Il ricorso in Cassazione contro la P.A. va notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza interlocutoria 13 novembre – 22 dicembre 2014, n. 27264
Presidente Finocchiaro – Relatore De Stefano
Svolgimento del processo
I. - È stata depositata in cancelleria relazione, resa ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. e datata 18.4.13, regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della corte di appello di Trieste n. 186 del 23.3.12 e notif. il 13.6.12, del seguente letterale tenore:
«1. - A.L. ricorre, affidandosi a sei motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui è stato rigettato il suo appello avverso la reiezione della domanda, dispiegata all'epoca dai suoi genitori esercenti la potestà, per l'infortunio occorsole il 4.5.02 durante la frequenza, quale alunna della Scuola media di Sacile, dell'ora di educazione fisica presso la Scuola media di Sacile, a seguito del quale aveva, con la rottura di un elemento dentale, riportato postumi invalidanti permanenti del 2%. L'intimato, raggiunto da notifica evidentemente irregolare, non svolte attività difensiva. 2. - Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio - ai sensi degli arti. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell'art. 360-bis cod. proc. civ. - per la preliminare necessità di ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione e quindi ai limitati fini dell'adozione di adeguata ordinanza interlocutoria, per quanto appresso indicato.
3. - La ricorrente sviluppa sei motivi: con un primo - di violazione o falsa applicazione dell'art. 1218 cod. civ. - si duole dell'affermato suo onere di allegare le misure idonee da adottarsi da controparte; con un secondo - di vizio motivazionale - protesta di avere comunque indicato le condotte assunte come omesse dagli insegnanti; con un terzo - di violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2051 cod. civ. e vizio motivazionale - censura l'esclusione di un potere di ingerenza dell'istituto scolastico sui locali ove si svolgevano le lezioni; con un quarto ed un quinto - rispettivamente, di violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2048 cod. civ. e vizio motivazionale - lamenta l'erroneità in diritto e in fatto dell'affermata efficienza causale della sua condotta nella causazione del sinistro; con un sesto - di vizio motivazionale - adduce infine l'erroneità delle valutazioni sui danni susseguenti al sinistro.
Peraltro, la ricorrente notificano il ricorso all'intimato Ministero presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste ed al Ministero presso la sua sede al viale Trastevere in Roma, anziché presso l'unica competente avvocatura generale in Roma.
4. - In punto di rito, deve preliminarmente osservarsi che:
4.1. in linea generale, qualora la notificazione del ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. sia affetta da nullità perché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, ove non sia seguita la spontanea notifica di controricorso da parte dell'intimata malamente raggiunta dalla notifica del ricorso, deve ordinarsi la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; rinnovazione che, se eseguita, ha l'effetto di sanare tale nullità ex tunc impedendo la decadenza dall'impugnazione (Cass., ord. 30 giugno 2006, n. 15062); e restando in tal caso abilitata l'intimata a depositare il proprio controricorso anche al di là dei termini a tal fine previsti per il caso di rituale notificazione del ricorso (Cass. 14 ottobre 2005, n. 20000; Cass. 7 settembre 2006, n. 19242);
4.2. d'altra parte, a tale rinnovazione della notificazione potrebbe indursi spontaneamente anche il ricorrente che pure abbia irritualmente eseguito la prima, sia pure in tempo successivo alla scadenza del termine per impugnare (da ultimo, v. Cass. 27 aprile 2011, n. 9411);
4.3. è indispensabile pertanto, se non altro allo stato e non risultando tuttora avvenuta né la spontanea notifica di controricorso da parte dell'intimata Amministrazione, né la spontanea rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, ordinare quest'ultima. 5. - In definitiva, deve proporsi al Collegio di impartire con ordinanza interlocutoria l'ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione all'intimato Ministero, in persona del Ministro p.t., presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, con ogni riserva all'esito».
Motivi della decisione
II. - Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti hanno depositato memoria, ma il difensore della ricorrente è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato.
III. - A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.
IV. - Pertanto, neppure essendosi avvalsa la ricorrente della facoltà di procedere sua sponte alla rinnovazione della notifica del ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato, occorre ordinare quest'ultima entro il termine perentorio indicato in dispositivo, con ogni riserva all'esito.
P.Q.M.
La Corte ordina rinnovarsi la notificazione del ricorso all'intimato Ministero presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con ogni riserva all'esito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, addì 13 novembre 2014
26-12-2014 17:29
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