesi controfattuale» non è necessariamente adeguata a questioni concettualmente diverse. Infatti, per capire se le CMI implichino effetti restrittivi sulla concorrenza, chiarire se, in assenza di tali commissioni, ma per l'effetto del divieto delle tariffazioni «ex post», un sistema aperto di pagamento come il sistema MasterCard potrebbe rimanere sostenibile non è, di per sé, dirimente.
164 A tal fine occorre invece valutare l'incidenza della fissazione delle CMI sui parametri di concorrenza come, in particolare, il prezzo, la quantità e la qualità dei prodotti e dei servizi. Pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza ricordata al punto 161 della presente sentenza, è opportuno esaminare il gioco della concorrenza nel contesto reale in cui si realizzerebbe in assenza di tali condizioni.
165 In proposito, la Corte ha già avuto occasione di sottolineare che la valutazione degli effetti di un coordinamento tra imprese alla luce dell'articolo 81 CE comporta la necessità di considerare la situazione concreta in cui il meccanismo di coordinamento in questione si inquadra, e in particolare il contesto economico e giuridico nel quale operano le imprese interessate, la natura dei beni o servizi coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione (v., in questo senso, in particolare, sentenze Delimitis, C‑234/89, EU:C:1991:91, punti da 19 a 22; Oude Luttikhuis e a., EU:C:1995:434, punto 10; Asnef-Equifax e Administración del Estado, EU:C:2006:734, punto 49 e giurisprudenza citata, nonché Erste Group Bank e a./Commissione, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, EU:C:2009:576, punto 54).
166 Da ciò risulta che lo scenario previsto per l'ipotesi di un'assenza del meccanismo di coordinamento in oggetto deve essere realistico. In quest'ottica, è possibile, all'occorrenza, tener conto dei probabili sviluppi che si verificherebbero sul mercato in mancanza di tale dispositivo.
167 Tuttavia, nella sua analisi degli effetti restrittivi delle CMI, il Tribunale, nel caso di specie, non ha affatto trattato il carattere probabile o addirittura plausibile del divieto delle tariffazioni «ex post» per l'ipotesi di assenza di tali commissioni. In particolare, esso non ha affrontato, conformemente ai requisiti posti dalla giurisprudenza ai punti 155 e 156 della presente sentenza, la questione di chiarire come, tenuto segnatamente conto degli obblighi incombenti sugli esercenti e sulle banche di affiliazione in forza della Honour All Cards Rule, che non è oggetto della decisione controversa, le banche di emissione potrebbero essere indotte, in assenza delle CMI, a rinunciare ad esigere commissioni in occasione del pagamento delle transazioni con carte bancarie.
168 Vero è che, come emerge dal punto 111 della presente sentenza, nel contesto dell'esame, ai sensi dei punti 89 e 90 di questa sentenza, del carattere accessorio delle CMI, il Tribunale non era tenuto ad esaminare se in caso di assenza di tali commissioni fosse probabile l'istituzione di un divieto di tariffazione «ex post». Tuttavia, alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti 161 e 165 della presente sentenza, la situazione è diversa per quanto riguarda la questione se le CMI implichino effetti restrittivi della concorrenza.
169 Pertanto, è legittima l'obiezione, sollevata nel caso di specie, che il Tribunale, fondandosi unicamente sul criterio della sostenibilità economica, in particolare ai punti 132 e 143 della sentenza impugnata, per giustificare la considerazione del divieto delle tariffazioni «ex post» nel contesto della sua analisi degli effetti delle CMI sulla concorrenza, e omettendo quindi di spiegare, nell'ambito di tale analisi, se fosse verosimile che un siffatto divieto sorgesse in assenza delle CMI se non in forza di un intervento normativo, ha commesso un errore di diritto.
170 Occorre tuttavia ricordare che, se dalla motivazione di una pronuncia del Tribunale risulta una violazione del diritto dell'Unione, ma il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto, una violazione di questo tipo non è idonea a determinare l'annullamento di tale decisione e si deve procedere a una sostituzione della motivazione (v., in questo senso sentenze Lestelle/Commissione, C‑30/91 P, EU:C:1992:252, punto 28, nonché FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punto 187 nonché giurisprudenza citata).
171 Ciò si verifica nel caso di specie. L'argomento delle ricorrenti dinanzi al Tribunale, relativo al carattere obiettivamente necessario delle CMI, come descritto al punto 94 della sentenza impugnata, che non è contestato nell'ambito di questa impugnazione, si fondava, in sostanza, sull'affermazione che, in mancanza di CMI, gli affilianti sarebbero stati alla mercé degli emittenti, i quali avrebbero potuto determinare unilateralmente l'importo delle commissioni interbancarie, dal momento che gli esercenti e gli affilianti sono tenuti ad accettare la transazione.
172 Ai punti 95 e 96 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente considerato, come risulta dai punti da 78 a 121 della presente sentenza, che la Commissione aveva correttamente affermato che «[i]l rischio che talune banche emittenti sfruttino gli affilianti vincolati dalla [Honour All Cards Rule] potrebbe essere scongiurato mediante una regola di rete che produca effetti meno restrittivi sulla concorrenza rispetto alla soluzione attuale di MasterCard, che prevede che, di regola, sia applicato un certo livello di commissioni interbancarie. La soluzione alternativa sarebbe costituita da una regola che imponga un divieto di tariffazione “ex post” in mancanza di un accordo bilaterale fra di loro».
173 Se ne evince che, come emerge dai punti da 94 a 96 della sentenza impugnata, l'unica alternativa praticabile in primo grado che consentisse al sistema MasterCard di funzionare in assenza delle CMI consisteva effettivamente nell'ipotesi di un sistema che funzionasse sulla sola base del divieto delle tariffazioni «ex post». In un tale contesto, il citato divieto può essere considerato alla stregua di un'«ipotesi controfattuale» non solo economicamente sostenibile nell'ambito del sistema MasterCard, bensì anche plausibile, o addirittura probabile, dato che da nessun passo della sentenza impugnata emerge, né è stato mai affermato dinanzi al Tribunale, che MasterCard avrebbe preferito lasciare che il suo sistema crollasse piuttosto che adottare l'altra soluzione, ossia il divieto di tariffazione «ex post».
174 Pertanto, sebbene il Tribunale abbia errato considerando che il carattere economicamente sostenibile del divieto delle tariffazioni «ex post» nell'ambito del sistema MasterCard era sufficiente, di per sé, a giustificare che si prendesse in considerazione tale divieto nel contesto dell'analisi degli effetti prodotti dalle CMI sulla concorrenza, nelle circostanze del caso di specie, così come emergono della sentenza impugnata, il Tribunale, per procedere all'analisi degli effetti restrittivi delle CMI, poteva fondarsi sulla medesima «ipotesi controfattuale» che aveva impiegato nell'analisi dell'oggettiva necessità di tali commissioni, seppur per motivi diversi da quelli esposti dal Tribunale ai punti 132 e 143 della sentenza impugnata. Di conseguenza, l'errore di diritto accertato al punto 169 di questa sentenza non incide sull'analisi degli effetti restrittivi condotta dal Tribunale sulla base dell'«ipotesi controfattuale» in questione.
