Impugnativa di una delibera condominiale di approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione dei contributi.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 25 giugno – 24 luglio 2014, n. 16804
Presidente Petitti – Relatore Giusti
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 11 marzo 2014, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, con ordinanza in data 18 luglio 2013, ha dichiarato la propria incompetenza per valore, in favore del Giudice di pace di Aversa, nella causa, promossa da L.G. ed altri, proprietari di appartamenti e di locali terranei del Condominio "Villa Comunale" di Aversa, di impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale in data 28 giugno 2012. Avverso l'ordinanza del Tribunale L.G. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, con atto notificato il 19 settembre 2013.
Il Condominio ha resistito con memoria.
Il regolamento appare infondato.
Il giudice a quo, declinando la competenza in favore del Giudice di pace, si è attenuto al principio secondo cui, ai fini della determinazione della competenza per valore, riguardo all'impugnativa della deliberazione dell'assemblea condominiale di approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione dei contributi, seppure l'attore abbia chiesto la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'intera delibera, occorre far riferimento soltanto all'entità della spesa specificamente contestata (Sez. II, 16 marzo 2010, n. 6363; Sez. VI-2, 5 luglio 2013, n. 16898).
E nella specie l'addebito contestato - pari ad euro 274,56, oltre accessori - rientra nella competenza per valore del Giudice di pace».
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso per regolamento di competenza deve essere rigettato, dovendosi dichiarare la competenza per valore del Giudice di pace;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza per valore del Giudice di pace; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dal Condominio resistente, che liquida in complessivi euro 1.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
27-07-2014 12:04
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