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Sentenza

Condominio: rottura tubazioni. Inappellabilità della sentenza del Giudice di Pace, pronunziata in materia suscettibile del solo ricorso in sede di legittimità.
Condominio: rottura tubazioni. Inappellabilità della sentenza del Giudice di Pace, pronunziata in materia suscettibile del solo ricorso in sede di legittimità.
Cassazione civile  sez. VI   
Data:
    11/12/2013 ( ud. 19/03/2013 , dep.11/12/2013 ) 
Numero:
    27630

 

    Intestazione

                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE SESTA CIVILE                         
                               SOTTOSEZIONE 2                            
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. SETTIMJ   Giovanni                            -  Presidente   -
    Dott. PICCIALLI Luigi                               -  Consigliere  -
    Dott. BIANCHINI Bruno                          -  rel. Consigliere  -
    Dott. MANNA     Felice                              -  Consigliere  -
    Dott. FALASCHI  Milena                              -  Consigliere  -
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         ordinanza                                       
    sul ricorso iscritto al n.r.g. 17243/11 proposto da: 
                   S.F.  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Menicacci 
    Stefano, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in  Roma, 
    via Crescenzio n. 20, giusta procura a margine del ricorso; 
                                                           - ricorrente - 
                                   contro 
    Condominio "(OMISSIS)", in (OMISSIS)  (c.f. 
    (OMISSIS))  in persona del suo amministratore  in  carica,  Geom. 
            C.M.; rappresentato e difeso dall'avv. Quacquaro  Emanuele; 
    elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Leonardo  Lerner 
    in Roma, via Pasubio n. 4; 
                                                     - controricorrente - 
    avverso la sentenza n. 8490/2011 del Tribunale di Roma, depositata il 
    27 marzo 2011 e non notificata. 
                     


    Fatto
    IN FATTO

    1 - S.F. citò innanzi al Giudice di Pace di Roma il Condominio (OMISSIS) per sentirlo condannare al risarcimento dei danni cagionati all'appartamento di esso attore per la rottura di tubazioni d'acqua condominiali. Il Condominio si costituì eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'adito giudice, indicando quella del Giudice di Pace di Rapallo, quale foro esclusivo à sensi dell'art. 23 c.p.c.. Tale eccezione venne ritenuta fondata con sentenza pronunziata n. 32349/2008 che fu sottoposta ad appello dallo S. il quale fece valere in tal modo: a - la carenza dell'indicazione dei fori alternativi previsti dall'art. 20 c.p.c.; b - la non applicabilità alla fattispecie - trattandosi di causa di risarcimento dei danni da illecito - del criterio di collegamento a base dell'art. 23 c.p.c.; e - nel merito, la fondatezza della pretesa, in ragione della dichiarazione ammissiva di responsabilità dell'amministratore del Condominio contenuta in una lettere spedita, prima del giudizio, alla compagnia assicuratrice dell'ente di gestione.

    2 - Il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile il gravame dello S., così accogliendo l'eccezione - sollevata dal Condominio - di inappellabilità della sentenza del Giudice di Pace, pronunziata in materia suscettibile del solo ricorso in sede di legittimità, a mente del disposto dell'art. 339 c.p.c.: ciò, in quanto rilevò che il valore dei danni materiali era stato esposto in Euro 441,00 e ritenne che parte appellante non avesse dimostrato che gli altri pregiudizi, di natura non patrimoniale, avessero un valore tale che, aggiunto al primo, facesse superare la "soglia" del giudizio necessario di equità à sensi del combinato disposto dell'art. 339 c.p.c., comma 3 e dell'art. 113 c.p.c., comma 2. Il Tribunale dichiarò altresì estinto il giudizio in quanto non tempestivamente riassunto innanzi al giudice indicato come competente.

    3 - Per la cassazione di tale decisione lo S. ha proposto ricorso sulla base di un unico pur se articolato motivo; il Condominio ha resistito con controricorso.

    4 - Assegnata la causa al Consigliere designato in sede di valutazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c., è stata depositata relazione - notificata alle parti e comunicata al P.M. - con la quale si sono innanzi tutto ritenute infondate le due eccezioni pregiudiziali contenute nel controricorso, conducenti entrambe all'inammissibilità dello stesso e relative: a - alla carenza di data sia sulla procura marginale sia sul ricorso; b - alla omessa indicazione della sentenza impugnata in sede di legittimità nel corpo della procura stessa, osservandosi in contrario che costituisce principio consolidato in sede di legittimità quello, a mente del quale il mandato al difensore, incorporandosi nell'atto a cui pertiene ne viene integrato in termini sia di specialità di procura sia di anteriorità rispetto alla notifica e posteriorità rispetto alla sentenza impugnata (cfr., sul primo aspetto: Cass. Sez. 2 n. 3602/2012; Cass. Sez. L n. 15692/2009; Cass. Sez. 3 n. 26504/2009;

    Cass. Sez. L. n. 10539/2007; sul secondo: Cass. Sez. 1 n. 1496/2007).