175 Inoltre questo errore non incide sul dispositivo della sentenza impugnata, che risulta fondato per altri motivi di diritto.
176 Quanto all'argomento riassunto al punto 140 della presente sentenza, con cui la LBG addebita al Tribunale di non aver riconosciuto l'importanza delle pressioni derivanti da altri sistemi, basta sottolineare che, al punto 137 della sentenza impugnata, il Tribunale ha espressamente dichiarato che la Commissione aveva legittimamente tenuto conto della concorrenza intersistemica nella sua analisi degli effetti delle CMI. Poiché è fondato su un'interpretazione errata della sentenza impugnata, questo argomento deve quindi essere respinto (v., in questo senso, sentenza Ojha/Commissione, C‑294/95 P, EU:C:1996:434, punti 48 e 49).
177 Per quanto attiene all'argomento, trattato sempre al punto 140 di questa sentenza, con cui la LBG addebita al Tribunale di avere statuito che il carattere bifacciale del sistema è pertinente solo nel contesto dell'articolo 81, paragrafo 3, CE, occorre ricordare che, come si evince dal punto 161 della presente sentenza, e come peraltro fa valere la LBG, il Tribunale era tenuto ad assicurarsi che la Commissione avesse esaminato la presunta restrizione di concorrenza nel suo contesto reale. Infatti, al fine di valutare se un coordinamento tra imprese debba essere considerato vietato a causa di alterazioni del gioco della concorrenza che ne derivano, secondo la giurisprudenza ricordata al punto 165 sopra occorre prendere in considerazione qualsiasi elemento pertinente – tenuto conto, segnatamente, della natura dei servizi in oggetto e delle condizioni reali di funzionamento e della struttura dei mercati – relativo al contesto economico e giuridico in cui si inserisce tale coordinamento, a prescindere dalla circostanza che siffatto elemento rientri o meno nel mercato rilevante.
178 Nel caso di specie, al punto 173 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato, e non è stato contestato in modo diretto nella presente impugnazione, che la Commissione poteva considerare il mercato dell'affiliazione come il mercato rilevante ai fini della sua analisi degli effetti concorrenziali delle CMI. Per di più, come si evince dal punto 176 della sentenza impugnata, il Tribunale, nell'ambito della sua valutazione sovrana sui fatti, che non è contestata nella presente impugnazione, ha rilevato che esistono talune interazioni tra le fasi «emissione» e di «affiliazione», come la complementarietà dei servizi e la presenza di effetti di rete indiretti, in quanto l'importanza dell'accettazione delle carte da parte degli esercenti e il numero di carte in circolazione si influenzano reciprocamente.
179 Ciò considerato, il contesto economico e giuridico in cui si inserisce il coordinamento in questione comprende, come sostengono le ricorrenti, la RBS e la LBG, il carattere bifacciale del sistema di pagamento aperto di MasterCard, in particolare dal momento che è pacifico che esistono interazioni tra le due facce del citato sistema (v., per analogia, sentenze Delimitis, EU:C:1991:91, punti da 17 a 23, nonché Allianz Hungária Biztosító e a., C‑32/11, EU:C:2013:160, punto 42).
180 Tuttavia, nel caso di specie, come emerge dai punti 181 e 182 della sentenza impugnata, il ragionamento in sostanza dedotto dinanzi al Tribunale, che non è stato contestato nella presente impugnazione, non comprendeva l'argomento ora proposto dalla LBG nella presente impugnazione, secondo cui, per giudicare una restrizione della concorrenza nel suo proprio contesto, occorre tener conto del carattere bifacciale del sistema in oggetto. Al contrario, le critiche sollevate in primo grado e relative alla mancata considerazione del carattere bifacciale del sistema si limitavano a sottolineare i vantaggi economici che deriverebbero dalle CMI. Orbene, come risulta dal punto 93 della presente sentenza e dal disposto stesso dell'articolo 81, CE, quando è accertato che una misura è idonea a incidere sensibilmente in modo sfavorevole sui parametri di concorrenza come, segnatamente, il prezzo, la quantità e la qualità dei prodotti e dei servizi, e rientra pertanto nel principio di divieto dell'articolo 81, paragrafo 1, CE, tali vantaggi possono essere considerati solo nel quadro del paragrafo 3 di tale articolo.
181 Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha quindi correttamente dichiarato, al punto 182 della sentenza impugnata, che le critiche presentategli, relative al carattere bifacciale del sistema, non erano pertinenti nel contesto di un motivo che lamentava la violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, CE, in quanto implicavano di tener conto di vantaggi economici in forza di tale paragrafo. Parimenti, il Tribunale era nel giusto quando affermava che gli eventuali vantaggi economici che potrebbero risultare dalle CMI sono rilevanti solo nell'analisi ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, CE.
182 Di conseguenza, l'argomento della LBG relativo al carattere bifacciale del sistema si fonda su un'interpretazione errata della sentenza impugnata ed è quindi infondato.
183 Quanto alla censura presentata dalla RBS, riassunta al punto 129 della presente sentenza, secondo cui il Tribunale avrebbe svolto un'«analisi abbreviata» degli effetti delle CMI, in particolare al punto 143 della sentenza impugnata, la Commissione replica, come emerge dal punto 134 della presente sentenza, che le CMI risultano da una decisione presa da un'associazione di imprese di fissare i prezzi e che gli effetti anticoncorrenziali sono evidenti.
184 A questo proposito, dalla giurisprudenza della Corte risulta che taluni tipi di coordinamento tra imprese producono un pregiudizio alla concorrenza di entità sufficiente da ritenere che l'esame dei loro effetti non sia necessario (v., in questo senso, in particolare, sentenze LTM, EU:C:1966:38, 359 e 360; Beef Industry Development Society e Barry Brothers, C‑209/07, EU:C:2008:643, punto 15, nonché Allianz Hungária Biztosító e a., EU:C:2013:160, punto 34 e giurisprudenza citata).
185 Questa giurisprudenza si fonda sul fatto che talune forme di coordinamento tra imprese possono essere considerate, per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza (v., in questo senso, in particolare, sentenza Allianz Hungária Biztosító e a., EU:C:2013:160, punto 35 nonché giurisprudenza citata).
186 Occorre tuttavia ricordare che, come emerge in particolare dai punti 27 e 141 della sentenza impugnata, la decisione controversa è fondata non già sull'esistenza di un'infrazione per oggetto prevista dall'articolo 81, paragrafo 1, CE, bensì sugli effetti delle CMI.
187 Pertanto, contrariamente a quanto lascia intendere la Commissione, non si può ricorrere, sulla base della giurisprudenza illustrata al punto 184 della presente sentenza, a mere supposizioni o affermazioni secondo cui gli effetti anticoncorrenziali delle CMI sarebbero «evidenti» (v., in questo senso, in particolare, sentenza Compagnie royale asturienne des mines e Rheinzink/Commissione, 29/83 e 30/83, EU:C:1984:130, punti 16 e 20).
188 Per quanto riguarda gli argomenti discussi ai punti 131, 139 e 142 della presente sentenza, che si sovrappongono parzialmente all'argomento della RBS illustrato al punto 129 di tale sentenza, occorre ricordare che l'obbligo di motivare le sentenze risulta dell'articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in virtù dell'articolo 53, primo comma, dello Statuto medesimo e dell'articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale (v., in particolare, sentenza Deutsche Telekom/Commissione, C‑280/08 P, EU:C:2010:603, punto 135).
