Bancarotta: la vendita di merce sottocosto integra il reato di bancarotta fraudolenta e non l'potesi meno grave della bancarotta semplice.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 18 aprile – 7 luglio 2014, n. 29569
Presidente Marasca – Relatore Vessichelli
Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione A.S. , avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 4 aprile 2013, con la quale è stata confermata quella di primo grado (del 2009), di condanna in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, aggravata dalla rilevante entità del danno cagionato.
L'imputato è stato ritenuto responsabile, nella qualità di socio accomandatario della società in accomandita semplice Agorov Graniti di A.S. & c, dichiarata fallita il (omissis) , di avere distratto la somma ricavata dalla vendita della merce, per complessive L. 620.675.000.
Deduce la erronea applicazione dell'articolo 217 legge fallimentare.
Sostiene che, alla luce della tesi difensiva, asseverata anche dal curatore, secondo la quale esso imputato aveva dovuto vendere la merce sottocosto per tentare di sanare passività determinate dalla scarsa esperienza commerciale, il giudice del merito avrebbe dovuto inquadrare i fatti nell'ipotesi di cui all'articolo 217 n. 3 legge fallimentare che prevede e punisce, anche a titolo di colpa, il ricorso sistematico alle svendite per tacitare i creditori.
Il ricorso è inammissibile.
L'impugnante reitera un motivo di doglianza già sottoposto al giudice dell'appello e da questi affrontato e risolto con argomentazioni complete e razionali alle quali il ricorrente nulla aggiunge.
Il giudice del merito ha accertato, sulla base della relazione del curatore, che l'imputato ha venduto la merce presente in magazzino per una somma che si è aggirata intorno ai 620 milioni di lire e che non è stata rinvenuta nelle casse della società.
Tanto è sufficiente a giustificare l'affermazione dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, costituendo valida presunzione di distrazione il fatto che l'imprenditore non abbia giustificato in quale modo beni appartenenti al patrimonio della società e non più rinvenuti, sarebbero stati, invece, utilizzati secondo l'interesse della stessa società.
La tesi dell'imputato, secondo cui le predette vendite sottocosto sarebbero state giustificate dalla necessità di tacitare alcuni creditori particolarmente pressanti, oltre ad adombrare, semmai, l'ipotesi di bancarotta preferenziale e non quella di bancarotta semplice, è stata comunque valutata dal giudice del merito, il quale la ha qualificata come del tutto indimostrata.
Quanto infine alla richiesta di derubricazione dei fatti ai sensi dell'articolo 217 legge fallimentare, la Corte territoriale ha ricordato, per condividerlo appieno, il principio già affermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non ricorre l'ipotesi di bancarotta semplice integrata da operazioni gravemente imprudenti poste in essere dall'imprenditore, ma quella più grave della bancarotta fraudolenta, nel caso di sistematica e preordinata vendita sotto costo, o comunque in perdita, di beni aziendali. Invero, anche le operazioni manifestamente imprudenti, di cui al n. 3 dell'art. 217 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, devono presentare, in astratto, un elemento di razionalità nell'ottica delle esigenze dell'impresa, cosicché il risultato negativo sia frutto di un mero e riscontrabile errore di valutazione (Sez. 5, Sentenza n. 2876 del 10/06/1998, Rv. 212608; conformi: N. 5850 del 1979 Rv. 142346; Sez. 5, Sentenza n. 47040 del 19/10/2011 Ud. (dep. 20/12/2011) Rv. 251218). Ebbene, nella sentenza impugnata, è stato dato atto della assoluta incoerenza, rispetto alle finalità della società, delle ripetute vendite sotto costo dei beni aziendali, con la conseguenza che stato escluso in punto di fatto l'errore di valutazione che, solo, avrebbe giustificato l'inquadramento dei fatti a titolo colposo. Ed anche tale motivazione sfugge alle dirette censure del ricorrente, il quale si limita a contrapporre ad essa soltanto circostanze di fatto non apprezzabili in sede di legittimità.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 1.000,00.
09-07-2014 00:32
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