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Sentenza

L’accertamento standardizzato a un professionista deve tener conto della nascita di un figlio e della concomitante malattia del coniuge.
L’accertamento standardizzato a un professionista deve tener conto della nascita di un figlio e della concomitante malattia del coniuge.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 5 marzo – 15 aprile 2014, n. 8706
Presidente Cicala – Relatore Cosentino

Fatto e diritto

Rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
«L'Agenzia delle entrate ricorre contro la sig.ra P.M. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, riformando la sentenza di primo grado, ha annullato un avviso di accertamento IRPEF IRAP IVA 2002, fondato sugli studi di settore, ritenendo che la contribuente avesse dimostrato la sussistenza di situazioni di fatto idonee a giustificare lo scostamento del suo reddito dalle risultanze di tali studi.
La ricorrente deduce il vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc - con riferimento all'articolo 39, primo comma, lett. d), DPR 600/73 e il vizio di insufficiente motivazione.
La contribuente non si è costituita.
Il primo mezzo va disatteso perché estraneo alla ratio decidendi della sentenza gravata; questa infatti non contiene alcuna affermazione di diritto contrastante con il principio, sostenuto nel mezzo di ricorso dalla difesa erariale, che, quando il contribuente si sia sottratto al contraddittorio procedimentale, gli studi di settore costituiscono presunzioni idonee ad invertire l'onere della prova; ma poggia la propria decisione sull' apprezzamento di fatto che, nella specie, la ricorrente aveva vinto la presunzione derivante dagli studi di settore offrendo prova di fatti (la nascita di un figlio, l'infarto del marito) idonei a giustificare lo scostamento del proprio reddito dalle risultanze di tali studi.
Con il secondo motivo si censura l'insufficienza motivazionale in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa ritenendo che l'infarto del coniuge (senza quantificazione prognostica) e la nascita di un figlio (risalente all'anno precedente a quello di accertamento) siano elementi idonei a vincere la presunzione derivante dagli studi di settore. Il motivo va disatteso. Quanto alla censura relativa alla mancata considerazione, da parte della Commissione Tributaria Regionale, del fatto che il figlio della contribuente sarebbe nato l'anno precedente all'accertamento, si osserva preliminarmente che nella sentenza si riporta, senza smentirlo, l'argomento della contribuente che il figlio era nato nello stesso anno dell'accertamento (2002) e che in ricorso non si precisa dove e come l'Ufficio abbia indicato, in sede di merito, un diverso anno di nascita del bambino. In ogni caso, si tratta di circostanza priva del carattere di decisività, rientrando nella comune esperienza che i bambini molto piccoli impongono cure parentali che riducono il tempo e le energie che la madre può dedicare all'attività lavorativa.
Quanto alla censura relativa alla mancata considerazione, da parte della Commissione Tributaria Regionale, della prognosi relativa alla patologia che ha colpito il marito della contribuente, si osserva che rientra nella comune esperienza che un infarto può turbare l'organizzazione di vita del coniuge del paziente a prescindere dalla prognosi; anche la questione della prognosi, dunque, difetta di decisività.
In sostanza il motivo appare da disattendere perché, censurando la sentenza gravata per l'omessa considerazione di fatti non astrattamente decisivi, si risolve non nella individuazione di una lacuna dell'iter logico della motivazione ma nella contrapposizione della valutazione delle risultanze processuali operata da parte rispetto a quella che è stata operata dalla Commissione Tributaria Regionale, così impingendo in ammissibilmente nel merito.
Si propone il rigetto del ricorso»
- che la contribuente intimata si è costituita con controricorso;
- che la relazione è stata notificata alle parti costituite;
- che la controricorrente ha depositato una memoria difensiva;
- che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;
- che, pertanto, si deve rigettare il ricorso, con condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 6.000 oltre € 100 per esborsi e accessori di legge.
Avv. Antonino Sugamele

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