Un operatore in una clinica privata falsifica una cartella clinica. Giusto il licenziamento in tronco.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 dicembre 2021 – 5 aprile 2013, n. 8438
Presidente Roselli – Relatore Garri
Svolgimento del processo
La Corte d'appello di Roma ha respinto il ricorso proposto dal signor N. ed ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore dalla società datrice Parco delle Rose ‘92 a r.l. il 14.4.2003.
In particolare il giudice del gravame, disattesa l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello in relazione alla nullità della notifica, ha ritenuto che il licenziamento, intimato di seguito a due contestazioni disciplinari (entrambe del 26.3.2003) era sorretto da giusta causa in quanto le condotte contestate a dipendente integravano entrambe un comportamento scorretto ed offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti, che, a norma dell'art. 33 lett. g) del ccnl per il personale dipendente da strutture sanitarie, unitamente alla recidiva ed all'irrogazione di reiterate sanzioni disciplinari nell'arco dell'intero anno (tutte documentalmente provate e confermate dai testi escussi), costituivano giusta causa di recesso.
Per la cassazione della sentenza ricorre il N. sulla base di un unico motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..
Resiste con controricorso la società Parco delle Rose ‘92 a r.l.
Motivi della decisione
Con un unico motivo di ricorso G.N. censura la sentenza della Corte d'Appello di Roma per avere, con motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria, in violazione dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ritenuti provati i fatti addebitati al dipendente e posti a fondamento del provvedimento espulsivo. Osserva il ricorrente che l'istruttoria svolta non ha offerto una prova piena e rassicurante delle modalità con le quali era sorto e si era sviluppato il diverbio tra i dipendenti, anche in presenza dei pazienti, rispetto ad un denunciato rifiuto del N. di svolgere alcune delle mansioni attribuitegli.
Sostiene invece che un corretto esame delle risultanze istruttorie, alcune delle quali relative a circostanze apprese dai testi solo de relato, e comunque percepite direttamente solo in minima parte, avrebbe dovuto convincere la Corte territoriale della mancanza di prova della ritenuta gravità dei comportamenti contestati e, conseguentemente, della illegittimità del licenziamento intimato.
La modestia dei fatti sarebbe confermata dalla circostanza che la società datrice, per intimare il licenziamento in tronco, aveva dovuto contestargli una recidiva che comunque non rendeva gli addebiti, anche complessivamente valutati, così gravi da giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro.
Il ricorso deve essere respinto.
Ancora prima di valutare la fondatezza della censura mossa alla sentenza si deve rilevare che la Corte territoriale ha respinto l'appello proposto dal N. valorizzando in maniera autonoma, e di per sé sufficiente a giustificare il recesso in tronco, due distinte condotte:
1. di aver accusato ingiustamente un altro dipendente, ed indirettamente la caposala responsabile della tenuta delle cartelle cliniche, di aver falsificato i valori delle pressioni arteriose, copiandoli nelle stesse cartelle del pazienti senza prima rilevarle con gli appositi strumenti (cfr. pagg. 6 e ss. della sentenza d'appello).
2. di avere in una serie di occasioni rifiutato di adempiere ad ordini ricevuti (effettuare le docce a pazienti del reparto) e in altra occasione tenuto un contegno aggressivo nei confronti di colleghi e davanti ai pazienti (comportamenti in precedenza sanzionati con misure disciplinari conservative) (cfr. pagg. 4 e ss. sentenza citata).
Afferma la Corte territoriale che, come già ritenuto dal primo giudice, di per sé i fatti contestati relativi all'accusa di falsificazione delle cartelle cliniche è sufficiente a giustificare il licenziamento in tronco del dipendente.
Rafforza tale decisione affrontando, sotto il profilo della prova e della gravità, l'esame degli altri comportamenti contestati al dipendente licenziato.
Tanto premesso si osserva che l'odierno ricorrente non muove alcuna specifica censura alla valutazione che la corte territoriale fa dei fatti contestati e riportati sub n. 1.
Appare evidente che la sussistenza di una giusta causa di licenziamento, accertata dal giudice di merito sotto due diversi e ben distinti profili fattuali, debba essere censurata in tutti i suoi aspetti.
Diversamente la motivazione della sentenza, non specificatamente censurata, ritenuta dalla corte territoriale di per sé idonea e sufficiente a sostenere la legittimità del recesso, non può essere oggetto di esame da parte di questa Corte, con la conseguenza che sul punto si forma il giudicato.
Anche poi a voler prescindere dal fatto che con il ricorso viene impugnata solo una delle due autonome e distinte raitones decidendi, si osserva che la censura formulata è inammissibile poiché tende ad un riesame delle circostanze di fatto non consentito a questa Corte.
Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, si configura soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, vizio che non è certamente riscontrabile allorché il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.
Nel caso in esame il diverbio in reparto è stato confermato dalla caposala S. che, come riferisce la Corte territoriale, ha dichiarato di essere intervenuta quando il diverbio era già in corso ed era stata proprio lei a invitare il N. a moderare i toni della discussione ed anzi ad interromperla, precisando che tutto ciò avveniva nella medicheria del reparto e, dunque, all'evidenza, in un contesto in cui erano presenti o prossimi proprio i pazienti destinatari delle “cure” rispetto alle quali era sorto il diverbio (le docce ai pazienti). Non è vero quindi che la teste non avesse conoscenza diretta dei fatti riferiti. Né il ricorrente chiarisce quali altre circostanze decisive non siano state prese in considerazione dalla Corte territoriale che, al contrario, con motivazione logica, aderente alle prove acquisite al processo ha ricostruito la fattispecie rapportandola all'illecito disciplinare previsto dalla contrattazione collettiva che ha determinato la risoluzione del rapporto (art. 33 lett. c) c.c.n.l. per il personale delle strutture sanitarie ratione temporis applicabile).
In conclusione il ricorso va respinto e la sentenza confermata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in applicazione del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, tenuto conto dello scaglione di riferimento della causa; considerati i parametri generali indicati nell'art. 4 del. D.M. e delle tre fasi previste per il giudizio di cassazione (fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria) nella allegata Tabella A, i compensi sono liquidati nella misura omnicomprensiva di € 2.500,00, e di € 50,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 2.500,00 per compensi professionali ed in € 50 per esborsi oltre I.V.A. e C.P.A..
07-04-2013 16:22
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