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Sentenza

Il danno da lesione di un'aspettativa alla produzione di un reddito futuro. Il criterio di ragionevole probabilità.
Il danno da lesione di un'aspettativa alla produzione di un reddito futuro. Il criterio di ragionevole probabilità.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 maggio – 11 luglio 2014, n. 15909
Presidente Spirito – Relatore Cirillo

Svolgimento del processo

1. S.I. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Treviso, l'Azienda USL n. X del Veneto per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla morte del proprio figlio M.M. , di poco meno di tre anni di età, conseguente a colpa del personale sanitario dell'ospedale di (omissis).
Osservò che in data (omissis) ella aveva ricoverato il bambino presso il pronto soccorso del predetto ospedale, in quanto presentava febbre alta, difficoltà respiratorie e voce rauca. Dal pronto soccorso il piccolo era stato trasferito nel reparto pediatria, nel quale era di turno la Dott.ssa P.C. , con diagnosi di sospetta epiglottide; nonostante la somministrazione di terapia per aerosol con adrenalina e ossigenoterapia, le condizioni del bambino erano peggiorate, al punto che, verso le ore 22 di quello stesso giorno, egli aveva perso i sensi ed era andato in arresto cardiocircolatorio. Erano stati solo a questo punto chiamati l'anestesista e l'otorino; ma nonostante l'anestesista avesse compiuto la manovra di intubazione tracheale con conseguente ventilazione meccanica, ciò non aveva evitato l'ischemia cerebrale conseguente alla prolungata carenza di ossigeno. Il bambino, trasferito presso il reparto di pediatria dell'Università di (…) in stato di coma, era poi morto cinque giorni dopo, in data (omissis).
La USL si costituì, chiedendo di poter chiamare in causa la società assicuratrice RAS e la Dott.ssa P. , per essere garantita in caso di soccombenza. La RAS si costituì, facendo presente che il contratto di assicurazione vedeva coinvolte anche la s.p.a. Fondiaria e la s.p.a. Assitalia, mentre la Dott.ssa P. , oltre ad eccepire l'inammissibilità della domanda, eccepì anche il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in ordine alla domanda di manleva avanzata nei suoi confronti dalla USL.
Si costituirono, quindi, anche le società Fondiaria e Assitalia, mentre intervennero in giudizio M.G. e M.V.F. - rispettivamente padre e sorella del piccolo - i quali estesero la domanda risarcitoria anche nei confronti della Dott.ssa P. .
Nel corso del giudizio, le compagnie di assicurazione versarono ai familiari danneggiati la somma complessiva di L. 450 milioni, ritenendola satisfattiva.
Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in ordine alla domanda di manleva della USL nei confronti della Dott.ssa P. ; accertò la responsabilità di quest'ultima nella determinazione dell'evento letale e condannò, quindi, la USL al risarcimento dei danni nella misura di Euro 87.000 per ciascuno dei genitori e di Euro 13.000 in favore della sorella; e, dando atto che era stata già versata la somma di Euro 103.291,38 in favore di ciascuno dei genitori e di Euro 25.822 in favore della sorella, dichiarò che tali importi erano totalmente satisfattivi.
2. La sentenza è stata appellata in via principale dai familiari della vittima e in via incidentale dalla USL n. X e dalla Dott.ssa P. .
La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 2 agosto 2007, in parziale riforma di quella di primo grado, ha accolto, per quanto di ragione, l'appello principale e l'appello incidentale della Dott.ssa P. , così decidendo: ha dichiarato inammissibile l'intervento di M.G. e M.V.F. nei confronti della Dott.ssa P. ;
ha condannato la USL all'ulteriore risarcimento, in favore della sola S.I. , nella misura di Euro 24.545,02, con rivalutazione e interessi;
- ha condannato le società di assicurazione, ciascuna nella propria percentuale, a tenere indenne la USL di quanto eventualmente a suo carico;
- ha regolato le spese di entrambi i gradi di giudizio.
