Una dipendente Enel lamenta maltrattamenti da parte del dirigente. L'azienda non è una famiglia. No all'applicazione del'art. 572 c.p.
Il rapporto tra datore di lavoro e dipendente di una grande azienda non può essere ricondotto a quello “para- familiare”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 19760/2013. Aggiunge il supremo Collegio "Del resto - osserva la sentenza -, sul piano logico sono proprio gli ulteriori elementi in fatto descritti dalla ricorrente (la frequentazione di riunioni, la conoscenza di informazioni sulla vita personale dei colleghi, il lavoro quotidiano nel medesimo ambiente) che si caratterizzano per l'assoluta incapacità di segnare differenze tra un ‘normale' ambiente di lavoro organizzato ed un ambiente lavorativo ‘parafamiliare'”.
E qui c'è un richiamo alla sentenza n. 12571/12: “In definitiva, è vero che l'art. 572 c.p. ha ‘allargato' l'ambito delle condotte che possono configurare il delitto di maltrattamenti anche oltre quello solo endofamiliare in senso stretto. Ma pur sempre la fattispecie incriminatrice è inserita nel titolo dei delitti della famiglia ed indica nella rubrica la limitazione alla famiglia ed ai fanciulli sicché non può ritenersi idoneo a configurarla il mero contesto di generico, e generale, rapporto di subordinazione/sovraordinazione”.
“Da qui la ragione dell'indicazione del requisito, del presupposto, della parafamiliarità del rapporto di sovraordinazione, che si caratterizza per la sottoposizione di una persona all'autorità di altra in un contesto dl prossimità permanente, di abitudini di vita (anche lavorativa) proprie e comuni alle comunità familiari, non ultimo per l'affidamento, la fiducia e le aspettative del sottoposto rispetto all'azione di chi ha ed esercita l'autorità con modalità, tipiche del rapporto familiare, caratterizzate da ampia discrezionalità ed informalità. Se così non fosse, ogni relazione lavorativa caratterizzata da ridotte dimensioni e dal diretto impegno del datore di lavoro per ciò solo dovrebbe configurare una sorta di comunità (para)familiare, idonea ad imporre la qualificazione in termini di violazione dell'art. 572 cp di condotte che, di eguale contenuto ma poste in essere in contesto più ampio, avrebbero solo rilevanza in ambito civile (il cd mobbing in contesto lavorativo), con evidente irragionevolezza del sistema”.
09-05-2013 21:10
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