189 Secondo costante giurisprudenza, la motivazione di una sentenza deve far apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento del Tribunale, in modo tale da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale (v., in particolare, sentenze France Télécom/Commissione, C‑202/07 P, EU:C:2009:214, punto 29, e Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 81). Come già spiegato al punto 112 della presente sentenza, l'obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (v., in particolare, sentenza Ziegler/Commissione, EU:C:2013:513, punto 82 e giurisprudenza citata).
190 Tuttavia, se è vero che, come emerge dal punto 169 della presente sentenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 81, paragrafo 1, CE, alla luce della sostituzione di motivi cui si è proceduto ai punti da 171 a 175 di questa sentenza, gli argomenti diretti ad addebitare al Tribunale di aver effettuato un'analisi abbreviata degli effetti delle CMI e di avere, su tale questione, motivato in modo insufficiente la sentenza impugnata non possono essere fondati solo su questo errore.
191 Per di più, nella parte in cui gli argomenti menzionati al punto 188 della presente sentenza sono diretti a contestare un'analisi del Tribunale o a lamentare una motivazione insufficiente degli effetti concorrenziali delle CMI, essi non possono essere accolti.
192 Infatti, essendosi legittimamente fondato sull'«ipotesi controfattuale» d'un sistema funzionante secondo il divieto delle tariffazioni «ex post», contrariamente a quanto sostiene la RBS, il Tribunale non ha considerato che, di per sé, le CMI siano dannose per il corretto e normale funzionamento della concorrenza, bensì ha svolto un'analisi degli effetti concorrenziali di tali commissioni. Occorre sottolineare che l'analisi del Tribunale a questo proposito non si ritrova solo al punto 143 della sentenza impugnata, come sembra suggerire la RBS, ma comprende invece l'intera analisi figurante ai punti da 123 a 193 di detta sentenza.
193 In particolare, sebbene, al punto 143 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia chiaramente spiegato che le CMI producevano effetti restrittivi in quanto «limitano la pressione che gli esercenti possono esercitare sulle banche di affiliazione in occasione della negoziazione delle [MSC], riducendo le possibilità che i prezzi scendano sotto una certa soglia», e ciò in contrasto con «un mercato dell'affiliazione che funzioni in loro assenza», il Tribunale non si è limitato a presumere che le CMI fissino una soglia alle MSC ma ha, invece, proceduto ad un esame dettagliato, ai punti da 157 a 165 della sentenza impugnata, per determinare se fosse effettivamente così.
194 Se ne evince che l'argomento della RBS secondo cui l'analisi degli effetti deve essere assimilata ad un'analisi d'una restrizione «per oggetto», è basato su un'interpretazione parziale della sentenza impugnata, in quanto si concentra unicamente sul punto 143 di tale sentenza, senza prendere in considerazione l'esame più ampio in cui esso si inserisce.
195 Parimenti, le ricorrenti non possono addebitare al Tribunale di avere omesso di spiegare come l'ipotesi accolta produrrebbe effetti meno restrittivi sulla concorrenza rispetto alle CMI, dato che l'unica differenza tra le due situazioni consisterebbe nel livello di prezzo delle CMI. Infatti, come sottolinea giustamente la Commissione, la sentenza impugnata non si fonda sul postulato che i prezzi elevati costituiscono di per sé un'infrazione dell'articolo 81, paragrafo 1, CE. Al contrario, come si evince dalla formulazione stessa del citato punto 143, i prezzi elevati sono solo la conseguenza delle CMI, che limitano la pressione che gli esercenti potrebbero esercitare sulle banche di affiliazione, con una conseguente diminuzione della concorrenza tra affilianti sull'importo delle MSC.
196 Ciò premesso, la Corte si trova nelle condizioni per esercitare il suo sindacato giurisdizionale sull'analisi alla base delle affermazioni figuranti al punto 143 della sentenza impugnata. Tenuto conto delle considerazioni contenute nei punti da 183 a 195 della presente sentenza, il Tribunale ha motivato in modo giuridicamente adeguato la sua analisi sugli effetti delle CMI sulla concorrenza.
197 Questa conclusione non può essere invalidata dall'argomento basato sulla presunta contraddizione di motivi, sollevato dalla RBS ed illustrato al punto 130 della presente sentenza. Basta rilevare che non sussiste alcuna contraddizione nel ragionamento svolto dal Tribunale laddove esso ha riconosciuto che gli esercenti possono fare pressione sull'importo delle CMI, pur qualificando tale pressione come insufficiente ad impedire che le CMI fissino una soglia e riducano così la concorrenza tra affilianti. Il Tribunale ha infatti chiaramente spiegato, al punto 158 della sentenza impugnata, che la Commissione poteva definire insufficiente detta pressione dato che questa può intervenire solo oltre una soglia massima di tolleranza degli esercenti. Si tratta di valutazioni autonome che non si contraddicono, sicché tale argomento risulta non fondato (v., per analogia, ordinanza Piau/Commissione, C‑171/05 P, EU:C:2006:149, punto 85).
198 Alla luce di tutto quanto precede, occorre dichiarare che sebbene il Tribunale abbia commesso un errore di diritto, come riconosciuto al punto 169 della presente sentenza, tale errore non è tuttavia tale da comportare l'annullamento della sentenza impugnata, tenuto conto della sostituzione di motivi operata ai punti da 171 a 175 della presente sentenza. Ad abundantiam, gli argomenti sollevati nel contesto del motivo unico dell'impugnazione incidentale della RBS e del primo motivo dell'impugnazione incidentale della LBG sono in parte inconferenti e in parte non fondati.
199 Pertanto, occorre respingere l'impugnazione incidentale della RBS ed il primo motivo di quella della LBG.
Sul secondo motivo dell'impugnazione incidentale della LBG
200 In sostanza, il secondo motivo dell'impugnazione incidentale della LBG, relativo ad una violazione dell'articolo 81, paragrafo 3, CE, si articola in tre parti. Le ricorrenti condividono questo motivo pur presentando osservazioni supplementari.
La sentenza impugnata
201 Secondo il Tribunale, il secondo motivo del ricorso in primo grado era composto, sostanzialmente, da due capi. Nel contesto del primo capo di tale motivo, le ricorrenti hanno addebitato alla Commissione di aver applicato a loro carico un onere della prova eccessivamente pesante per quanto riguarda la dimostrazione dell'osservanza delle condizioni stabilite all'articolo 81, paragrafo 3, CE. Nell'ambito del secondo capo del citato motivo, esse hanno affermato che l'analisi svolta dalla Commissione su tali condizioni era viziata da manifesti errori di valutazione. Considerando impossibile esaminare il citato primo capo in astratto, il Tribunale ha esaminato entrambi i capi del secondo motivo del ricorso in primo grado congiuntamente.
202 Al punto 207 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che «dato che le CMI non costituiscono restrizioni accessorie rispetto al sistema MasterCard, la Commissione ha correttamente esaminato se esistevano significativi vantaggi oggettivi derivanti specificamente dalle CMI. Pertanto, la circostanza che la Commissione ammetta, al punto 679 della decisione [controversa], che i sistemi di carte di pagamento come il sistema MasterCard rappresentano un progresso tecnico ed economico non influenza la questione se le CMI adempiano la prima condizione stabilita dall'articolo 81, paragrafo 3, CE».