2.1. La Corte territoriale, per quanto ancora di interesse in questa sede, ha innanzitutto respinto gli appelli incidentali della USL e della Dott.ssa P. in punto di sussistenza della responsabilità e, ricostruendo tutti i passaggi della dolorosa vicenda, ha evidenziato le negligenze della dottoressa, dalle quali erano derivate tutte le ulteriori tragiche conseguenze. In tal modo è stato ribadito il giudizio del Tribunale in ordine alla responsabilità del sanitario convenuto e, di conseguenza, della USL di appartenenza.
2.2. Quanto all'appello principale dei familiari, la Corte veneziana ha respinto la domanda volta al riconoscimento dell'esistenza di un danno da lucro cessante. La giovanissima età del bambino, l'assenza di una qualsiasi possibilità di conoscere le sue inclinazioni lavorative ed il suo carattere rendeva - secondo la Corte - impossibile affermare, anche in via presuntiva, che egli, una volta cresciuto, avrebbe contribuito alla vita familiare, sicché non risultava possibile determinare l'effettiva sussistenza di un pregiudizio di carattere patrimoniale.
Doveva, viceversa, essere riconosciuto, in favore del piccolo e perciò degli,eredi, il danno morale conseguente alla sofferenza patita dal bambino nelle ultime ore della sua vita cosciente. La Corte ha rilevato, su questo punto, che, pur essendo esatto che egli non poteva avere più accusato dolore e sofferenza una volta caduto in coma, il piccolo era rimasto cosciente per almeno due ore nelle quali, anche non potendo comprendere l'approssimarsi della sua fine, certamente aveva patito “una sorta di annegamento durato di fatto non già qualche minuto ma una vera e propria eternità”. Per questo titolo, quindi, andava riconosciuta la somma complessiva di Euro 9.000, da ripartire in parti uguali tra i due genitori e la sorella.
In ordine al c.d. danno esistenziale, la Corte territoriale, dopo aver ricordato gli sviluppi della giurisprudenza sull'argomento, ha evidenziato che esso può essere risarcito anche in aggiunta al danno biologico ed al danno morale; ma ha chiarito che ciò può avvenire solo in presenza di un “pregiudizio diverso e per così dire maggiore rispetto alla normalità”, precisando che tale danno deve essere, comunque, provato dal danneggiato, in quanto danno-conseguenza. E poiché tale prova, nella specie, non era stata data, la sentenza ha respinto l'ulteriore richiesta risarcitoria proposta a tale titolo.
Quanto al danno morale, la Corte veneziana ha riconosciuto la congruità della somma di Euro 87.000 liquidata in favore di M.G. e di Euro 13.000 in favore della sorella M.V. , siccome tali cifre corrispondevano quasi al limite massimo consigliato dalle “note tabelle del Triveneto”.
In relazione alla madre, però, la Corte ha ritenuto di dover innalzare l'entità del risarcimento; assumendo in Euro 100.000 per ciascun genitore il limite massimo tabellare, la Corte ha posto in evidenza la particolare tragicità del calvario del figlio per come era stato vissuto dalla madre. L'intensità del dolore, la sofferenza, la disperazione della madre dovevano essere valutate con maggiore ampiezza, riconoscendo in favore della stessa la più elevata somma di Euro 130.000, assolutamente equa benché superiore ai limiti massimi tabellari.
3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia propongono ricorso S.I. , M.G. e M.V.F. , con unico atto affidato a cinque motivi.
Resistono, con un unico controricorso, la s.p.a. Allianz, già RAS, e la s.p.a. Assicurazioni generali.
Con separato controricorso resiste anche la Azienda USL n. X della Regione Veneto.
I ricorrenti S.I. , M.G. e M.V.F. , nonché la s.p.a. Allianz e la s.p.a. Assicurazioni generali hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

Occorre preliminarmente ricordare che i ricorrenti, in memoria, hanno sollevato una serie di eccezioni sulla regolarità delle procure e dei poteri di rappresentanza delle due società di assicurazione.
