Una donna si esprime dicendo "questo è un bar da evitare", ma lo sente solo il barista. Non è diffamazione.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 28 novembre 2012 – 8 aprile 2013, n. 16171
Presidente Zecca – Relatore De Berardis
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 8.11.2011 il Giudice di pace di Nereto dichiarava E.M. responsabile del reato di cui all'art. 595 CP, e la condannava alla pena di € 600,00 di multa.
Nella specie si contestava all'imputata di avere affermato, mentre si trovava all'interno di un esercizio di bar, in presenza di più persone, che le persone offese erano da tenere lontano essendo affetti da AIDS, come meglio specificato nella rubrica del provvedimento - fatto acc. nel maggio del 2008 -
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore deducendo:
1 - la violazione degli art. 595 CP. e 192 CPP.
Rilevando al riguardo l'erronea applicazione della norma penale, e il travisamento della prova; in particolare asseriva che la predetta imputata aveva solo espresso preoccupazioni per le condizioni igieniche della attività commerciale, essendo peraltro persona che aveva svolto attività di infermiera, onde aveva accennato alle possibili conseguenze della mancanza di igiene per gli avventori.
D'altra parte la difesa rilevava che i querelanti avevano appreso “de relato” dell'episodio, che si era verificato in presenza di un'unica persona.
Per tali motivi il ricorrente riteneva carente la prova della condotta contestata.
2 - Infine evidenziava che in modo incomprensibile il Giudice aveva ricostruito la vicenda menzionando una ipotizzata relazione sentimentale tra il querelante e l'imputata, che non si era verificata, e non era stata indicata da alcun teste, né avrebbe potuto dare origine al fatto contestato.
Per tali motivi chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato.
Rileva in diritto
Il ricorso risulta dotata di fondamento.
Invero la sentenza risulta viziata da erronea applicazione della legge penale.
Invero il Giudice di merito non ha prospettato alcun elemento suscettibile di configurare una comunicazione con più persone, presupposto essenziale, o meglio indispensabile, ai fini dell'applicazione della fattispecie enunciata in rubrica ai sensi dell'art. 595 CP.
Deve infatti essere richiamato il principio enunciato da questa Corte (Sez. V - 15.3.1993, n . 2432, Albasi), per cui in tema di diffamazione, sussiste l'estremo della comunicazione con più persone non solo quando l'agente prenda direttamente contatto con una pluralità di soggetti, ma anche quando egli comunichi ad una persona una notizia destinata, nelle sue stesse intenzioni ad essere riferita ad almeno un'altra persona, che ne abbia poi conoscenza.
Nella specie, pur rilevandosi che la frase di cui all'imputazione era stata pronunziata in un esercizio pubblico, non risulta in modo alcuno l'esistenza del requisito della comunicazione del fatto a più persone.
Si impone dunque l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto addebitato non sussiste.
09-04-2013 00:04
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