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Sentenza

Il tubo di scarico della caldaia sul muro di confine è pericoloso e si applica l’art. 890 c.c.
Il tubo di scarico della caldaia sul muro di confine è pericoloso e si applica l’art. 890 c.c.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 27 febbraio – 8 maggio 2014, n. 9991
Presidente Goldoni – Relatore Oricchio

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 26 gennaio 2001 i coniugi D.G.P. e P.M. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Monza A.R. e C.F. .
Le parti attrici, quali proprietarie di immobile sito alla via (omissis) e confinante con immobile di proprietà dei convenuti, chiedevano la condanna di quest'ultimi ad eliminare le opere poste in essere in violazione delle norme che regolano i confini e consistenti, specificamente, in finestre inclinate inserite nella falda del tetto, creazione di maggiore aria d'affaccio, apposizione di tubi di gas a confine e apertura di foro sul muro di confine.
Resistevano all'avversa domanda attorea, chiedendone il rigetto, i convenuti, che svolgevano domanda riconvenzionale per la condanna degli attori a rispondere delle infiltrazioni verificatesi nella di loro cantina, provenienti dal cortile degli attori stessi e per effetto di lavori di rifacimento ivi eseguiti.
L'adito Giudice di prima istanza, con sentenza n. 30/2004, accoglieva parzialmente la domanda attrice, condannando i convenuti al ripristino dell'affaccio sul cortile mediante apposizione di vetrata fissa sino al rispetto delle distanze legali, rigettando la domanda
riconvenzionale e compensando, in ragione della metà, le spese di lite, gravate - per la rimanente metà - a carico dei convenuti.
Interponeva appello avverso la detta decisione del Giudice di prime cure le parti attrici chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza e, quindi, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Resistevano al proposto appello A.R. e C.F. chiedendo il rigetto del proposto gravame e la conferma dell'impugnata sentenza.
Con decisione n. 625/2008 in data 27 febbraio 2008 rigettava l'appello e confermava l'appellata sentenza, con condanna degli appellanti alla refusione delle spese di lite.
Per la cassazione della detta sentenza ricorrono D.G.P. e P.M. con atto, notificato al domicilio eletto delle controparti ed affidato a due ordini motivi.
Ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. P.M.T. e gli eredi del deceduto D.G.P. ovvero D.G.S. , G.A. e M. nelle more costituitisi a mezzo di apposita procura speciale.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di "violazione ed erronea applicazione delle norme di cui agli articoli 890 e 2697 c.c.".
Al riguardo si sottopone al vaglio di questa Corte, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito:
"nell'applicazione della norma di cui all'art. 890 c.c. (con riferimento all'art. 2697 c.c.), ai fini della distanza, la prova della pericolosità in ordine a danni alla salubrità, salute e sicurezza dei fondi, in mancanza di regolamenti (come nel caso di specie), deve essere fornita dal proprietario del fondo, che si assume soggetto a pericolo di danno o dal proprietario del fondo che ha operato un foro sul muro prospiciente l'altra proprietà ; foro, dal quale fuoriescono sostanze gassose quali esiti di processi di combustione di caldaia a metano?".
Il motivo è fondato e va, quindi, accolto. Con la decisione impugnata, dopo aver ritenuto – correttamente - applicabile in ipotesi la norma di cui all'art. 890 c.c., sono state svolte due decisive affermazioni.
Si è ritenuta – innanzitutto - una sorta di equiparabilità del "foro di areazione" (a servizio di caldaia di riscaldamento) creato in ipotesi ad una mera "presa d'aria come quella in questione" giacche "il foro in questione è una presa d'aria e non uno scarico di aria".
Si è poi ritenuta insussistente la violazione dell'art. 890 c.c. poiché "l'appellante non ha mai prospettato alcun pericolo o danno scaturente dal foro di areazione".
Entrambe le affermazioni della Corte territoriali sono errate in fatto ed in diritto.
Il foro in questione, data la sua accertata finalità (espellere sostanze gassose di combustione del locale caldaia) più che una mera "presa d'aria" (così come erratamente ritenuto) è - cosa ben diversa - uno scarico di aria.
Il tutto con emissioni di sostanze pericolose, almeno potenzialmente, sotto il profilo proprio di quella "salubrità e sicurezza", pure richiamati nell'impugnata sentenza, e – quindi - comportanti la violazione delle distanze ai sensi del citato art. 890 c.c..
Quanto all'aspetto della asserita "mancata prospettazione di pericolo" deve rilevarsi che la presunzione di nocività, ricorrente in ipotesi, non imponeva alcuna particolare "prospettazione", comportando – viceversa - il superamento della stessa presunzione con apposita prova (in ispecie non fornita) dalla parte avversa interessata al mantenimento del manufatto.
In proposito non possono che richiamarsi le note affermazioni ribadite in più occasione da questa Corte, secondo le quali:
"per costante giurisprudenza di questa Suprema Corte il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall'art. 890 c.c., nella cui regolamentazione rientrano, giusta Cass. 12927/1991, anche i comignoli, è collegato ad una presunzione assoluta di nocività o pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisce la distanza medesima, mentre in difetto di una disposizione regolamentare si ha pur sempre una presunzione di pericolosità, seppur relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino" (Cass. 6 marzo 2002, n. 3199).
2.- Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della controversia.
L'esame del motivo è precluso stante l'assorbimento dello stesso in dipendenza del disposto accoglimento di cui sub 1..
3.- L'impugnata sentenza deve essere, pertanto, cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, affinché la stessa decida la controversia uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Avv. Antonino Sugamele

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