A fronte di tali eccezioni, il difensore delle controricorrenti in questa sede ha depositato documentazione dalla quale risulta che le eccezioni stesse sono prive di fondamento. Dalla documentazione, infatti, risulta che la s.p.a. Allianz è successore della s.p.a. RAS che era parte del giudizio di appello; e che la s.p.a. Assicurazioni generali è conferitaria del ramo di responsabilità dell'INA Assitalia, che pure era parte nel giudizio di appello. Così come risulta che gli avv. m. e F. sono stati nominati procuratori speciali, per atto notarile, da parte degli amministratori delegati della s.p.a. Assicurazioni generali, con facoltà di nomina e revoca di difensori nei giudizi; e che il Dott. C.A. è dotato di procura della Allianz s.p.a. che gli consente di nominare difensori in relazione alla Gestione sinistri, davanti a tutte le Autorità giudiziarie.
Ne consegue l'infondatezza di tutte le eccezioni preliminari attinenti alla regolarità della presenza in giudizio delle due società di assicurazione controricorrenti.
Si può quindi procedere all'esame del ricorso.
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione degli artt. 230-bis, 1223, 1226, 2056, 2727 e 2729 cod. civ., oltre a motivazione contraddittoria su un punto decisivo della controversia.
Rilevano i ricorrenti che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui non ha riconosciuto il loro diritto a percepire un risarcimento del danno patrimoniale in relazione alla futura contribuzione del piccolo M. alla gestione della vita familiare. Dichiarano, in proposito, di avere allegato già nei gradi di merito la documentazione atta a dimostrare che la madre era nullatenente e che il padre gestiva un'attività di ristorazione per la quale era del tutto ragionevole prevedere, anche sulla base della prova presuntiva, che il figlio, una volta divenuto maggiorenne, avrebbe dato la sua collaborazione. Sicché era certa la diminuzione patrimoniale e la necessità di un congruo risarcimento.
1.1. Il motivo non è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni affermato che i genitori di un minore che sia morto in conseguenza di un fatto illecito sono potenzialmente titolari di un diritto al risarcimento del danno che deriva dalla lesione di un'aspettativa alla produzione di un reddito futuro; ciò in quanto può ritenersi, ragionando in astratto, che il minore, una volta divenuto maggiorenne, avrebbe in qualche misura contribuito ai redditi della famiglia.
Trattandosi, però, di un diritto non automatico, si è detto che i genitori, per dare prova della frustrazione di quell'aspettativa, hanno l'onere di allegare e dimostrare che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia. A tal fine la previsione va operata sulla base di criteri ragionevolmente probabilistici, non già in via astrattamente ipotetica, ma alla luce delle circostanze del caso concreto, conferendo rilievo alla condizione economica dei genitori sopravvissuti, alla età loro e del defunto, alla prevedibile entità del reddito di costui, dovendosi escludere che sia sufficiente la sola circostanza che il figlio deceduto avrebbe goduto di un reddito proprio (sentenze 3 maggio 2004, n. 8333, 28 agosto 2007, n. 18177, 27 aprile 2010, n. 10074, 11 maggio 2012, n. 7272); la relativa prova può essere data anche tramite presunzioni (sentenza 14 febbraio 2007, n. 3260).
Nel caso specifico la Corte d'appello, con una valutazione di merito correttamente argomentata e priva di vizi logici, ha ritenuto che, in considerazione della giovanissima età della vittima (tre anni), non fosse possibile compiere alcuna valutazione presuntiva che non corresse il rischio di essere arbitraria. Ha motivato tale decisione, ricordando che non era possibile prevedere né quali sarebbero state le inclinazioni del figlio, né la sua disponibilità ad aiutare i genitori, né, tantomeno, quale sarebbe stata la situazione di questi ultimi una volta che il figlio fosse divenuto adulto. Si tratta - come facilmente si coglie - di una valutazione squisitamente di merito sulla quale questa Corte non ha motivo di intervenire, trattandosi, appunto, di decisione argomentata correttamente.
È vero che i genitori hanno sempre dichiarato di svolgere un'attività di ristorazione (pizzeria), sostenendo che ciò poteva da solo essere sufficiente a dimostrare che il piccolo, una volta divenuto adulto, avrebbe aiutato tale attività, collaborando al menage domestico. Ma ciò non può essere sufficiente, perché la valutazione prognostica che si chiede al giudice rischierebbe davvero di diventare, in una simile ipotesi, piuttosto una profezia che non una ragionevole previsione; né si può dire che il figlio di un ristoratore sarà, per ciò stesso, ristoratore anch'egli.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione degli artt. 1223, 2056 e 2059 cod. civ., oltre a motivazione contraddittoria su più punti i decisivi e motivazione assente.