203 Ai punti da 208 a 216 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato l'argomento delle ricorrenti quanto al ruolo delle CMI nel fornire un equilibrio tra le parti «emissione» e «affiliazione» del sistema MasterCard. Al punto 217 di detta sentenza, il Tribunale ha concluso che «[i]n considerazione di quanto precede, è d'obbligo dichiarare che la Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione respingendo l'argomento presentato dalle ricorrenti diretto a giustificare l'imputazione dei vantaggi obiettivi che possono derivare dal sistema MasterCard al ruolo svolto dalle sue CMI».
204 Al punto 220 della citata sentenza, il Tribunale ha aggiunto che anche se si potesse dedurre che le CMI contribuiscono ad accrescere la produzione del sistema MasterCard, ciò non basterebbe a dimostrare che esse soddisfano la prima condizione stabilita dall'articolo 81, paragrafo 3, CE. In proposito, al punto 221 della stessa sentenza il Tribunale ha osservato che i primi beneficiari di un siffatto aumento sono l'organizzazione di pagamento MasterCard e le banche che vi partecipano e che il miglioramento, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, CE, non può essere assimilato a qualsiasi vantaggio che i partner traggono dall'accordo per quanto riguarda la loro attività di produzione o di distribuzione.
205 Ai punti da 222 a 225 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato l'esistenza di vantaggi oggettivi significativi imputabili alle CMI per gli esercenti e, al punto 226 di detta sentenza, ha concluso che «in assenza di una prova dell'esistenza di un nesso sufficientemente stretto tra le CMI e i vantaggi oggettivi di cui godrebbero gli esercenti, la circostanza che esse possano contribuire all'aumento della produzione del sistema MasterCard, di per sé, non è idonea a dimostrare che la prima condizione sancita dall'articolo 81, paragrafo 3, CE è soddisfatta».
206 Ai punti da 227 a 229 della sentenza impugnata il Tribunale ha considerato che la censura presentata dalle ricorrenti quanto al fatto che i vantaggi delle CMI per i titolari di carte non erano stati adeguatamente presi in considerazione era inconferente, in quanto mancava la prova che esistessero significativi vantaggi oggettivi imputabili alle CMI a favore degli esercenti, uno dei due gruppi di utenti interessati dalle carte di pagamento.
207 Nell'ambito del ragionamento svolto dalle ricorrenti consistente nell'accusare la Commissione di comportarsi come «regolatore di prezzo» delle CMI, il Tribunale, ai punti da 230 a 232 della citata sentenza, ha dichiarato che la Commissione aveva esaminato e confutato correttamente la fondatezza dell'argomento sviluppato dalle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo e che l'assenza di dati che consentissero di soddisfare il livello di prova economica che la Commissione esige, anche ammettendo che sia fondata, non può implicare un alleggerimento dell'onere della prova né, tanto meno, la sua inversione.
208 Infine, ai punti 236 e 237 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso la sua analisi del secondo motivo del ricorso in primo grado, relativo alla violazione dell'articolo 81, paragrafo 3, CE, nei seguenti termini:
«236 Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare che le ricorrenti non hanno dimostrato che il ragionamento della Commissione sulla prima condizione dell'articolo 81, paragrafo 3, CE fosse viziato da un'illegittimità. Dato che, affinché questo articolo trovi applicazione, è necessario che siano presenti le condizioni in esso enunciate, occorre respingere il secondo capo del motivo, senza che risulti necessario esaminare le censure rivolte dalle ricorrenti avverso gli altri aspetti dell'analisi svolta dalla Commissione ai sensi di detto articolo.
237 Di conseguenza, il primo capo del motivo, con cui si lamenta il carattere eccessivamente pesante dell'onere della prova imposto alle ricorrenti, deve a sua volta essere respinto. Da quanto precede, infatti, risulta che la Commissione ha esaminato gli argomenti e gli elementi probatori addotti dalle ricorrenti e, nella fattispecie, ha legittimamente dichiarato che essi non consentivano di dimostrare la presenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, CE. Posto che la Commissione ha correttamente concluso che le ricorrenti non avevano prodotto la prova dell'eccezione che sollevavano, occorre ugualmente respingere l'allegazione vertente sulla violazione del principio in dubio pro reo».
Sulla prima parte del secondo motivo dell'impugnazione incidentale della LBG
– Argomenti delle parti
209 La LBG sostiene che il Tribunale non ha applicato il criterio corretto per quanto attiene all'onere della prova, ossia la ponderazione delle probabilità. Rinviando alle osservazioni scritte da essa presentate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, CE, dinanzi al Tribunale, la LBG sostiene che quest'ultimo avrebbe dovuto esaminare nella sua interezza il sistema MasterCard, il quale apporta notevoli vantaggi ai titolari di carte e agli esercenti. Il Tribunale non avrebbe dovuto chiedere a MasterCard di giustificare il livello preciso delle CMI, ma avrebbe dovuto semplicemente richiedere una giustificazione della metodologia seguita da MasterCard per fissare le CMI.
210 La Commissione ritiene che le tre principali censure sollevate dalla LBG nel contesto del secondo motivo della sua impugnazione incidentale siano irricevibili in quanto sono fondate su affermazioni vaghe e generiche che non consentono di individuare i passi della sentenza impugnata contestati né di determinare su quale fondamento giuridico esse si basino conformemente ai requisiti sanciti dall'articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte. La LBG non avrebbe dimostrato chiaramente l'esistenza d'un errore di diritto commesso dal Tribunale, ma si limiterebbe a riprodurre argomenti già prodotti in primo grado.
211 Più nello specifico, la Commissione sostiene che la LBG non designa alcun punto della sentenza impugnata e non commenta la giurisprudenza addotta dal Tribunale in materia di livello di prova adeguato per corroborare la prima parte del secondo motivo della sua impugnazione incidentale.
212 Nel merito la Commissione sostiene che, per quanto riguarda il primo capo del secondo motivo del ricorso in primo grado, relativo all'onere della prova, il Tribunale si è correttamente basato, ai punti 196 e 206 della sentenza impugnata, su un giurisprudenza costante secondo cui per usufruire dell'articolo 81, paragrafo 3, CE l'impresa deve avvalersi di argomenti ed elementi di prova convincenti che la Commissione deve esaminare. Il criterio della ponderazione delle probabilità proposto dalla LBG, invece, non sarebbe corroborato da alcuna giurisprudenza.
213 Inoltre, la Commissione considera che laddove la LBG sembra contestare il requisito del nesso di causalità tra la restrizione reale e gli incrementi di efficienza, questo argomento è inconferente in quanto la LBG non contesta il punto pertinente della sentenza impugnata, ossia il suo punto 207. Ad ogni modo, siffatto requisito sarebbe compatibile con la giurisprudenza e, di riflesso, gli argomenti della LBG secondo cui, da un lato, il sistema MasterCard apporta notevoli vantaggi ai consumatori e agli esercenti e, dall'altro, il Tribunale ha applicato un criterio troppo rigido rispetto all'articolo 81, paragrafo 3, CE, non possono essere accolti.
