L’accertamento sintetico fondato sugli studi di settore può essere annullato sulla base di presunzioni semplici, anche nel caso in cui il contribuente non si sia presentato al contraddittorio.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 18 dicembre 2013 – 12 marzo 2014, n. 5675
Presidente Cappabianca – Relatore Di Iasi
Sentenza in fatto e in diritto
1. A.M. ricorre, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), per la cassazione della sentenza n. 81/8/09 con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Ilor relativa all'anno 1996, la C.T.R. Calabria sez. n. 8 confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso del contribuente, rilevando che l'Ufficio, constatato un disallineamento tra i compensi e i ricavi dichiarati dal M. e quelli risultanti dall'applicazione dei parametri, aveva notificato al contribuente un invito al contraddittorio che era stato disatteso dal medesimo, il quale neppure in sede contenziosa aveva documentato condizioni, nell'esercizio della propria attività, tali da giustificare l'inapplicabilità dei suddetti parametri.
2. Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 39 d.p.r. n. 600 del 1973 nonché dei commi 179/189 dell'art. 3 l. n. 549 del 1995, il ricorrente rileva che la procedura di accertamento mediante parametri ha solo valore presuntivo, con la conseguenza che, in caso di contestazione con allegazioni specifiche, in fase endoprocedimentale o in giudizio, non può supportare l'accertamento, e rileva altresì che la prova della sussistenza delle condizioni per escludere l'applicabilità dei parametri può essere data anche per presunzioni, onde i giudici d'appello avrebbero errato nel non verificare le argomentazione opposte dal contribuente alla applicabilità dei parametri.
Preliminarmente deve rilevarsi che, al contrario di quanto ritenuto dalla controricorrente, il motivo è ammissibile, in quanto il quesito di diritto, pur articolandosi in due interrogativi, si sviluppa in realtà nell'ambito della medesima problematica (gli "spazi" probatori del contribuente in relazione ad impugnazione di accertamento basato su parametri) e risulta perfettamente idoneo ad assolvere la propria funzione ed a consentire alla Corte di formulare una risposta potenzialmente idonea a definire la controversia e ad essere utilizzata in altri casi in cui si proponga la medesima problematica.
La censura è altresì fondata.
Le sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 26635 del 2009, hanno affermato che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio, da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. Le sezioni unite hanno altresì affermato che l'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente, che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte.
Tanto premesso, giova rilevare che nella sentenza impugnata i giudici d'appello hanno giustificato la conferma dell'avviso opposto semplicemente rilevando che il contribuente aveva "disatteso" l'invito al contraddittorio e neanche in sede contenziosa aveva "provato, documentalmente, la ricorrenza di particolari condizioni nell'esercizio della propria attività che possano giustificare l'inapplicabilità dei parametri".
Tuttavia, se, come affermato nella citata sentenza delle sezioni unite, l'accertamento mediante parametri costituisce un sistema di presunzioni semplici, come tali suscettibili di prova contraria, e il contribuente, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio, ha la più ampia facoltà di offrire la controprova, anche facendo ricorso a presunzioni semplici, i giudici d'appello avrebbero dovuto valutare eventuali prove offerte dal contribuente anche se lo stesso aveva disatteso l'invito al contraddittorio e le prove offerte non erano documentali.
Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà a decidere la controversia facendo applicazione del principio di diritto sopra esposto ed altresì a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Calabria.
15-03-2014 10:19
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