Il diritto di visita di un genitore in favore del figlio non può essere interrotto dal procedimento per abusi sessuali pendente nei confronti del padre.
Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 10 gennaio 2014 n. 372
La Corte di cassazione, con la sentenza 372/2014, ha confermato la decisione della Corte di appello di Roma, con la motivazione che “ulteriori indugi avrebbero comportato la definitiva irrecuperabilità della relazione padre-figlio, con conseguente grave danno per quest'ultimo”.
La Corte di Appello aveva precisato che la ripresa dei rapporti con il padre rispondeva agli interessi del ragazzino "senza attendere la conclusione, prevedibilmente non vicina, del procedimento penale a carico del padre, dato il rischio segnalato dal consulente tecnico, che l'ulteriore indugio possa rendere impossibile il ripristino della relazione tra padre e figlio, con grave danno per quest'ultimo".
12-01-2014 14:11
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