Una donna ricorre alla maternità surrogata in Ucraina per poi trascrivere l'atto di nascita in Italia. Non è reato.
Tribunale di Trieste, Ufficio del Giudice per l'udienza preliminare, sentenza 6 giugno – 4 ottobre 2013
Giudice Guido Patriarchi
Fatto e diritto
Al termine delle indagini preliminari, con atto depositato in data 31.10.2012 il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio di … e … per rispondere del reato loro ascritto in rubrica.
All'udienza del 17.1.2013 gli imputati chiedevano che il processo fosse definito allo stato degli atti; disposto il giudizio abbreviato, all'esito della discussione le parti rassegnavano le loro rispettive conclusioni, indi in quella odierna la causa è stata decisa mediante pronuncia di separato dispositivo.
Ritiene questo giudice che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, utilizzabili per la specialità del rito, non consentono di pervenire all'affermazione della penale responsabilità degli imputati per il reato loro ascritto.
Con nota di data 23.1.2012, indirizzata al Comune di Trieste ed alla Procura della Repubblica di Trieste, il Capo della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia di Kiev (Ucraina) dott. M.C., nel trasmettere gli atti di nascita di … e …, nati a Zhytomyr (Ucraina) il …, per i quali i genitori … e … chiedevano la trascrizione presso il Comune di Trieste, segnalava una situazione che creava dubbi in ordine ad una "eventuale surrogazione di maternità" da parte di quest'ultima, rilevando che: a) il visto di ingresso sul passaporto della … risultava emesso il 21.11.2011, circa venti giorni prima della nascita dei due gemelli; b) alla domanda come fosse riuscita a salire sull'aereo in condizioni di avanzata gravidanza, la rispondeva di aver prodotto un certificato medico che le permetteva di accedere al volo, del quale peraltro affermava di non essere più in possesso (f.6 ss.).
Venivano pertanto avviate indagini di P.G., nel corso delle quali si accertava che: a) il 12.4.2011 il … si recava con volo aereo da solo a Kiev, rientrando il 15.4.2011; b) il 29.6.2001 gli imputati partivano in aereo per l'Ucraina, facendo rientro il 2.7.2011; c) il 21.11.2011 essi raggiungevano nuovamente in aereo tale Paese ed il 23.11.2011 rientrava in Italia il solo …; d) il 5.12.2011 quest'ultimo si recava in aereo in tale Stato; e) il 25.1.2012 gli imputati tornavano in Italia con un volo Kiev-Roma-Venezia (cfr. nota di data 30.1.2012 a f.37 ss.).
La P.G. assumeva inoltre a s.i.: 1) il dott. …, medico di base della …, che riferiva di non averla vista in stato interessante ed escludeva di averle mai prescritto esami medici o medicinali che potessero avere attinenza con una gravidanza ovvero terapie per una procreazione medicalmente assistita (f.25 s. del riunito procedimento penale n. 1632/12 R.G.N.R.); 2) il dott. … (f.24), pediatra dei due bambini, il quale dichiarava di aver appreso dalla m * che
essi erano adottati e frutto di "genitorialità assistita"; 3) il dott. … (f.27 s.), il quale affermava di aver saputo dagli imputati che i gemelli erano nati "con procreazione assistita all'estero" e di aver compreso che la "maternità era stata surrogata" e quindi i bambini erano nati da un'altra donna, che aveva gestito la gravidanza ed il parto.
Anche nella relazione del Servizio Sociale Territoriale U.O.T. del Comune di Trieste di data 18.6.2012 (f.138 ss.) si riferiva che gli imputati, dopo iniziale reticenza per tutelare la loro "privacy", avevano raccontato che i gemelli "erano nati da una madre surrogata".
Quest'ultima circostanza ha trovato oggettivo riscontro nelle risultanze della consulenza tecnica, disposta previo prelievo di tamponi salivari, la quale accertava che, mentre il … era il loro padre naturale, la … non era madre naturale di … (cfr. relazione della dott.ssa a f.143 ss.).
Acclarato un tanto in punto di fatto, e premesso che secondo il P.M. il reato contestato era da ritenere commesso nel territorio dello Stato perché la condotta criminosa si era completata e perfezionata in Italia il 24.2.2012 con la trascrizione dei certificati di nascita di cui trattasi nei registri dello stato civile del Comune di Trieste (cfr. f.4 del procedimento n. 2612/12 R.G.N.R.), la tesi di accusa per cui gli imputati avevano consegnato all'Ambasciata d'Italia di Kiev tali certificati rilasciati dall'ufficio di stato civile di Zythomir, ritenuti ideologicamente falsi poiché in essi la … era indicata come madre dei minori, con richiesta di trascrizione nei suddetti registri dello stato civile, non appare condivisibile.
