Vede un cane chiuso in un'auto che manifesta sintomi di malessere a causa del caldo e forza lo sportello. Prende il cane e 200 euro (per comprare da mangiare al cane: E' furto.)
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 17 maggio – 12 giugno 2013, n. 25873
Presidente Dubolino – Relatore Palla
Fatto e diritto
B.B. ricorre avverso la sentenza 4.7.11 della Corte di appello di Firenze che ha confermato quella in data 18.6.09 del Tribunale di Grosseto con la quale è stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, esclusa la contestata recidiva e concesse attenuanti generiche equivalenti, alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il reato di furto aggravato, commesso in (omissis) .
Deduce il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, con il primo motivo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per non avere la Corte fiorentina fornito adeguata motivazione in ordine alla effettiva sussistenza dell'elemento psicologico del reato, non avendo considerato che il B. aveva dichiarato, nell'immediatezza dei fatti, di aver notato all'interno della vettura parcheggiata un cane di piccola taglia che manifestava evidenti sintomi di malessere a causa del caldo, per cui, colto da compassione, aveva forzato lo sportello della vettura per prendere il cane - che non apparteneva ad alcuna razza di pregio - e portarlo a casa, onde assisterlo, utilizzando il denaro sottratto dall'autovettura della p.o. per comprare il cibo per il cane, il residuo avendolo restituito alla p.o. D.M.A. .
Con il secondo motivo si lamenta la mancata concessione dell'attenuante ex art.62 n.4 c.p., negata senza considerare la scarsa entità del denaro sottratto e l'assenza di danno patrimoniale trattandosi di un cane non di razza. Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.
Con motivazione congrua e che si sottrae e censure di illogicità, i giudici fiorentini hanno infatti evidenziato, relativamente al profilo psicologico del reato di furto, come il B. non si sia limitato a prelevare dall'interno della vettura della p.o. il cane, ma abbia prelevato anche la somma di 200 Euro, solo 15 dei quali restituiti al legittimo proprietario, comportamento che correttamente è stato ritenuto “colorare” del dolo necessario il reato di furto, dal momento che si è in tal modo evidenziata, al di là del pregio o meno dell'animale sottratto, una condotta caratterizzatasi per la volontà di sottrazione vera e propria, essendo rimasta una mera asserzione difensiva quella secondo cui intenzione del ricorrente sarebbe stata invece quella di soccorrere l'animale in sofferenza per la calura.
Del tutto legittimamente, poi, è stata negata al ricorrente l'attenuante del danno di particolare tenuità, avendo i giudici sottolineato sia il valore non certo nullo, anche se modesto, dell'animale, nonché l'impossessamento quanto meno della somma di 165 Euro (detratti infatti dai 200 Euro quanto l'imputato ha asserito aver speso per il cibo del cane - 20 Euro - e quanto restituito al D.M. , cioè 15 Euro), causando in tal modo alla p.o. un danno non certo particolarmente tenue e tale da consentire così il riconoscimento della invocata attenuante.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
13-06-2013 19:27
Richiedi una Consulenza