Osservano i ricorrenti che la sentenza conterrebbe due errori in ordine all'entità del risarcimento del danno relativo alla sofferenza patita dalla piccola vittima nei giorni precedenti la morte. La censura si appunta da un lato sull'omesso riconoscimento di un qualsiasi risarcimento per il periodo in cui il bambino è stato in coma, negando quindi la conseguente sofferenza; e, per il periodo antecedente il coma, il ricorso censura l'esiguità del risarcimento di Euro 9.000, stabilita senza alcuna adeguata motivazione e senza tenere conto dell'esigenza di un giusto riconoscimento anche sulla base delle tabelle prescelte, tanto più importante in quanto relativa ad una fine terribile (morte per soffocamento).
2.1. Il motivo non è fondato.
La censura, come si è visto, si articola in due diversi profili: da un lato concerne l'omessa liquidazione di una qualsiasi somma per il periodo nel quale il bambino fu in coma; dall'altro, contesta l'esiguità della somma liquidata dalla Corte d'appello per il periodo che precedette il coma.
Quanto al primo profilo, la sentenza non merita alcuna censura, avendo deciso la questione in armonia alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il c.d. danno catastrofale, che è diverso dal danno tanatologico, può essere risarcito a condizione che la vittima, compatibilmente con la situazione del momento, abbia avuto la lucida consapevolezza della fine (v. sentenze 24 marzo 2011, n. 6754, e 21 marzo 2013, n. 7126). Tale consapevolezza - che non è affatto esclusa per la tenera età della vittima, come la stessa Corte d'appello ha riconosciuto, riformando in parte la sentenza di primo grado - è comunque da escludere a partire dal momento in cui la vittima è entrata in coma, perché il sicuro stato di incoscienza esclude l'esistenza di una sofferenza giuridicamente rilevante, sicché correttamente la Corte veneziana ha escluso ogni risarcimento in relazione a quella fase.
Più delicata è, all'evidenza, l'altra questione, relativa alla concreta determinazione del quantum in relazione al periodo precedente il coma. La Corte di merito, riformando sul punto la sentenza del Tribunale, ha riconosciuto a questo titolo la somma di Euro 9.000; la difesa dei ricorrenti ha particolarmente insistito sull'esiguità di tale somma alla luce della terribile sofferenza patita dal piccolo, così come è stata descritta dalla Corte d'appello, ed ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite 11 novembre 2008, n. 26973, nella quale una liquidazione di danno disposta ad analogo titolo è stata ritenuta “palesemente inadeguata”.
Rileva questa Corte, però, che la sentenza impugnata resiste alle censure che le vengono mosse. Ed invero, è evidente che una valutazione di questo genere - che riguarda la liquidazione di un danno morale - è per sua stessa natura rimessa alla prudente valutazione del giudice di merito; ciò non significa che questi diventi padrone assoluto ed arbitrario di simile decisione, ma soltanto che la Corte di legittimità è ammessa a sindacarla in caso di evidente inadeguatezza. Ora, il confronto con la fattispecie di cui alla citata sentenza delle Sezioni Unite non è calzante; in f quella occasione, infatti, fu ritenuta incongrua una liquidazione di Euro 5.000 per la morte di un ragazzo di diciassette anni che era rimasto per circa undici ore in attesa consapevole della fine, tanto lucido da rispondere addirittura alle domande. Diverso è il caso in esame, in cui un bambino di quasi tre anni rimase per circa due ore in progressiva carenza di aria.
Questa Corte è perfettamente consapevole del fatto che non è possibile compiere una sorta di graduazione del dolore secondo una scala misurabile con criteri oggettivi; ed inorridisce alla sola idea che un dolore così tragico quale quello della perdita di un figlio possa essere al centro di una discussione economica, poiché è evidente l'incommensurabile distanza che esiste tra la sofferenza ed il risarcimento. E tuttavia i giudici sono chiamati anche a questo difficile compito, che impone loro di assumere una decisione, liquidando una somma di denaro; e, nella specie, non si ritiene che la sentenza impugnata meriti di essere cassata sotto questo profilo.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., motivazione contraddittoria su più punti decisivi e mancata adeguata considerazione delle cause della morte e dell'entità del dolore dei superstiti.
