Geometra non provvede a pagare la quota di iscrizione all’albo: sospeso.-
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 dicembre 2013 – 18 febbraio 2014, n. 3807
Presidente Triola – Relatore Nuzzo
Svolgimento del processo
Con provvedimento del 3.10.2012 il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati rigettava il ricorso in riassunzione per l'annullamento delle delibere consiliari e relative comunicazioni (n. 15 del 25.7.2003-4 agosto 2003 e 20 febbraio 2003-30 marzo 2009), riguardanti il provvedimento adottato dal Collegio Geometri della Provincia di Bergamo il 4 agosto 2003, relativo alla irrogazione, a carico del R., della sanzione disciplinare della sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della libera professione, ai sensi dell'art. 2 L. 536/1949, per mancato pagamento delle quote di iscrizione all'albo. Tale ricorso in riassunzione veniva proposto a seguito di sentenza della Corte di Cassazione che aveva annullato con rinvio la decisione 16.12.2009 del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati con cui era stato dichiarato irricevibile, per tardività, il ricorso del R. avverso la deliberazione del Collegio dei Geometri 20.2.2009, che aveva disposto la rinotifica del provvedimento di sospensione 25.7.2003 con contestuale conferma della sospensione del R. dall'albo professionale.
Il Consiglio dell'Ordine escludeva che la notificazione congiunta di entrambe le deliberazioni del 25.7.2003 e 20.2.2009 riguardasse due distinti provvedimenti di sospensione, posto che la successiva deliberazione del 20.2.2009 aveva per oggetto "unicamente la rinotificazione della precedente deliberazione sanzionatoria ed una portata meramente confermativa della stessa.
Osservava, poi, che dal 2001, anno in cui il R. aveva iniziato a rendersi moroso, non era stata apportata alcuna variazione alla quota di iscrizione all'albo professionale sicché, avendo il R. provveduto al versamento, negli anni precedenti, di un uguale importo della quota, doveva ritenersi preclusa la denuncia del vizio sulla quantificazione della quota stessa da parte del Collegio dei Geometri. Rilevava, infine, l'inammissibilità del motivo di ricorso, concernente la intervenuta assoluzione del R. da abusivo esercizio della professione per mancata conoscenza delle delibere di sospensione e cancellazione, trattandosi di censura introdotta dal R. solo in sede di riassunzione del giudizio da rinvio della Cassazione e trattandosi, comunque, di una statuizione penale estranea alla legittimità della irrogazione di sanzione disciplinare per mancato pagamento delle quote di iscrizione all'albo professionale. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il R., ex art. 15 u.co. R.D. n. 274/1929 ed art. 111 Cost., formulando quattro motivi.
Resiste con controricorso e successiva memoria il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo.
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 co. 2 della L. 3 agosto 1949 n. 536 in quanto, sia col primo provvedimento disciplinare del 2003 che con quello successivo del 2009 era stato disatteso il disposto degli artt. 11 e 12 del R.D. 11.2.1924 n. 274;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 12 co. 2,3,4 e 5 del R.D. n. 274/1929, posto che l'incolpato non era stato mai stato ascoltato né mai convocato dal Presidente del Collegio bergamasco e non aveva potuto, quindi, presentare le proprie giustificazioni;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 co. 3 e 15 co. 1 del R.D. n. 274/1929, stante l'omessa notificazione del provvedimento di sospensione del 4.5 agosto 2003; ne conseguiva che il provvedimento del 2009 non costituiva una mera rinotificazione di quello precedente, ma un nuovo provvedimento "preceduto dal procedimento disciplinare, completamente omesso nella fattispecie";
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 co. 2 e 3 del decreto luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382; in particolare, non sussistendo il potere del Collegio di pretendere la quota di iscrizione all'albo in quanto eccessiva rispetto ai parameri indicati dall'art. 7 cit., non poteva il Consiglio dell'ordine imporre la prestazione o determinarne la misura.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è inammissibile poiché si risolve in una generica doglianza di inosservanza delle forme del procedimento disciplinare senza precisarne la consistenza; difetta sul punto il contenuto minimo di specificazione della censura, come desumibile da quanto esposto a pg. 9 del ricorso.
In ordine agli altri motivi occorre premettere che nel giudizio di cassazione costituisce oggetto del ricorso la pronuncia del Consiglio nazionale e non quella del Consiglio del Collegio dei geometri; va aggiunto, con riferimento alla seconda censura, che le asserite violazioni concernenti il procedimento e la decisione innanzi al Consiglio locale, sono dedotte genericamente, senza che sia indicato e precisato se esse abbiano costituito oggetto di impugnazione davanti al Collegio nazionale. Tale rilievo vale anche per il terzo motivo.
Quanto al quarto motivo afferma il ricorrente (V. pag. 12 ricorso) di contestare "in questa sede" la correttezza della determinazione della quota di iscrizione all'albo professionale, evidenziando, quindi, egli stesso la novità e la conseguente inammissibilità della censura.
Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 2.200,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
20-02-2014 22:51
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