Un uomo intrattiene rapporti sessuali con una ragazzina nemmeno 14enne. Condannato a 20 mesi di reclusione
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 29 ottobre – 2 dicembre 2013, n. 47817
Presidente Teresi – Relatore Orilia
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza 26.05.2011 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale
di Monza, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto S.A. colpevole del reato continuata di atti sessuali con l'infraquattordicenne V.S. e lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, riconoscendo l'attenuante della minore gravità di cui al quarto comma dell'art. 609 quater cp. Ha altresì condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede, con provvisionale di €. 30.000.
La concessione dell'attenuante è stata motivata considerando:
- gli ampi spazi di autonomia e libertà di cui godeva la minore, non consoni alla sua giovane età;
- la circostanza che la ragazza, su Facebook, più volte si era dichiarata maggiorenne;
- le pregresse esperienze sessuali vissute dalla giovane;
- il fatto che essa era consenziente ai rapporti e che era ormai prossima alla soglia dei 14 anni.
2. II Procuratore Generale di Milano ricorre per cassazione dolendosi - sotto il profilo della violazione di legge penale e della carenza e illogicità della motivazione - della concessione dell'attenuante deducendo:
2.1 l'irrilevanza del consenso prestato dalla minore e la frettolosa sottovalutazione in ordine al controllo materno che invece, a dire del ricorrente, aveva sventato l'ulteriore incontro con l'imputato;
2.2 la sottovalutazione data dal GIP alla relazione psicodiagnostica in cui è stato sottolineato il grave trauma subito dalla minore in una fase delicata dello sviluppo, e che potrebbe sfociare in un disturbo della personalità; altro GIP, in base a tale relazione, aveva negato il patteggiamento;
2.3 il tipo di rapporti sessuali (consistenti in penetrazioni vaginali e rapporti orali), nonché la suggestione esercitata dall'imputato (attore televisivo) anche dopo l'emersione dei fatti, nei confronti della minore, contattata tramite Facebook.
Le parti civili V.S. e la madre hanno depositato una memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso del PG e la condanna dell'imputato alle ulteriori spese.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi (art. 581 lett. c e 591 lett. c cpp) atteso cha si risolve sostanzialmente in una diversa valutazione delle circostanze di fatto, quali ad esempio l'entità della compromissione della libertà sessuale della ragazza (risultante da perizia psicodiagnostica che sarebbe stata ignorata), il controllo da parte della madre sulla vita privata della minore e ancora le modalità dei rapporti sessuali, senza invece evidenziare salti logici nelle argomentazioni fornite dal giudice.
Dei resto, secondo la costante giurisprudenza dì questa Corte - che qui va ribadita il controllo dei giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; cass. 6.6.06 n. 23528),
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.
04-12-2013 11:10
Richiedi una Consulenza