214 Infine, la Commissione sostiene che non si tratta tanto di giustificare il livello preciso delle CMI, quanto piuttosto di chiarire se le CMI comportino oggettivi incrementi di efficienza.
– Giudizio della Corte
215 Come emerge dai punti 150 e 151 della presente sentenza, sebbene l'articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, su cui si basa la Commissione, non possa essere applicato retroattivamente all'impugnazione incidentale della LGB, dalle disposizioni vigenti alla data di presentazione di tale impugnazione incidentale, in particolare dagli articoli 256 TFUE, 58, primo comma, dello statuto della Corte e 112, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura di quest'ultima, risulta che un'impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.
216 Non risponde a tale requisito un ricorso d'impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli basati su fatti da questo espressamente disattesi. Infatti, nei limiti in cui tale impugnazione non contiene un ragionamento specificamente rivolto a criticare la sentenza impugnata, esso costituisce, in realtà, una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che, a norma dell'articolo 58 dello Statuto della Corte, esula dalla competenza di quest'ultima (v. sentenza Deere/Commissione, C‑7/95 P, EU:C:1998:256, punto 20 e giurisprudenza citata).
217 Orbene, laddove la LBG lamenta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto perché non ha accolto, come criterio dell'onere della prova ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, CE, la ponderazione delle probabilità, occorre dichiarare, in proposito, che l'impugnazione incidentale non indica e non consente di individuare con precisione i punti o la parte della sentenza impugnata che essa critica.
218 Occorre inoltre rilevare che, rimandando agli argomenti esposti nella sua memoria di intervento in primo grado, la LBG ripropone i medesimi argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale e cerca in realtà di ottenere un riesame di questi ultimi, senza nemmeno tentare di proporre argomenti giuridici che dimostrino in modo specifico che il Tribunale, col suo modo di procedere, ha commesso un errore di diritto (v., in questo senso, sentenza Deere/Commissione, EU:C:1998:256, punto 41).
219 Pertanto, l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione è fondata e la prima parte del secondo motivo dell'impugnazione incidentale della LBG è quindi irricevibile.
Sulla seconda parte del secondo motivo dell'impugnazione incidentale della LBG
– Argomenti delle parti
220 Con la seconda parte del secondo motivo della sua impugnazione incidentale la LBG, sostenuta dalle ricorrenti, lamenta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto al punto 233 della sentenza impugnata, concentrandosi solamente sui vantaggi per gli esercenti, sebbene abbia riconosciuto, al punto 228 di tale sentenza, che i vantaggi possono essere presi in considerazione per qualsiasi mercato e servizio che benefici dell'esistenza dell'accordo in questione e, al punto 176 di tale sentenza, che esiste un nesso tra i titolari di carte e gli esercenti. Così facendo, esso avrebbe erroneamente tralasciato i notevoli vantaggi derivanti dal sistema MasterCard e dalle stesse CMI per i titolari di carte, da un lato, nonché la natura bifacciale del sistema e l'ottimizzazione del sistema che le CMI contribuiscono a realizzare, dall'altro.
221 Le ricorrenti condividono il ragionamento della LBG e aggiungono che la motivazione della sentenza impugnata è viziosa, contraddittoria e insufficiente laddove conferma che la decisione controversa non tiene conto dei vantaggi delle CMI per i titolari di carte. In particolare, ai punti 107, 110 e 118 di tale sentenza, il Tribunale riconoscerebbe che i titolari di carte sopporterebbero costi più elevati qualora le CMI fossero soppresse o ridotte, ai punti 178 e 233 di tale sentenza, che un corrispettivo economico da parte degli esercenti è giustificato per i servizi forniti ad opera delle banche di emissione a questi ultimi e, ai punti 182 e 228 della medesima sentenza, che la funzione delle CMI, che genera una riduzione dei costi per i titolari di carte, dovrebbe essere presa in considerazione a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, CE. Sarebbe pertanto impossibile capire come il Tribunale abbia potuto successivamente trarre la conclusione che «la censura con cui le ricorrenti lamentano che i vantaggi che i titolari di carte traggono dalle CMI non sono stati presi sufficientemente in considerazione è in ogni caso inconferente».
222 Le ricorrenti sostengono inoltre che il Tribunale si è contraddetto, al punto 233 della sentenza impugnata, riconoscendo che un corrispettivo economico appare giustificato per i servizi che le banche di emissione forniscono agli esercenti, sebbene non sia possibile dimostrare con precisione in che misura, sostenendo al contempo che MasterCard ha omesso di «individuare i servizi forniti dalle banche di emissione delle carte di debito, [...] ad addebito differito, o di credito atti a costituire vantaggi obiettivi per gli esercenti».
223 Le ricorrenti aggiungono che, anche ammettendo che esse non siano state in grado di fornire prove sufficienti a dimostrare che gli esercenti usufruiscono di significativi vantaggi oggettivi procurati dalle CMI, il Tribunale non spiegherebbe le ragioni per cui, alla luce della giurisprudenza citata al punto 228 della sentenza impugnata, le prime due condizioni, stabilite dall'articolo 81, paragrafo 3, CE, non possano essere soddisfatte già solo sulla base dei vantaggi che le CMI procurano ai titolari di carte, né quelle per cui l'insieme delle categorie di consumatori deve beneficiare della stessa quota di utile.
224 Oltre ai motivi di irricevibilità più generici eccepiti dalla Commissione, come esposti al punto 210 di questa sentenza, tale istituzione afferma che la seconda parte del secondo motivo dell'impugnazione incidentale della LBG è corroborata in maniera insufficiente. La LBG contesterebbe talune constatazione di fatto relative all'assenza di incrementi di efficienza o alla congrua parte dell'utile per gli utilizzatori, senza tuttavia lamentare alcuno snaturamento.
225 Nel merito, la Commissione ritiene che l'esistenza di incrementi di efficienza su svariati mercati non garantisca che una congrua parte dell'utile sia riservata agli utilizzatori, conformemente alla seconda condizione prevista all'articolo 81, paragrafo 3, CE. La mancata attribuzione di una congrua parte dell'utile costituirebbe una constatazione di fatto non suscettibile di impugnazione. Ad ogni modo, la LBG non spiegherebbe sotto che profilo la constatazione del Tribunale relativa all'attribuzione di una congrua parte dell'utile ai consumatori sia giuridicamente errata. Il carattere interdipendente dei mercati nel sistema bifacciale non sminuirebbe la regola generale secondo cui almeno una congrua parte degli incrementi di efficienza deve essere attribuita ai consumatori lesi dalla restrizione in questione.
226 Inoltre, secondo la Commissione, il Tribunale non ha omesso di considerare i vantaggi per i detentori di carte, la massimizzazione della produzione del sistema e il carattere bifacciale di quest'ultimo, bensì, ai punti da 208 a 229 della sentenza impugnata, ha semplicemente respinto i relativi argomenti. Le constatazione di fatto in proposito non sarebbero suscettibili di impugnazione e, ad ogni modo, da esse non trasparirebbe alcun errore di diritto.
