Alle Sezioni Unite e' stata rimessa la questione sulla differenza tra garanzia propria e garanzia impropria.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza interlocutoria 15 maggio – 23 luglio 2014, n. 16780
Presidente Berruti – Relatore Carleo
Fatto e diritto
Ritenuto che, con citazione notificata in data 5.3.2003, B.S. e F.P. convenivano in giudizio la Co.Gen.Ser S.c.r.l. deducendo che, in occasione di un trasloco commissionato alla convenuta nel gennaio 2002, il loro mobilio aveva subito danni, risarciti solo parzialmente dalla compagnia assicuratrice dei danneggianti, prima del giudizio, e chiedendo il risarcimento del maggior danno subito;
ritenuto che, in esito al giudizio, in cui la convenuta si costituiva e chiamava in garanzia la società Cattolica Assicurazioni, il G.d.P. di Bologna dichiarava l'inadempimento della convenuta condannandola, - e per essa la Cattolica Assicurazioni -, al pagamento di Euro 1.420,80 oltre interessi legali, nonché alla refusione delle spese processuali;
ritenuto che, a seguito dell'appello, in via principale, da parte della Cattolica, ed in via incidentale, da parte della Cooperativa, il Tribunale di Bologna con sentenza depositata in data 24 settembre 2007, in parziale riforma della sentenza impugnata, revocava la condanna nei confronti della compagnia assicurativa e compensava le spese;
ritenuto che la Cooperativa La Generale Servizi ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi e che il B. e la F. si sono difesi con controricorso;
ritenuto che con l'ultima doglianza, articolata sotto il profilo della errata applicazione degli artt.102, 336 cpc e 1917 cc, la ricorrente, premesso che tra l'azione principale e quella di chiamata in garanzia vi fosse un vincolo di inscindibilità ed interdipendenza, ha dedotto che il giudice di Appello, revocata la condanna nei confronti della compagnia assicuratrice, avrebbe dovuto revocare anche la condanna della garantita, pur in mancanza di una sua specifica impugnazione; ritenuto che la censura esposta si richiama all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, "con riferimento alla posizione dell'assicuratore della responsabilità civile (fuori dell'ambito dell'assicurazione obbligatoria), quale è configurata dall'art. 1917 cod. civ., ricorre una ipotesi di garanzia propria, atteso che il nesso tra la domanda principale del danneggiato e la domanda di garanzia dell'assicurato verso l'assicuratore è riconosciuto sia dalla previsione espressa della possibilità di chiamare in causa l'assicuratore sia dallo stesso regime dei rapporti tra i tre soggetti contenuto nell'art. 1917, secondo comma, cod. civ.. Infatti, nelle ipotesi in cui sia unico il fatto generatore della responsabilità come prospettata tanto con l'azione principale che con la domanda di garanzia, anche se le ipotizzate responsabilità traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diverse, si versa in un caso di garanzia propria che ricorre solo ove il collegamento tra la posizione sostanziale vantata dall'attore e quella del terzo chiamato in garanzia sia previsto dalla legge disciplinatrice del rapporto". (Sez. Un. n.13968/04, conforme Cass. n. 25581/2011);
ritenuto che siffatto principio incontra, nella giurisprudenza di legittimità, numerose eccezioni, essendosi statuito, in senso contrario, che la chiamata in causa dell'assicuratore della responsabilità civile, da parte dell'assicurato convenuto dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma quarto, c.c., costituisca invece l'ipotesi archetipica di chiamata in garanzia impropria, con la conseguenza, ai fini dell'estensione soggettiva del giudicato - questione che rileva nella vicenda processuale in esame - che se nel giudizio di appello l'assicuratore impugna la responsabilità del proprio assicurato, ma altrettanto non fa quest'ultimo, l'accoglimento dell'appello del primo non si estende all'altro (ex multis Cass. n. 10919//2011; n. 6896//2008, n. 14813/2006; n. 5671/2005, n. 9136/1997). Infatti, mancando da parte del convenuto rimasto soccombente l'impugnazione della pronuncia sulla causa principale, il giudicato che si forma sulla stessa non estende i suoi effetti al chiamato in garanzia impropria in ordine al rapporto con il chiamante, ed il chiamato può impugnare la statuizione sul rapporto principale solo nell'ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che la decisione può avere su di esso, senza che si verifichi alcuna estensione soggettiva a beneficio dell'assicurato (Cass. n. 1680/2012, n. 2757/2010, n. 13684/06, n. 1077/2003);
ritenuto peraltro che, se anche si volesse aderire al principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite n.13968/04, resta da chiedersi se a tal fine, in relazione alla fattispecie normativa prevista dall'art.1917 cc, possano ritenersi sufficienti la possibile chiamata in causa dell'assicuratore, da parte dell'assicurato (ultimo comma), ed il fatto che l'assicuratore abbia la facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta ovvero l'obbligo di pagamento su richiesta dell'assicurato, per ritenere sussistente un collegamento sostanziale tra la posizione dell'attore e dell'assicuratore, così da ritenere configurabile un'ipotesi di garanzia propria, laddove il legislatore del 1917 cc non prevede invece un collegamento diretto ed immediato tra assicuratore e terzo danneggiato, che non passi necessariamente attraverso l'indispensabile intermediazione e la volontà favorevole dell'assicurato, al quale soltanto, secondo la previsione legislativa, sembra rimessa la facoltà di stabilire un rapporto tra assicuratore e terzo, così da giustificare l'inscindibilità delle cause;
ritenuto peraltro che, con recente decisione, le stesse Sezioni Unite hanno statuito che "ai fini dell'applicazione dell'art. 6.2 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804 - il quale prevede che, qualora sia proposta un'azione di garanzia o una chiamata di un terzo nel processo, il convenuto può essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempreché questa ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo - è irrilevante la distinzione tra garanzia propria e impropria. "(Sez.Un. n. 8404/2012); ritenuto che la decisione appena richiamata sembra indicare uno specifico indirizzo, ancorché riferito alla soluzione della sola questione di giurisdizione, che tuttavia svaluta la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria, con possibili ricadute sulla struttura del processo e sui diritti processuali dei partecipi al rapporto sostanziale;
ritenuto che non possa spettare alla sezione ordinaria di stabilire se siffatta distinzione possa tuttavia rilevare anche ove si tratti di rapporto sorto e concluso all'interno del territorio nazione, e dunque spettante alla giurisdizione nazionale, giacché un eventuale revirement sul punto, pur limitato ai rapporti soggetti, nel senso indicato, alla giurisdizione domestica, non potrebbe che essere operato dalle Sezioni Unite.
P.Q.M.
ai sensi dell'art. 374 co. 3 cpc, la Corte rimette la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
27-07-2014 18:32
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