Le doglianze prospettate sono sostanzialmente due.
Da un lato si osserva che la sentenza non avrebbe tenuto conto del fatto che la morte del bambino poteva, nel caso in esame, essere evitata, sicché la sofferenza e la rabbia dei familiari per questa fine avrebbe meritato un accresciuto risarcimento, non potendo accettarsi la motivazione della Corte d'appello secondo la quale il decesso per malasanità non comporta per questo una sofferenza maggiore. Da un altro lato, poi, si censura la liquidazione del danno morale, osservando che anche il padre avrebbe avuto diritto allo stesso (accresciuto) risarcimento riconosciuto alla madre, avendo anch'egli costantemente partecipato alla sofferenza del figlio, e lamentando il carattere “irrisorio” del danno liquidato in favore della sorella.
3.1. Il motivo non è fondato.
La prima parte della censura è evidentemente da respingere. Pur con tutta la comprensibile difficoltà di accettare che la morte di un bambino di tre anni avvenga, all'interno di una struttura ospedaliera, per evidenti e provate negligenze dei sanitari della medesima, questa Corte non può avallare la pretesa dei ricorrenti secondo cui, in sostanza, la morte per malasanità meriterebbe un risarcimento maggiore. La morte è la morte, comunque la si debba affrontare; e la morte di un figlio, per di più così piccolo, si connota per l'evidente tragicità; ma non per questo può sostenersi che vada riconosciuto eo ipso un danno maggiore.
3.2. Quanto alla seconda parte della censura, non sussiste alcun vizio di motivazione nella sentenza in esame. Essa, anzi, ha fornito un'ampia e dettagliata motivazione delle ragioni per le quali ha ritenuto di liquidare alla mamma del piccolo M. una somma più alta di quella riconosciuta dalle tabelle applicate, senza che si potesse ammettere analogo risarcimento anche per il padre; ed ha dato conto anche delle ragioni per cui ha considerato corretta la liquidazione in favore della sorella, siccome rientrante nelle medie tabellari. Ha osservato la Corte d'appello che la madre “seguì costantemente la situazione e fu presente nelle poche ore in cui il bambino andò aggravandosi respirando sempre più a fatica”, sicché “il calvario del figlio divenne, con crescente progressione, ancor più doloroso per la madre”. Non si tratta, quindi, di affermare - come qualcuno potrebbe obiettare - che la madre soffre di più del padre; ma si tratta di riconoscere che il giudice di merito, con una valutazione tipicamente di sua competenza, ha ritenuto di liquidare una somma maggiore alla sola madre, dando conto con adeguata motivazione di siffatta decisione. E tale differenziazione è stata utilizzata dalla Corte d'appello, tra l'altro, per consentire di incrementare il risarcimento oltre i limiti delle tabelle assunte a parametro.
4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione degli artt. 1223, 2056 e 2059 cod. civ. e degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione, per lesione del diritto al vincolo dell'unità familiare, nonché ulteriore violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., oltre a motivazione contraddittoria su più punti decisivi della controversia.
Il ricorso - trascrivendo ampie parti del motivo di appello che aveva interessato lo stesso profilo - lamenta che l'impugnata sentenza non abbia riconosciuto alcunché a titolo di lesione del c.d. danno esistenziale. Si rammenta, al riguardo, che la lesione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale ha sicura copertura costituzionale, sicché non riconoscere un ulteriore risarcimento, in aggiunta a quello liquidato per il danno morale, rappresenterebbe una lesione di tutte le disposizioni sopra richiamate. L'allegazione dell'esistenza di tale vincolo, unito ai criteri presuntivi ed alle massime di comune esperienza, avrebbe dovuto indurre alla liquidazione anche di detta voce di danno.
