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Sentenza

Il giardino di un immobile è espropriato per la realizzazione di una strada militare. L'ex proprietario chiede la retrocessione del bene non avendo l'Amministrazione militare interesse alla realizzazione della via di comunicazione.
Il giardino di un immobile è espropriato per la realizzazione di una strada militare. L'ex proprietario chiede la retrocessione del bene non avendo l'Amministrazione militare interesse alla realizzazione della via di comunicazione.
Cassazione civile  sez. un.   
Data:    16/05/2014 ( ud. 29/04/2013 , dep.16/05/2014 ) 
Numero:    10824

                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONI UNITE CIVILE                         
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. SANTACROCE   Giorgio                    -  Primo Presidente  - 
    Dott. SALME'       Giuseppe                 -  Presidente di Sez.  - 
    Dott. RORDORF      Renato                   -  Presidente di Sez.  - 
    Dott. PICCININNI   Carlo                    -  Presidente di Sez.  - 
    Dott. MAZZACANE    Vincenzo                        -  Consigliere  - 
    Dott. MAMMONE      Giovanni                        -  Consigliere  - 
    Dott. D'ALESSANDRO Paolo                      -  rel. Consigliere  - 
    Dott. DI BLASI     Antonino                        -  Consigliere  - 
    Dott. SAN GIORGIO  Maria Rosaria                   -  Consigliere  - 
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         ordinanza                                       
    sul ricorso 12423-2013 proposto da: 
                 G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAISIELLO 
    55/5,  presso  lo studio degli avvocati SCOCA FRANCO  GAETANO,  GIGLI 
    ALESSANDRO,  che lo rappresentano e difendono unitamente all'avvocato 
    MORETTI LUISA, per delega in calce al ricorso; 
                                                           - ricorrente - 
                                   contro 
    MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,  AGENZIA 
    DEL  DEMANIO,  in  persona del Direttore pro  tempore,  elettivamente 
    domiciliati  in  ROMA,  VIA DEI PORTOGHESI  12,  presso  l'AVVOCATURA 
    GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; 
                                                     - controricorrenti - 
    per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 
    3063/2010 del TRIBUNALE di GENOVA; 
    udito l'avvocato Alessandro GIGLI; 
    udita  la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  del 
    29/04/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO D'ALESSANDRO; 
    lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. 
    Immacolata  ZENO,  il quale chiede dichiararsi la  giurisdizione  del 
    giudice amministrativo. 
                     


    Fatto
    FATTO E DIRITTO

    Ritenuto che G.R. propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione relativamente al giudizio, da lui introdotto dinanzi al Tribunale di Genova nei confronti del Ministero della Difesa e dell'Agenzia del Demanio, tendente ad accertare il suo diritto alla retrocessione del bene immobile in (OMISSIS), fg. 22, mappale 697 (già 241), facente parte dell'unico compendio espropriato nel 1892 nei confronti di D.B.P.;

    che tale immobile costituisce il giardino pertinenziale di un immobile di sua proprietà ed è di proprietà dello Stato, e che l'Agenzia del Demanio lo ha affidato in concessione prima al dante causa di esso attore e poi ad esso attore medesimo;

    che il ricorrente ha dedotto in giudizio di avere più volte ricevuto conferma del disinteresse dell'Amministrazione rispetto al bene, originariamente espropriato per la realizzazione della strada militare di (OMISSIS), e ha chiesto la retrocessione del bene stesso, dopo avere chiesto di acquistarlo;

    che, col regolamento di giurisdizione, l'attore chiede alle SSUU di confermare che la causa, nonostante la mancanza di un decreto di inservibilità, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;

    che resistono le amministrazioni con controricorso, deducendo la giurisdizione del giudice amministrativo;

    che entrambe le parti hanno depositato memorie.

    Considerato che queste Sezioni Unite hanno affermato che l'incompleta realizzazione dell'opera, da attuarsi su una serie di aree già appartenenti a proprietari diversi, non da luogo alla retrocessione totale di quelle aree non ancora utilizzate alla scadenza della data fissata per l'ultimazione dell'opera, ma solo alla retrocessione parziale dei relitti e ciò anche nel caso in cui uno di essi venga a coincidere con l'intera superficie espropriata in danno di un singolo proprietario, il quale non è, pertanto, titolare di una posizione di diritto soggettivo tutelabile innanzi all'A.G.O. finchè non sia intervenuta la dichiarazione di inservibilità di cui all'art. 61 della legge n. 2359 del 1865 (Cass. SSUU n. 4894 del 2006);

    che non possono tener luogo del necessario decreto le manifestazioni di disinteresse dell'Amministrazione che l'attore assume di avere direttamente raccolto;

    che la causa appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice amministrativo;

    che, a ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato al rimborso delle spese di lite, liquidate in Euro 4.500, di cui Euro 4.300 per compenso, oltre spese generali ed accessori di legge.
    PQM
    P.Q.M.

    la Corte, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale rimette le parti; condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite, liquidate in Euro 4.500, di cui Euro 4.300 per compenso, oltre spese generali ed accessori di legge.

    Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 29 aprile 2014.

    Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2014
Avv. Antonino Sugamele

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