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Sentenza

Un soggetto, invade improvvisamente l’altrui corsia di marcia e muore per l'urto frontale contro un auto proveniente dalla corsia opposta. Il conducente viene assolto perchè il fatto non costituisce reato. Ricorrono i genitori e i fratelli del deceduto. Rigetto.
Un soggetto, invade improvvisamente l’altrui corsia di marcia e muore per l'urto frontale contro un auto proveniente dalla corsia opposta. Il conducente viene assolto perchè il fatto non costituisce reato. Ricorrono i genitori e i fratelli del deceduto. Rigetto.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 maggio - 18 luglio 2013 n. 17568
Presidente Berruti – Relatore D'Amico

Svolgimento del processo

M..B. , B..M. , Ma..Br. e B.D. (rispettivamente genitori i primi due e fratelli gli altri) convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Mantova, F..C. e la Fondiaria Assicurazioni esponendo che il loro congiunto G. era deceduto a seguito dell'urto frontale contro l'auto condotta dallo stesso C. , proveniente dalla corsia opposta.
Precisavano gli attori che il C. era stato definitivamente assolto, nel procedimento penale avviato contro di lui, con la formula "perché il fatto non costituisce reato" ma aggiungevano che la medesima formula non precludeva l'accertamento in sede civile della sua esclusiva responsabilità in quanto, a loro avviso, il convenuto si sarebbe trovato, immediatamente prima della collisione, nella corsia di pertinenza del defunto. Inoltre, secondo gli attori, rimaneva comunque salva la responsabilità dello stesso C. ai sensi dell'art. 2054 c.c..
Per tali ragioni gli attori chiedevano la condanna di C.F. e della La Fondiaria, in solido, al risarcimento dei danni.
I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto della domanda, dovendo a loro avviso ascriversi l'incidente ad esclusiva colpa del B. .
Il Tribunale di Mantova rigettò la domanda compensando integralmente le spese di lite.
Proposero appello M..B. , B..M. , Br.Ma. e D..B. .
Resistettero F..C. e La Fondiaria che proposero appello incidentale.
La Corte d'Appello di Brescia ha rigettato l'impugnazione principale e quella incidentale.
Propongono ricorso per cassazione M..B. , M.B. , Ma..Br. e D..B. con un unico motivo.
Gli intimati non svolgono attività difensiva.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo del ricorso parte ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2054 c.c. e 110 codice della strada”.
Secondo gli eredi B. il C. , procedendo a velocità elevata rispetto a quella consentita con i fari anabbaglianti accesi ed omettendo di ridurre la stessa velocità, ha colpevolmente ed imprudentemente posto in essere una condizione dell'evento mortale. Da qui la sua concorrente responsabilità nella causazione dell'evento in cui perse la vita G..B. e l'erroneità della sentenza impugnata.
Inoltre, alla luce dell'esame della Ctu esperita in sede penale e della Ctp esperita in sede civile, nonché delle testimonianze assunte, secondo parte ricorrente la Corte avrebbe dovuto applicare l'art. 2054 c.c..
Il motivo è infondato.
In tema di scontro fra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma secondo, cod. civ. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass., 6 dicembre 2011, n. 26004).
Nel caso in esame l'impugnata sentenza ha invece rilevato, attraverso una pluralità di indizi nonché attraverso le prove testimoniali rese dai trasportati dal C. , che la produzione del sinistro è riconducibile esclusivamente alla colpevole condotta del B. .
In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti ed alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. (Cass., 25 gennaio 2012, n. 1028).
Per quanto riguarda poi la dedotta violazione dell'art. 110 del precedente Codice della strada (art. 153 dell'attuale codice), emerge dall'impugnata sentenza che il B. invase improvvisamente la corsia di marcia della Mercedes guidata dal C. il quale procedeva con i fari anabbaglianti proprio per evitare l'abbagliamento del conducente proveniente in senso contrario, ad una velocità rispettosa del limite di legge e consona alla situazione dei luoghi e del tempo.
Pertanto l'utilizzo dei fari anabbaglianti non ha avuto una rilevanza causale nel verificarsi del sinistro.
Il ricorrente non indica quindi quale sarebbe la contraddizione logica o l'errore di diritto che avrebbe determinato l'erroneità della ricostruzione dell'incidente e propone una diversa prospettazione della dinamica del sinistro, inammissibile in sede di legittimità.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e in assenza di attività difensiva di parte intimata nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese del giudizio di cassazione.
Avv. Antonino Sugamele

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