4.1. Il motivo non è fondato.
4.2. La sentenza impugnata, infatti, con una motivazione bene argomentata e, in un certo senso, anticipatrice di quelli che sarebbero stati i successivi sviluppi della giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che non è escluso che si debba risarcire un danno ulteriore rispetto a quello morale e a quello biologico, ma ha chiarito che ciò implica la determinazione di un danno che superi la normale sofferenza derivante da un evento come quello di cui si discute nell'odierno giudizio. Ha osservato la Corte d'appello che non è sufficiente “l'affermazione che il decesso di un congiunto abbia determinato uno sconvolgimento nella vita familiare, che costituisce normale conseguenza dolorosa e concreta di simile evento luttuoso”; è invece necessario “che dall'evento sia sorto un pregiudizio diverso e per c.d. maggiore rispetto alla normalità e soprattutto che dello stesso non ci si limiti a darne generica qualificazione, ma se indichi la natura e se ne dia la prova”; prova che, nella specie, non era stata data.
4.3. È singolare osservare come questa motivazione, benché precedente, si ponga in linea non solo con la nota sentenza delle Sezioni Unite 11 novembre 2008, n. 26972, ma anche con i successivi e più recenti sviluppi della giurisprudenza di questa Corte sull'argomento (v. le sentenze 20 novembre 2012, n. 20292, 22 agosto 2013, n. 19402, e 23 gennaio 2014, n. 1361). Nelle pronunce in ultimo richiamate - alle quali la sentenza odierna intende dare continuità - si è ribadito che il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore (interiore e un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche "vuoti" risarcitori e, in particolare, per il danno da lesione del rapporto parentale, deve accertare, con onere della prova a carico dei familiari della persona deceduta, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse.
La sentenza impugnata ha fatto buon governo di questi principi, precisando, come si è detto, che era mancata la prova di simile sconvolgimento della vita familiare. Ed anche il ricorso, in definitiva, pone critiche che, su questo punto, non superano la soglia di una generica contestazione.
Nessuna delle prospettate violazioni di legge, dunque, è ravvisabile nella sentenza in esame in ordine al danno da rottura delle relazioni familiari.
5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia costituito dalla individuazione della tabella per la liquidazione dei danni morali.
Rilevano i ricorrenti che la liquidazione del danno morale sulla base delle tabelle in uso nel Triveneto, senza fornire alcuna motivazione circa le tabelle adottate dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Roma, rappresenta un vizio di motivazione, non essendo tollerabile che “la stessa morte a Milano venga pagata 200.000 Euro ed a Venezia 100.000”. Ciò avrebbe dovuto imporre alla Corte di dare conto con maggiore ampiezza delle tabelle prescelte, compiendo anche i dovuti confronti con le altre tabelle sopra indicate, alle quali viene ormai riconosciuta una valenza generale.
5.1. Il motivo non è fondato.
Si rileva, innanzitutto, che la censura è posta in termini alquanto generici - non è tollerabile, si dice, che “la stessa morte a Milano venga pagata 200.000 Euro ed a Venezia 100.000” - poiché non specifica in modo adeguato quale sia la vera differenza di valore tra le tabelle e non indica, neppure in via approssimativa, quale sarebbe stata la liquidazione congrua secondo le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano. Il che è tanto più significativo ove si pensi che la Corte d'appello ha liquidato in favore della ricorrente S.I. una somma volutamente maggiore rispetto ai massimi previsti dalle tabelle del Triveneto che i giudici veneziani hanno dichiarato di applicare.
Ma non è tutto. Secondo la nota sentenza 7 giugno 2011, n. 12408, di questa Corte, peraltro pronunciata in epoca successiva rispetto alla sentenza oggi in esame, il criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo già ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce quell'uniformità di trattamento che è un indubbio obiettivo di uguaglianza sostanziale alla quale si deve mirare in sede di liquidazione del danno alla persona. In quella pronuncia, peraltro, si è anche riconosciuto che l'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito.
L'odierno ricorso, oltre a proporre sul punto una censura di vizio di motivazione, neppure prospetta che la questione circa l'applicazione delle tabelle sia stata avanzata davanti al giudice di merito e dal medesimo disattesa. Ne consegue, quindi, che la censura non può trovare spazio per la prima volta in sede di legittimità.
6. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
In considerazione, peraltro, della tragicità dell'evento e della complessità e delicatezza delle questioni giuridiche trattate, la Corte stima equo disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti.
Avv. Antonino Sugamele

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