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Sentenza

Il matrimonio naufraga perchè il marito è un giocatore d'azzardo e perchè ha diverse relazioni extraconiugali. Addebito per la separazione all'uomo, anche se la moglie ha aspettato per anni un cambiamento di rotta del marito.
Il matrimonio naufraga perchè il marito è un giocatore d'azzardo e perchè ha diverse relazioni extraconiugali. Addebito per la separazione all'uomo, anche se la moglie ha aspettato per anni un cambiamento di rotta del marito.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 2 dicembre 2013 – 7 marzo 2014, n. 5395
Presidente Carnevale – Relatore Dogliotti

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Camerino, con sentenza in data 22 febbraio 2010, pronunciava la separazione giudiziale tra i coniugi M.M. e R.R., con addebito al marito, rigettando conseguentemente la domanda del R. di attribuzione di un assegno di mantenimento.
Avverso tale sentenza, proponeva appello il R. Costituitosi il contraddittorio, la M. ne chiedeva il rigetto.
La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza in data 13 novembre 2010, rigettava l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Ricorre per cassazione il R.
Resiste con controricorso la M., che pure deposita memoria per l'udienza.

Motivi della decisione

Con il primo articolato motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non avendo il giudice a quo motivato in ordine all'affermata assenza del rapporto di causalità tra infedeltà e crisi coniugale; nonché violazione degli articoli 151 e 156 c.c. circa la dichiarazione di addebito al marito.
Con il secondo violazione degli artt. 151 e 156 c.c. nonché vizio di motivazione, con riferimento alla richiesta di attribuzione di assegno di mantenimento.
Il primo motivo va rigettato, in quanto infondato.
Correttamente il ricorrente afferma che ai fini della pronuncia di addebito è necessario indicare il rapporto di causalità tra la violazione degli obblighi di cui all'art. 143 c.c. e la situazione di intollerabilità della convivenza. D'altra parte il giudice può procedere per presunzioni, e la valutazione è incensurabile in questa sede se sorretta da motivazione adeguata e non illogica (In generale, tra le altre, Pen. n. 18655/2011).
Va precisato che l'addebito sussiste se vi siano violazioni degli obblighi matrimoniali, gravi e ripetute, che diano causa all'intollerabilità della convivenza. (ciò anche per l'obbligo di fedeltà, come per qualsiasi altro obbligo coniugale) (Tra le altre, Cass. n. 17196/2012).
Non si ravvisa violazione alcuna del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, mentre sussistono, sulla base della motivazione della sentenza impugnata, i presupposti per la pronuncia di addebito. Il ricorrente afferma che da molti anni egli aveva relazioni extramatrimoniali e frequentava assiduamente case da gioco, spendendo molto denaro che evidentemente sottraeva al menage famigliare, ipotizzando una sorta di assuefazione della moglie a tale comportamento, espressione di una preesistente crisi nei rapporti tra coniugi.
Dal contesto motivazionale della sentenza emerge, seppur implicitamente, che la moglie, dopo aver sperato, per un lungo periodo, in un mutamento del comportamento del marito, a seguito delle continue violazioni degli obblighi coniugali da parte sua, cui si aggiunse successivamente (al riguardo il ricorrente nulla dice) un ulteriore odioso comportamento del marito di rilievo penale (il R. autore di falsità in titoli di credito in danno della moglie), maturo un atteggiamento di totale intollerabilità dalla convivenza che la spinse ad attivare la procedura di separazione.
La conferma dell'addebito della separazione al marito comporta l'assorbimento della sua richiesta di attribuzione di un assegno di mantenimento.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 2.800,00, comprensive di €. 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Avv. Antonino Sugamele

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