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Sentenza

Danneggiamento antenna radar in base militare. Quasi flagranza di reato. Legittimi gli arresti domiciliari.
Danneggiamento antenna radar in base militare. Quasi flagranza di reato. Legittimi gli arresti domiciliari.
Cassazione penale  sez. VI 14/01/2014 ( ud. 14/01/2014 , dep.30/01/2014 ) 
Numero:    4404
                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE SESTA PENALE                         
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. GARRIBBA         Tito    -  Presidente   -                     
    Dott. SERPICO          F. -  rel. Consigliere  -                     
    Dott. DI STEFANO       Pierlui -  Consigliere  -                     
    Dott. VILLONI          Orlando -  Consigliere  -                     
    Dott. PATERNO' RADDUSA Benedet -  Consigliere  -                     
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso proposto da: 
    PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE; 
    nei confronti di: 
                 V.S. N. IL (OMISSIS); 
                 A.N. N. IL (OMISSIS); 
    avverso  l'ordinanza n. 1126/2013 GIP TRIBUNALE di  CALTAGIRONE,  del 
    24/04/2013; 
    sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO; 
    lette  le  conclusioni  del  PG in sede intese  all'annullamento  con 
    rinvio dell'ordinanza impugnata. 
                     


    Fatto
    RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

    Sulla richiesta del PM presso il Tribunale di Caltagirone di convalida dell'arresto di V.S. ed A.N. eseguito il 22-4-2013 per i reati loro in concorso ascritti di resistenza e lesioni aggravate a pp.uu., danneggiamento pluriaggravato ed ingresso arbitrario in luoghi di interesse militare, il GIP del predetto Tribunale, con ordinanza in data 24.04.2013, non convalidava detti arresti, con conseguente immediata liberazione degli arrestati, ritenendo insussistenti i gravi indizi in ordine ai reati di resistenza e lesioni aggravate a pp.uu., unici titoli a legittimare l'applicazione di misure cautelari, mentre, in relazione agli altri reati di danneggiamento da ritenersi, peraltro, in forma semplice e non aggravate e di introduzione abusiva ex art. 682 c.p., le misure cautelari non erano ammesse.

    Avverso la decisione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone proponeva ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame violazione di legge, segnatamente riferibile all'art. 382 c.p.p. in punto di sussistenza della flagranza o quasi flagranza dei reati di resistenza e lesioni aggravate a pp.uu. ed all'art. 381 c.p.p., lett. h) in relazione al reato di danneggiamento, pacifica risultado in fatto la contestata aggravante ex art. 625 c.p., n. 2 erroneamente esclusa dal GIP, fermo restando che, in ogni caso, nelle ipotesi di arresto facoltativo si procede all'arresto in flagranza allorchè, come nella specie, risulti la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto attribuitogli, concludendo perchè questa Corte dichiarasse la legittimità dell'arresto dei predetti indagati compiuto il 22-4-013 dal PS di Niscemi. Il PG in sede, con requisitoria scritta in atti, ha concluso per la legittimità degli arresti con relativo annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio in punto di flagranza e di sussistenza dei reato di danneggiamento aggravato legittimante l'arresto ancorchè facoltativo in flagranza. Il ricorso è fondato e va accolto in via assorbente quanto alle ragioni della piena legittimità dell'arresto del V. e dell' A. eseguito da agenti di PS di Niscemi in data 22-4-2013, con conseguente dichiarazione formale di tale legittimità, come da dispositivo che segue, previo annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

    Ed invero, emerge dalle risultanze acquisite in atti che, nella specie, opera utilmente la sussistenza di circostanze temporo-modali disegnanti di certo la figura di "quasi flagranza" dei reati di resistenza e lesioni aggravate a pp.uu., posto che, come risulta inequivocamente dal relativo verbale di arresto di cui non vi è motivo di dubitare quanto a piena attendibilità anche in fatto dell'intera vicenda, che i due soggetti erano personaggi oggetto della ricerca da parte degli agenti, immediatamente posta in essere dai verbalizzanti senza soluzione effettiva e sostanziale di continuità rispetto al momento "storico" delle condotte integranti detti reati riferibili rispettivamente agli arrestati, non appena i predetti erano usciti dall'area attinente la base militare, ove erano subito dopo i fatti penetrati. Pacifica, inoltre, quanto alla posizione del V., la facoltatività dell'arresto per il reato ex art. 635 c.p., comma 2, n. 2 in rel.ne all'art. 625 c.p., n. 7, posto che l'oggetto del danneggiamento (antenna radar in base militare) è, per intuibili ragioni funzionali e logiche, cosa destinata a pubblica difesa con la conseguente corretta contestazione dell'aggravante, erroneamente ed immotivatamente esclusa dal GIP del Tribunale di Caltagirone nel provvedimento impugnato.
    PQM
    P.Q.M.

    Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara legittimi gli arresti eseguiti.

    Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014.

    Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2014
Avv. Antonino Sugamele

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