– Giudizio della Corte
227 L'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione per cui la seconda parte del secondo motivo dell'impugnazione incidentale della LBG non sarebbe sufficientemente corroborata non può essere accolta. Infatti, basta rilevare che la LBG ha identificato il preciso punto della sentenza impugnata in cui si trova l'errore di diritto sollevato, ossia il punto 233, e ha avvalorato il suo ragionamento richiamando altri precisi punti della citata sentenza nonché argomenti giuridici a sostegno. Ne discende che l'argomento della LBG a tale riguardo soddisfa i requisiti posti dalle disposizioni e dalla giurisprudenza citate ai punti 215 e 216 della presente sentenza.
228 Occorre inoltre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, con questa seconda parte la LBG non si limita a rimettere in discussione la valutazione dei fatti svolta in primo grado, bensì solleva, in sostanza, la questione di quali mercati possano essere considerati all'origine dei vantaggi oggettivi da considerare per l'analisi della prima condizione sancita dall'articolo 81, paragrafo 3, CE. Tale questione costituisce una questione di diritto ricevibile nella fase dell'impugnazione.
229 Nel merito, occorre ricordare che la LBG, sostenuta dalle ricorrenti, addebita, sostanzialmente, al Tribunale di essersi concentrato solo sui vantaggi che le CMI conferiscono agli esercenti, ignorando in tal modo i vantaggi che il sistema MasterCard e le CMI attribuiscono ai titolari di carte, nonché la natura bifacciale del sistema e l'ottimizzazione del sistema che le CMI contribuiscono a realizzare.
230 Occorre innanzitutto respingere l'argomento a tenore del quale il Tribunale avrebbe erroneamente tralasciato i vantaggi derivanti dal sistema MasterCard per i titolari di carte. A questo proposito, occorre ricordare che una decisione di associazione di imprese che risulti essere incompatibile con quanto disposto dall'articolo 81, paragrafo 1, CE può fruire di un'esenzione a norma del paragrafo 3 di questo articolo solo se soddisfa le condizioni in esso figuranti, compresa quella di contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico (v., in questo senso, sentenza Remia e a./Commissione, EU:C:1985:327, punto 38). Peraltro, come emerge dai punti 89 e 90 della presente sentenza, qualora non sia possibile dissociare una decisione di associazione di imprese dall'operazione o dall'attività principale senza comprometterne l'esistenza e gli obiettivi, occorre esaminare la compatibilità con l'articolo 81 CE di tale decisione congiuntamente con la compatibilità dell'operazione o dell'attività principale cui essa è accessoria.
231 Per converso, qualora sia accertato che una siffatta decisione non è oggettivamente necessaria per l'attuazione di un'operazione o di una determinata attività, nel contesto dell'articolo 81, paragrafo 3, CE si può tener conto solo dei vantaggi oggettivi derivanti specificamente da tale decisione (v., per analogia, sentenza Remia e a./Commissione, EU:C:1985:327, punto 47).
232 Nel caso di specie, come si evince dai punti da 78 a 121 della presente sentenza, il Tribunale ha dichiarato senza commettere errori di diritto, al punto 120 della sentenza impugnata, che le CMI non presentavano un carattere obiettivamente necessario per il funzionamento del sistema MasterCard. Alla luce di questa conclusione, il Tribunale ha statuito, ancora una volta correttamente, al punto 207 della citata sentenza, che l'analisi della prima condizione stabilita dall'articolo 81, paragrafo 3, CE richiedeva un esame dei significativi vantaggi oggettivi derivanti specificamente dalle CMI e non dal sistema MasterCard nella sua interezza. Se ne evince che l'argomento secondo cui il Tribunale ha erroneamente tralasciato i vantaggi derivanti dal sistema MasterCard per i titolari di carte non può essere accolto.
233 Per quanto riguarda l'argomento secondo cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'ottimizzazione del sistema MasterCard che le CMI contribuiscono a realizzare, occorre ricordare che, ai punti da 208 a 219 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato il ragionamento delle ricorrenti fondato sul ruolo delle CMI nel creare un equilibrio tra le parti «emissione» e «affiliazione» di tale sistema e ha concluso che doveva essere respinto l'argomento secondo cui le CMI contribuiscono ad aumentare la produzione di tale sistema. Di conseguenza, l'argomento della LBG, a questo riguardo, si fonda su un'interpretazione errata della sentenza impugnata e quindi non è fondato.
234 Quanto agli argomenti con cui si afferma che il Tribunale avrebbe erroneamente trascurato il carattere bifacciale del sistema e i vantaggi delle CMI per i titolari di carte, innanzitutto, per costante giurisprudenza il miglioramento di cui alla prima condizione prevista dall'articolo 81, paragrafo 3, CE, non può consistere in un vantaggio qualsiasi che i contraenti traggano dall'accordo per quanto riguarda la loro attività di produzione o di distribuzione. Tale miglioramento deve presentare, segnatamente, vantaggi oggettivi sensibili, tali da compensare gli inconvenienti che derivano dall'accordo sul piano della concorrenza (v. sentenza Consten e Grundig/Commissione, 56/64 e 58/64, EU:C:1966:41, 502).
235 Inoltre, occorre ricordare che l'esame di un accordo, al fine di accertare se questo contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico e se l'accordo medesimo sia fonte di rilevanti vantaggi oggettivi, dev'essere compiuto alla luce degli argomenti di fatto e degli elementi di prova forniti dalle imprese (v., in questo senso, relativamente ad una domanda di esecuzione a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, CE, sentenza GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a., C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P e C‑519/06 P, EU:C:2009:610, punto 102).
236 Tale esame può richiedere che si tenga conto delle caratteristiche e delle eventuali specificità del settore interessato dall'accordo, se tali caratteristiche e specificità risultano decisive ai fini del risultato dell'esame (v. sentenza GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a., EU:C:2009:610, punto 103). Peraltro, alla luce dell'articolo 81, paragrafo 3, CE, ciò che deve essere preso in considerazione è il carattere favorevole degli effetti sull'insieme dei consumatori nei mercati rilevanti (v., in questo senso, sentenza Asnef‑Equifax e Administración del Estado, EU:C:2006:734, punto 70).
237 Se ne evince che, in presenza di un sistema a carattere bifacciale come il sistema MasterCard, per valutare se una misura che viola in linea di principio il divieto sancito dall'articolo 81, paragrafo 1, CE, in quanto crea effetti restrittivi nei confronti di uno dei due gruppi di consumatori associati a tale sistema, possa soddisfare la prima condizione prevista dall'articolo 81, paragrafo 3, CE, occorre tenere conto del sistema in cui tale misura si inserisce, compreso, all'occorrenza, il complesso di vantaggi oggettivi che discendono da tale misura non solo sul mercato nei cui confronti la restrizione stata accertata, ma anche sul mercato che comprende l'altro gruppo di consumatori associati a tale sistema, in particolare quando, come nel caso di specie, è pacifico che esistono interazioni tra le due facce del sistema in questione. A questo fine, bisogna valutare, se del caso, se siffatti vantaggi siano idonei a compensare gli inconvenienti che derivano da tale misura sul piano della concorrenza.
