Una donna viene condannata per falso in atto pubblico e truffa aggravata per aver reso autocertificazione mendace, sottoscritta sul retro di una prescrizione medica, dichiarando di trovarsi nelle condizioni reddituali ed economiche necessarie per fruire dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario. La Cassazione dice no è indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e si applica solo la sanzione amministrativa.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 15 – 27 novembre 2013, n. 47128
Presidente Petti – Relatore Fiandanese
Osserva
Con sentenza del 14 giugno 2012, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa il 21 maggio 2010 dal Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Acireale, con la quale P.R. era stata condannata alla pena di mesi cinque di reclusione ed Euro 80 di multa quale imputata di falso in atto pubblico e truffa aggravata per aver reso autocertificazione mendace, sottoscritta sul retro di una prescrizione medica, di trovarsi nelle condizioni reddituali e di condizioni economiche per poter fruire della esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale rinnova la questione relativa alla qualificazione giuridica dei fatti, i quali, alla luce di un recente arresto delle Sezioni unite va ricondotta nell'ambito della violazione dell'art. 316-ter cod. pen., con conseguente applicazione della sola sanzione amministrativa.
Il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, con pronuncia totalmente trascurata dai giudici a quibus, hanno infatti avuto modo di affermare che integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la falsa attestazione circa le condizioni reddituali per l'esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie e ospedaliere che non induca in errore ma determini al provvedimento di esenzione sulla base della corretta rappresentazione dell'esistenza dell'attestazione stessa. (La Corte ha precisato che si ha erogazione, pur in assenza di un'elargizione, quando il richiedente ottiene un vantaggio economico che viene posto a carico della comunità). Nella medesima pronuncia si è anche affermato che il reato di falso di cui all'art. 483 cod. pen. resta assorbito in quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato in tutti i casi in cui l'uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscano elementi essenziali di quest'ultimo, pur quando la somma indebitamente percepita o non pagata dal privato, non superando la soglia minima di erogazione - Euro 3.999,96 - dia luogo a una mera violazione amministrativa (Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010 - dep. 25/02/2011, Pizzuto, Rv. 249104). Poiché nella specie la soglia non è stata superata, il fatto è assoggettato soltanto ad una sanzione amministrativa. La condanna deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché, qualificati i reati come violazione dell'art. 316-ter cod. pen., il fatto non è previsto dalla legge come reato.
29-11-2013 16:46
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