Violenza sessuale o rapporto sessuale consenziente?
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 marzo – 18 giugno 2013, n. 26446
Presidente Teresi – Relatore Marini
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 27/11/2012 il Tribunale di Roma ha annullato l'ordinanza del 6/11/2012 del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino che aveva applicato al sig. D. la misura degli arresti presso il domicilio in relazione al reato previsto dall'art. 609-bis cod. pen..
Il Tribunale osserva come il quadro indiziario risulti confuso e non consenta di giungere ad una prognosi di probabile affermazione di responsabilità; muovendo dal tenore del lungo scambio di messaggi telematici che la persona offesa e l'indagato si sono inviati poche ore prima dell'incontro che avrebbe dato occasione alla violenza sessuale, il Tribunale considera che il luogo dell'appuntamento non appare consono a una conversazione di mero chiarimento e che la condotta tenuta dalla persona offesa dopo l'incontro appare poco compatibile con la violenza sessuale subita da una giovane al primo rapporto sessuale, a ciò aggiungendosi l'assenza di qualsiasi segno fisico che dia conto della violenza subita con le modalità riferite.
Rileva, infine, il Tribunale che le dichiarazioni rese dal teste A. in sede di indagini difensive, e mai riferite in precedenza, meritano un'attenta valutazione critica e concorrono a delineare un quadro complessivo che si presta a plurime conclusioni, così difettando i presupposti per l'applicazione di misura cautelare.
2. Avverso tale conclusione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino propone ricorso lamentando l'esistenza di motivazione contraddittoria ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen..
Ritiene il ricorrente che il Tribunale abbia: a) offerto una interpretazione illogica ed errata del contenuto dello scambio telematico avuto dalla persona offesa con l'indagato ed erroneamente ritenuto l'assenza di ecchimosi o lesioni incompatibile col racconto della stessa persona offesa; b) valutato erroneamente le dichiarazioni della ragazza con riferimento alle ragioni per cui ha atteso quasi due settimane prima di denunciare l'accaduto; c) commesso un grave errore di persona, e dunque radicalmente errato la valutazione delle dichiarazioni, allorché non rileva che il sig. A. sentito in corso di indagini difensive è altro rispetto al sig. A. sentito dagli inquirenti; d) errata la valutazione delle premesse e delle caratteristiche dell'incontro tra i due protagonisti; e) omesso del tutto la valutazione delle decisive dichiarazioni rese dal fidanzato e dalla sorella della persona offesa.
3. Con memoria depositata in udienza la difesa del sig. D. offre un'attenta ricostruzione dei fatti (a partire dal numero elevatissimo di messaggi sms scambiati fra i due protagonisti); fra gli argomenti proposti e ripresi e sviluppati in sede di discussione, devono essere richiamate le contraddizioni asseritamente esistenti fra i fatti e le dichiarazioni della persona offesa, la delicatezza del tema della permanenza del consenso in corso di rapporto, la non decisività dell'errore di persona fra S. e A.D. .
Considerato in diritto
1. Osserva la Corte che la difesa dell'indagato prospetta, in estrema sintesi, l'ipotesi che la persona offesa abbia avuto con l'indagato un rapporto consensuale e che la sua reazione successiva derivi dalla presa di coscienza dell'assenza di precauzioni e dal relativo timore di conseguenze non desiderate, come dimostrerebbe l'attenzione per la prescrizione della cd. "pillola del giorno dopo".
Osserva, poi, che il Tribunale ha fatto proprie le perplessità dell'indagato e ravvisato l'assenza di elementi che supportino la piena credibilità del racconto della giovane.
2. La Corte ritiene che la motivazione dell'ordinanza impugnata presenti profili di incoerenza che ne impongono l'annullamento.
2.1 In primo luogo non appare affatto irrilevante, come invece suggerisce la difesa dell'indagato, la circostanza che il Tribunale abbia confuso le dichiarazioni dei sigg. S. e A.D. . È sufficiente esaminare la prima pagina dell'ordinanza per rendersi conto come tali dichiarazioni costituiscano per il Tribunale un profilo essenziale del percorso decisionale, e come tale errore incida sulla coerenza della misura cautelare.
2.2 In secondo luogo, la motivazione ha omesso di argomentare in ordine al contenuto delle diverse dichiarazioni rese da persone informate sui fatti (il Pubblico ministero richiama quelle della sorella e del fidanzato della persona offesa), e anche tale circostanza non può essere considerata irrilevante rispetto alla coerenza interna del provvedimento.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono l'ordinanza deve essere annullata, con rinvio al Tribunale affinché, considerati i principi fissati con il presidente provvedimento, provveda a nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
19-06-2013 23:03
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