238 Tuttavia, nel caso di specie, l'argomento della LBG secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente trascurato il carattere bifacciale del sistema non può essere accolto. Com'è stato rilevato al punto 233 di questa sentenza, ai punti da 208 a 219 della sentenza impugnata il Tribunale ha esaminato il ragionamento delle ricorrenti sul ruolo delle CMI nel creare un equilibrio tra le parti «emissione» e «affiliazione» del sistema MasterCard e, a tal fine, ha specificamente riconosciuto, al punto 210 di tale sentenza, che esistevano interazioni tra queste due parti. La circostanza che il Tribunale abbia respinto l'argomento secondo cui le CMI contribuiscono ad aumentare la produzione di tale sistema nulla toglie al fatto che il Tribunale ha tenuto conto del carattere bifacciale del sistema in questione nella sua analisi.
239 Parimenti, anche in occasione dell'esame dei vantaggi che le CMI producono per gli esercenti, il Tribunale ha tenuto conto del carattere bifacciale del sistema, in particolare ai punti 222 e 223 della sentenza impugnata, in cui ha riconosciuto che un aumento del numero di carte in circolazione può accrescere l'utilità del sistema MasterCard per gli esercenti, anche se, nel contesto della sua valutazione sovrana dei fatti, il Tribunale ha tratto la conclusione che il rischio di effetti negativi per gli esercenti si rivela tanto più elevato quanto più significativo è il numero di carte in circolazione.
240 In particolare, quanto all'argomento con cui la LBG addebita al Tribunale di non aver tenuto conto dei vantaggi che le CMI producono a favore dei titolari di carta, è giocoforza constatare che, alla luce di quanto esposto ai punti da 234 a 236 della presente sentenza, in linea di principio il Tribunale, in occasione dell'esame della prima condizione prevista dall'articolo 81, paragrafo 3, CE, era tenuto a prendere in considerazione il complesso dei vantaggi oggettivi derivanti dalla CMI, non solo sul mercato pertinente, ossia quello dell'affiliazione, ma altresì sul mercato distinto connesso dell'emissione.
241 Da ciò risulta che, qualora il Tribunale avesse dichiarato l'esistenza di significativi vantaggi oggettivi derivanti dalle CMI per gli esercenti, anche se questi non si fossero rivelati, di per sé sufficienti a compensare gli effetti restrittivi accertati ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, CE, il complesso dei vantaggi su entrambi i mercati di utilizzatori nel sistema MasterCard, compreso quindi su quello dei titolari di carte, avrebbe potuto, all'occorrenza, giustificare le CMI se, considerati complessivamente, tali vantaggi fossero stati idonei a compensare gli effetti restrittivi di tali commissioni.
242 Tuttavia, come ricordato al punto 234 della presente sentenza, l'esame della prima condizione, prevista dall'articolo 81, paragrafo 3, CE, solleva la questione dell'idoneità dei vantaggi provenienti dalla misura in questione a compensare gli inconvenienti che ne derivano. Pertanto, qualora, come nel caso di specie, effetti restrittivi siano stati accertati su un solo mercato di un sistema bifacciale, i vantaggi derivanti dalla misura restrittiva sul mercato distinto connesso a sua volta associato al citato sistema non possono, di per sé soli, essere in grado di compensare gli inconvenienti risultanti da tale misura in assenza di qualsiasi prova dell'esistenza di vantaggi oggettivi significativi imputabili a tale misura nel mercato pertinente, segnatamente, come emerge dai punti 21 e da 168 a 180 della sentenza impugnata, quando i consumatori che si ritrovano sui citati mercati non sono sostanzialmente i medesimi.
243 Nel caso di specie, infatti, al punto 226 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato, senza che sia stato sollevato alcuno snaturamento a questo riguardo, che non esistono prove dell'esistenza di vantaggi oggettivi derivanti dalle CMI di cui godrebbero gli esercenti. Pertanto, non vi è luogo a procedere ad un esame dei vantaggi discendenti dalle CMI per i titolari di carte poiché, di per sé, essi non sarebbero idonei a compensare gli inconvenienti risultanti da tali commissioni. Pertanto il Tribunale ha statuito correttamente, al punto 229 della sentenza impugnata, che «la censura con cui le ricorrenti lamentano che i vantaggi che i titolari di carte traggono dalle CMI non sono stati presi sufficientemente in considerazione è in ogni caso inconferente».
244 Quanto al ragionamento delle ricorrenti esposto al punto 221 della presente sentenza, secondo cui la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziosa, contraddittoria e insufficiente sotto questo profilo, detto ragionamento non può essere accolto.
245 Infatti, anche nell'ipotesi in cui il Tribunale nella sua analisi sulla necessità oggettiva delle CMI avesse riconosciuto che esistevano vantaggi per i titolari di carte idonei, in linea di principio, ad essere presi in considerazione a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, CE, non vi era luogo, come emerge dai punti da 240 a 243 della presente sentenza, a procedere ad un esame di siffatti vantaggi nel caso di specie. Il ragionamento del Tribunale su questo profilo, in particolare al punto 229 della sentenza impugnata, non risulta quindi contraddittorio.
246 Quanto all'argomento figurante al punto 222 della presente sentenza, secondo cui il Tribunale si sarebbe contraddetto al punto 233 della sentenza impugnata, è inevitabile rilevare che tale argomento si fonda su una citazione selettiva e quindi risultante da una cattiva interpretazione di detta sentenza. Infatti, con l'espressione «contropartita economica» il Tribunale, diversamente da quanto sostengono le ricorrenti, non si è riferito a vantaggi oggettivi per gli esercenti, bensì alle MSC. Il Tribunale non ha pertanto riconosciuto che una contropartita economica da parte degli esercenti per i costi sostenuti dalle banche di emissione per i servizi che forniscono risultasse giustificata, ma si è limitato a constatare che le ricorrenti dovevano identificare i vantaggi che potrebbero essere considerati come una giustificazione delle MSC.
247 Quanto all'argomento delle ricorrenti secondo cui il Tribunale non spiega perché le prime due condizioni, previste all'articolo 81, paragrafo 3, CE, non possono essere soddisfatte basandosi unicamente sui vantaggi che le CMI procurano ai titolari di carte, è sufficiente rinviare ai punti da 240 a 245 della presente sentenza.
248 Infine, quando le ricorrenti addebitano al Tribunale di non aver spiegato i motivi per cui tutte le categorie di consumatori devono usufruire della stessa quota dell'utile risultante dalle CMI, è sufficiente rilevare che tale censura è basata su una lettura erronea della sentenza impugnata. Il Tribunale, infatti, non ha affatto dichiarato che ciascuno dei gruppi di utilizzatori dovrebbe beneficiare della medesima quota di tale utile, ma si è limitato a spiegare che gli esercenti, costituendo uno dei due gruppi di utilizzatori interessati dalle carte di pagamento, dovrebbero ugualmente godere di vantaggi oggettivi significativi imputabili alle CMI. Pertanto, avvalendosi della parola «ugualmente» al punto 228 di detta sentenza, il Tribunale ha correttamente indicato che gli esercenti dovevano beneficiare delle CMI «come anche» i titolari di carte, e non già «nella stessa misura» di questi ultimi.
249 È d'uopo quindi concludere che il ragionamento delle ricorrenti secondo cui il Tribunale non ha motivato in maniera giuridicamente sufficiente perché non ha preso in considerazione i vantaggi che i titolari di carte traggono dalle CMI è infondato.