La ed. surrogazione di maternità anche eterologa, ossia l'esperibilità per una coppia sterile da parte della donna, come nella fattispecie in esame, della filiazione a mezzo di altra donna che, ricevendo il seme del marito donatore, viene a partorire al posto della moglie il figlio che la coppia non potrebbe altrimenti avere è invero prevista dalla legislazione ucraina.
Vero è che l'art. 123 co. 2 del Codice della Famiglia ucraino (f.81) stabilisce che i coniugi sono riconosciuti quali genitori del bambino quando "nell'utero di una donna venga trasferito un embrione concepito da coniugi (marito e moglie) con l'applicazione di tecniche di procreazione assistita" (e quindi nel caso di c.d. fecondazione omologa, diverso da quello in esame); in tale ipotesi "l'atto di nascita negli uffici competenti avviene su richiesta dei coniugi che avevano dato il loro consenso al trasferimento dell'embrione" (parte III punto 11 delle Regole di registrazione statale degli Atti di Stato Civile dell'Ucraina approvato dal Ministero della Giustizia ucraino, f.82).
Il Decreto del Ministero della Salute dell'Ucraina di data 23.12.2008 n.771 (f.123 ss., f.127 ss. del procedimento n. 2612/12 R.G.N.R.; esso è richiamato anche nel messaggio inviato al P.M. dal dott. M.C. a f.73), emesso "allo scopo di migliorare l'assistenza sanitaria della popolazione nel trattamento di sterilità assistita utilizzando tecniche di riproduzione", prevede peraltro la praticabilità della c.d. maternità surrogata sia omologa che eterologa, mediante donazione di gameti (nella missiva dell'Ambasciata d'Italia a Kiev si fa del resto cenno alla "surrogazione di maternità, qui legalmente praticata", f.7), disciplinando espressamente le caratteristiche della coppia, la documentazione medica che essa deve presentare, le caratteristiche della madre surrogata, il negozio che così viene posto in essere, ivi compresa la rinuncia della partoriente ad alcuna pretesa sul bambino nato da questo tipo di concepimento.
Al termine della procedura, il nato viene considerato figlio della coppia contraente, anche se nel caso di specie solo l'uomo ne è padre naturale, ed in conformità a ciò viene rilasciato dalle Autorità ucraine il relativo certificato di nascita.
Ciò accadeva anche per i due gemelli …, per cui i certificati di nascita in atti non possono considerarsi ideologicamente falsi (nella stessa missiva dell'Ambasciata d'Italia a Kiev sopra menzionata si dava atto che detti certificati erano "formalmente validi"); verrebbe dunque a mancare la stessa materialità del delitto di cui all'art. 567 co.2 C.P., che prevede la condotta di chi "nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità".
Appare comunque carente o quantomeno insufficiente e/o contraddittoria la prova della sussistenza dell'elemento psicologico di tale delitto, che richiede il dolo generico consistente nella contemporanea presenza nell'agente della consapevolezza della falsità della dichiarazione o certificazione, della volontà di effettuarla e della previsione dell'evento di attribuire al neonato uno stato civile diverso da quello che gli spetterebbe secondo natura (cfr. Cass., Sez. VI, 12.2.2003 n. 17627, Ratano ed altro); gli imputati sapevano infatti che la ed. maternità surrogata era lecita in Ucraina, anche se non è consentita in Italia nella forma eterologa in base alla Legge n. 40/04, e ciò faceva loro ritenere (correttamente) che le certificazioni rilasciate fossero del tutto regolari.
Diversa questione, che involge complesse problematiche di diritto internazionale privato e rileva solo in ambito civilistico, è quella, controversa e dibattuta, se possa o meno darsi ingresso in Italia, tramite la trascrizione dei certificati di nascita stranieri, alla legge straniera che consente la ed. maternità surrogata eterologa, ai soli fini del riconoscimento del rapporto di filiazione (in senso affermativo, cfr. la sentenza del Tribunale di Napoli, I Sezione Civile di data 1.7.2011 e quella, in fattispecie analoga, della Corte d'Appello di Bari di data 13.2.2009 - secondo cui la valutazione di non contrarietà all'ordine pubblico degli effetti dell'applicazione della legge straniera, richiesta dall'art. 16 della L. 218/95, andrebbe effettuata, ex art. 23 del Reg. CE n. 2201/2003, "tenendo conto dell'interesse superiore del figlio" - allegate alla memoria difensiva di data 2.3.2012 a f.86 ss.).
Alla luce di tali considerazioni, gli imputati devono essere mandati assolti dal reato loro ascritto, quantomeno ex art.530 co.2 C.P.P., con la formula indicata nel dispositivo
P.Q.M.
letti gli artt.438 e ss., 530 C.P.P.
ASSOLVE
… e … dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Letto l'art. 544, co. 3 C.P.P.
INDICA
il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
02-11-2013 00:18
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