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Sentenza

Un dipendente di un Teatro, professore d’orchestra, sostiene di avere lavorato anche di domenica, prendendo il lunedì come riposo settimanale e quindi chiede al Giudice del Lavoro il ricnoscimento di una maggiorazione economica a titolo di lavoro straordinario. Rigettato.
Un dipendente di un Teatro, professore d’orchestra, sostiene di avere lavorato anche di domenica, prendendo il lunedì come riposo settimanale e quindi chiede al Giudice del Lavoro il ricnoscimento di una maggiorazione economica a titolo di lavoro straordinario. Rigettato.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 settembre - 8 novembre 2013, n. 25196
Presidente Roselli – Relatore Mammone

Svolgimento del processo

1.- P.C. , dipendente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo con la qualifica di professore di orchestra, assumendo di aver svolto attività lavorativa anche nelle giornate di domenica, godendo del riposo settimanale nella giornata del lunedì, chiedeva al Giudice del lavoro di Palermo una maggiorazione retributiva pari a quella prevista per il lavoro straordinario, a compenso della maggiore penosità del lavoro domenicale.
2.- Costituitosi l'Ente datore di lavoro e rigettata la domanda,,X proposto appello dal dipendente, la Corte d'appello di Palermo con sentenza del 26.05.08 rigettava l'impugnazione, ritenendo che la maggiore penosità del lavoro domenicale fosse compensata non solo dal riposo compensativo, ma anche da una più favorevole disciplina collettiva rispetto al trattamento economico e normativo riconosciuto agli altri lavoratori. In particolare, rilevava la Corte che l'art. 64 del contratto di categoria prevedeva per gli impiegati un orario di lavoro di 39 ore settimanali e per i professori d'orchestra (anch'essi contrattualmente titolari di qualifica impiegatizia) il minore orario di 28 ore, con la prestazione di un orario di lavoro di sole tre ore domenicali, oltre che un trattamento tariffario minimo di gran lunga superiore a quello impiegatizio.
3.- Propone ricorso per cassazione il prof. P. ; risponde con controricorso la Fondazione.

Motivi della decisione

4.- Parte ricorrente deduce violazione degli artt. 15, 63, 64 e 66 e della parte economica del ceni dei dipendenti degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche del 17.01.89 ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché carenza di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. per aver ritenuto che la remunerazione del lavoro domenicale fosse desumibile dalle norme in materia di trattamento economico.
Non sarebbe sufficiente la verifica dell'esistenza di un trattamento più favorevole, non avendo il datore di lavoro dato la prova dell'esistenza di eventuali maggiori vantaggi economici o normativi pattiziamente destinati a compensare proprio il disagio insito nel lavoro domenicale. Le grandezze considerate dalla Corte sono disomogenee, in quanto il raffronto non è stato effettuato tra gli orchestrali che lavorano di domenica e quelli che nello stesso giorno riposano, ma tra soggetti che svolgono mansioni del tutto diverse, di modo che la differenza di trattamento dovrebbe essere più propriamente attribuita la diverso contenuto professionale della prestazione e non al lavoro domenicale.
Mancherebbe, inoltre, il requisito della sinallagmaticità del maggiore trattamento economico, non essendo provato che esso fosse direttamente collegato alla prestazione domenicale.
5.- È incontestato che il prof. P. svolgesse la sua prestazione sulla base di sei giornate lavorative ricomprendenti la domenica con esclusione del lunedì, destinato al godimento del riposo settimanale.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che per i lavoratori per i quali il riposo settimanale viene spostato a giornata diversa dalla domenica, il diritto al compenso per la particolare penosità del lavoro domenicale (ancorché con differimento del riposo settimanale in un giorno diverso) può essere soddisfatto, oltre che con supplementi di paga o con specifiche indennità, con l'attribuzione di vantaggi e benefici economici contrattuali di diversa natura, atteso che la penosità del lavoro domenicale può anche essere eliminata o comunque ridotta mediante un sistema di riposi settimanali che, permettendone il recupero in forma continua e concentrata nel tempo, risulti suscettibile di reintegrare compiutamente le energie psicofisiche del lavoratore. È la contrattazione collettiva che, in questi casi, deve prevedere un giusto equilibrio tra le esigenze di flessibilità della prestazione e il rispetto del diritto del lavoratore (Cass. 29.07.10 n. 17725 e 28.11.01 n. 15044). Tale impostazione riprende ed aggiorna un risalente orientamento giurisprudenziale che, comunque, rimetteva la valutazione dei vantaggi e benefici compensativi al giudice del merito, la cui indagine avrebbe dovuto compiersi "in base a criteri di normalità causale e di ragionevolezza, in rapporto causale e sinallagmatico con la prestazione medesima" (Cass. 1.07.94 n. 6239 e, prima ancora, S.u. 18.10.91 n. 10513).
6.- Il giudice di merito si è attenuto a questi precetti accertando, con motivazione di fatto congruamente articolata e incensurabile in sede di legittimità, che la maggiore penosità del lavoro domenicale nel caso di specie è compensata - in osservanza della normativa delineata dal contratto collettivo applicato - non solo dal riposo compensativo, ma da una riduzione dell'orario di lavoro d'obbligo e da un più alto trattamento economico rispetto a quello del personale avente lo stesso livello contrattuale (quello impiegatizio) e tenuto alla normale turnazione settimanale della prestazione con riposo domenicale.
7.- Sono destituite di fondamento le due obiezioni mosse dal ricorrente a proposito dell'incongruità del raffronto tra la sua posizione e quella del personale impiegatizio e della mancata motivazione in punto di sinallagmaticità tra la prestazione ed il trattamento economico e giuridico riconosciuto.
Quanto al raffronto, deve rilevarsi che il giudice di merito ha avvicinato le due posizioni contrattuali sul piano non della natura della prestazione, ma del trattamento riconosciuto nell'ambito del comune livello di inquadramento, allo scopo di identificare quali fossero i tratti distintivi dei benefici (non solo economici) riconosciuti ai professori di orchestra. Tale raffronto è stato, dunque, effettuato nella piena consapevolezza del diverso ruolo aziendale ricoperto dal ricorrente, allo scopo di effettuare quella valutazione di "normalità causale e ragionevolezza" richiesta dalla giurisprudenza.
Quanto alla pretesa mancanza di indagine sulla sinallagmaticità del trattamento riservato, è vero che il giudice di appello non svolge testuali affermazioni al riguardo, tuttavia, da tutto il complesso della motivazione emerge con assoluta chiarezza che l'indagine compiuta dal giudice ha l'obiettivo specifico di acclarare la effettiva rispondenza del trattamento economico e giuridico riconosciuto alla prestazione del prof. P. , nel rispetto del generale canone della corrispettività.
8.- Il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere rigettato, ponendo le spese del giudizio di legittimità a carico del soccombente.
9.-1 compensi professionali vanno liquidati in Euro 2.500 sulla base del d.m. 20.07.12 n. 140, tab. A-Avvocati, con riferimento a due delle fasi previste per il giudizio di cassazione (studio ed introduzione) ed allo scaglione del valore indeterminabile.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100 (cento) per esborsi ed in Euro 2.500 (duemilacinquecento) per compensi, oltre Iva e Cpa.
Avv. Antonino Sugamele

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