250 Alla luce di quanto precede, la seconda parte del secondo motivo dell'impugnazione incidentale della LBG deve essere respinta.
Sulla terza parte del secondo motivo dell'impugnazione incidentale della LBG
– Argomenti delle parti
251 Con la terza parte del secondo motivo della sua impugnazione incidentale, la LBG sostiene che il Tribunale, al punto 233 della sentenza impugnata, ha fatto capire che gli unici elementi da prendere in considerazione per stabilire se le CMI sono fissate a un livello adeguato sono la compensazione, da parte degli esercenti, delle spese sostenute dalle banche di emissione per i servizi ad essi forniti e gli altri utili conseguiti dalle banche di emissione. La LBG critica l'approccio restrittivo della Commissione nel caso di specie, approccio che tale istituzione sembrerebbe aver seguito anche nel caso Visa CMI [caso COMP/39.398 – Visa MIF, C(2010) 8760]. Rinviando alle osservazioni scritte che ha presentato ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, CE dinanzi al Tribunale, la LBG afferma che la Commissione avrebbe dovuto seguire il metodo adottato in altri settori assimilabili, dove ha accettato giustificazione ben più ampie a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, CE.
252 La LBG asserisce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto approvando un criterio eccessivamente rigoroso a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, CE che non tiene conto dei significativi vantaggi che i titolari di carte e gli esercenti traggono dal sistema MasterCard e dalle CMI. Per di più, la metodologia del Tribunale non potrebbe funzionare nella pratica, in quanto richiede prove precise per giustificare livelli di CMI specifici, e tali prove non possono affatto essere prodotte. Né la Commissione né il Tribunale avrebbero fornito una spiegazione in merito alla precisa metodologia che MasterCard dovrebbe seguire per fissare le CMI ad un livello giustificabile. Questa incertezza susciterebbe gravi preoccupazioni in capo agli operatori e potrebbe arrecare pregiudizio ai consumatori bloccando l'innovazione sul mercato.
253 Oltre alle eccezioni di irricevibilità più generiche sollevate dalla Commissione ed esposte al punto 210 della presente sentenza, la Commissione considera che gli argomenti dedotti in giudizio per avvalorare la terza parte del secondo motivo dell'impugnazione incidentale della LBG, quanto al fatto che il Tribunale non avrebbe fornito un orientamento, sono inconferenti.
254 Nel merito, la Commissione ritiene che l'argomento della LBG relativo alla presunta mancanza di un orientamento in merito al livello giustificabile delle CMI implichi un'inversione dell'onere della prova e non riveli alcun errore di diritto. La LBG cadrebbe in contraddizione quando rinvia al punto 233 della sentenza impugnata relativo alle prove che le ricorrenti avrebbero potuto produrre per soddisfare la prima condizione stabilita dall'articolo 81, paragrafo 3, CE. Infine, il riferimento al caso Visa CMI, menzionato al punto 251 della presente sentenza, sarebbe privo d'interesse nel contesto della presente impugnazione.
– Giudizio della Corte
255 Innanzi tutto, quanto all'argomento esposto dalla LBG secondo cui nel caso di specie la Commissione avrebbe seguito un approccio eccessivamente restrittivo, come avrebbe fatto nel caso Visa CMI menzionato al punto 251 della presente sentenza, basta constatare che questo argomento non indica affatto gli elementi criticati della sentenza impugnata e, pertanto, è irricevibile.
256 Per quanto attiene poi all'argomento con cui la LBG addebita al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto approvando un criterio eccessivamente rigoroso che non tiene conto dei significativi vantaggi che i titolari di carte e gli esercenti traggono dal sistema MasterCard e dalle CMI, tale argomento, in sostanza, è identico a quelli che sono già stati esaminati nel contesto della seconda parte del secondo motivo dell'impugnazione incidentale della LBG. Tale argomento deve quindi essere respinto per i medesimi motivi esposti ai punti da 227 a 250 della presente sentenza.
257 Infine, per quanto concerne gli argomenti secondo cui la metodologia applicata dal Tribunale non potrebbe funzionare nella pratica in quanto esige prove precise per giustificare livelli di CMI specifici che non possono assolutamente essere prodotte e il fatto che né la Commissione né il Tribunale abbiano fornito spiegazioni in merito alla precisa metodologia che MasterCard dovrebbe seguire per fissare le CMI ad un livello giustificabile, è d'obbligo constatare che questi argomenti non mirano ad addebitare al Tribunale un errore di diritto. Pertanto, essi sono irricevibili.
258 La terza parte del secondo motivo dell'impugnazione incidentale della LBG deve dunque essere respinta. Occorre pertanto respingere in toto il secondo motivo dell'impugnazione incidentale della LBG.
259 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che l'impugnazione principale nonché le due impugnazioni incidentali proposte dalla RBS e dalla LBG devono essere respinte.
Sulle spese
260 A norma dell'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è respinta, quest'ultima statuisce sulle spese.
261 Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che si applica, mutatis mutandis, al procedimento d'impugnazione a norma dell'articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
262 Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti nell'impugnazione e la Commissione ha chiesto che fossero condannate, occorre disporre che queste ultime sopportino, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione in occasione dell'impugnazione principale.
263 Per quanto riguarda le impugnazioni incidentali, dato che la RBS e la LBG sono rimaste soccombenti e la Commissione ne ha chiesto la condanna, occorre condannare queste ultime a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione in occasione delle loro rispettive impugnazioni incidentali.
264 Peraltro, in forza del combinato disposto degli articoli 140, paragrafo 3, e 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, nel caso di specie occorre ordinare che le ricorrenti sopportino le proprie spese relative alle due impugnazioni incidentali e che la RBS e la LBG sopportino le proprie spese relative all'impugnazione incidentale proposta dalla parte avversa.
265 Ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 4, di tale regolamento, l'HSBC, la MBNA, la BRC e l'EuroCommerce sopportano le proprie spese relative all'impugnazione principale e alle impugnazioni incidentali. Il Banco Santander SA, non avendo partecipato ai procedimenti dinanzi alla Corte, non può essere condannato alle spese di quest'ultima.
266 In forza dell'articolo 140, paragrafo 1 di detto regolamento di procedura, applicabile mutatis mutandis, al procedimento di impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Conformemente a tali disposizioni, il Regno Unito sopporta le proprie spese.
Per questi motivi,
la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1) L'impugnazione principale e le impugnazioni incidentali sono respinte.
2) La MasterCard Inc., la MasterCard International Inc. e la MasterCard Europe SPRL sono condannate a sopportare, oltre alle loro proprie spese relative all'impugnazione principale e alle impugnazioni incidentali, quelle della Commissione europea relative all'impugnazione principale.
3) La Royal Bank of Scotland plc, la Bank of Scotland plc e la Lloyds TSB Bank plc sono condannate a sopportare, oltre alle loro proprie spese, quelle della Commissione europea relative alle loro rispettive impugnazioni incidentali.
4) La HSBC Bank plc, la MBNA Europe Bank Ltd, il British Retail Consortium, l'EuroCommerce AISBL ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.
(fonte: www.curia.europa.ue)
13-09-2014 18:32
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