    5 - Esaminando poi il primo motivo di ricorso - nel quale parte ricorrente aveva dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 43, 46, 50, 339 e 14 c.p.c. assumendo, da un lato, che il valore della controversia doveva giudicarsi dalla domanda e che in essa, il valore del risarcimento dovuto veniva indicato nel limite della competenza ordinaria del Giudice di Pace; dall'altro che, pur ammessa la restrizione della domanda al di sotto del limite della pronunzia secondo diritto (Euro 1.100,00) tuttavia l'appello sarebbe stato ammissibile per effetto della riserva contenuta nell'art. 339 c.p.c., comma 3 per i gravami diretti a far valere violazioni delle norme sul procedimento; in cui infine si era evidenziato che comunque sarebbe stata errata la pronunzia di estinzione in quanto la proposizione di appello sulla declinatoria della sola competenza avrebbe determinato la sospensione dei termini per la riassunzione - il relatore ha espresso il convincimento della fondatezza del mezzo.

    6 - A tale approdo il relatore è pervenuto negando innanzi tutto che nella fattispecie parte ricorrente avesse limitato la propria pretesa risarcitoria al quantum conoscibile nel giudizio necessario di equità, atteso che dal tenore dell'atto di citazione - che costituisce il principale parametro di valutazione del valore della domanda - riportato nel ricorso, sarebbe apparso evidente che la causa (mediante il richiamo al limite di valore della competenza del Giudice di Pace pari ad Euro 2.500,00) non poteva che essere ricondotta a valori superiori a quelli che avrebbero imposto il giudizio di equità, tanto più che la genericità della quantificazione dei danni subiti - per tale ragione oggetto di censura di nullità da parte del Condominio - era da ricondurre alla natura di accertamento dell'an debeatur che si andava a chiedere al giudice del merito: in questa prospettiva erano parsi irrilevanti i richiami al valore della causa esposto ai fini del contributo unificato, avendo quest'ultima indicazione finalità diversa da quelle definitorie della competenza.

    6 - b - Sulla base di tali premesse il relatore ha ritenuto che il ricorso in sede di legittimità dovesse essere valutato - in forza del principio di conversione del mezzo di impugnazione formalmente esperito in quello effettivamente esperibile e considerata la tempestività della prima impugnazione - come regolamento necessario di competenza, in quanto la sentenza di appello avrebbe deciso sostanzialmente ed esclusivamente sulla denegata competenza, (richiamando in merito l'arresto di Cass. Sez. 3 n. 11300/2011) e che lo stesso dovesse essere accolto in quanto, esaminando la decisione del Giudice di Pace - che quella competenza aveva negato - se ne sarebbe apprezzata la infondatezza, non reputandosi applicabile il foro esclusivo di cui all'art. 23 c.p.c. ad una fattispecie in cui non si controverteva sull'uso o della titolarità dei beni comuni o delle obbligazioni ad essi conseguenti quanto piuttosto sulla lesione al diritto di proprietà del singolo condomino.

    7 - In relazione si è peraltro osservato che il condominio convenuto non avrebbe specificato la ritenuta competenza territoriale del giudice tenendo conto dei due criteri concorrenti dei forum commissi delicti ((OMISSIS)) e del forum destinatele solutionis facendo invece ricorso, come appena sopra ricordato, ad un terzo criterio, del tutto errato, con la conseguenza che l'eccezione di incompetenza avrebbe dovuto essere giudicata inammissibile, come sostenuto dallo S. nel suo appello.

    8 - Ritiene il Collegio di non poter seguire l'iter argomentativo della suesposta relazione in quanto à mente dell'art. 23 c.p.c. tutte le cause tra condomini sono di competenza del giudice del luogo ove trovasi l'immobile condominiale (v. Cass. SS.UU. n. 20076/2006 cui adde: Cass. 11008/2011) ed in quanto, nella fattispecie, si controverteva appunto in merito alle obbligazioni conseguenti ai beni comuni, dal momento che la res litigiosa riguardava le obbligazioni risarcitorie derivanti dai loro vizi; la competenza per valore poi si determina a mente della somma richiesta a titolo di risarcimento;

    quanto poi alla dedotta violazione delle norme sul procedimento, la mancata riproduzione del contenuto dell'appello rende la relativa censura insuscettibile di scrutinio per difetto del requisito di specificità del motivo.

    9 - Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
    PQM
    P.Q.M.

    LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi.

    Ai sensi dell'art. 132 c.p.c., comma 3, sottoscrive la presente ordinanza il cons. Luigi Piccialli, in quanto giudice anziano del Collegio, essendo deceduto, nelle more tra la deliberazione e la sottoscrizione, il Presidente dr. Giovanni Settimj.

    Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta della Suprema Corte di Cassazione, il 19 marzo 2013.

    Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2013
Avv. Antonino Sugamele

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