Un bambino di tre anni scende dalla bicicletta della nonna e rincorrendo il cugino viene travolto da un'auto. Concorso di colpa dell'incapace di intendere e volere.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE , SENTENZA 13 febbraio 2013 3542 Pres. Petti – est. Chiarini , n.3542 - Pres. Petti – est. Chiarini
Svolgimento del processo
Con sentenza del 26 novembre 2008 la Corte di appello di Venezia accoglieva parzialmente gli appelli dei coniugi M. - B. e di M.C..T. e della Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. sulla responsabilità per la morte di M.A. - stabilita dal giudice di primo grado nella misura del 40% a carico della T. - sulle seguenti considerazioni: 1) questi, all'epoca - (OMISSIS) - bimbo di tre anni, sceso dalla bicicletta della nonna Gi..Ma. , svincolatosi dalle sue mani per correre dietro al cugino che aveva attraversato la strada (…), nel centro abitato di (…), mentre anche lui l'attraversava, da destra verso sinistra rispetto alla direzione di marcia tenuta dall'auto di M.C..T. , era investito da costei e a causa delle lesioni riportate moriva dopo sei giorni; 2) la responsabilità della T. era dimostrata perché se avesse tenuto una velocità inferiore a 40 km/h, adeguata alle circostanze di tempo e luogo, l'investimento si sarebbe potuto evitare in quanto al momento dell'inizio dell'attraversamento del bimbo, come accertato nella perizia, aveva 27,75 mt. a disposizione e quindi avrebbe potuto arrestare l'auto prima dell'urto, ed infatti il G. , che guidava dietro la T. , lo aveva visto dapprima sul marciapiede, insieme alla nonna, e poi, svincolatosi dalla stessa, mentre attraversava, a distanza di circa due metri dall'auto della T. ; 3) la responsabilità di quest'ultima era tuttavia quantificabile nel 15% dovendo la maggiore responsabilità attribuirsi al piccolo ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., incidente anche sul danno iure proprio dei suoi genitori M. e B. , avendo egli attraversato la strada a distanza di più di venti metri dalle strisce pedonali e di corsa; 4) non era riconoscibile il danno patrimoniale di costoro non essendo note le loro condizioni sociali, economiche e lavorative né le potenzialità reddituali del bambino ed il contributo che avrebbe potuto dare ai genitori.
Ricorrono per cassazione M.L. e G..B. cui resiste la s.p.a. Tirrena Assicurazioni in l.c.a. che ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono: "Violazione e i falsa applicazione di norme di diritto. Artt. 1227 primo comma e 2055 c.c. (art. 3 60 n. 3 c.p.c.)" e concludono con il seguente quesito di diritto: "Se in tema di responsabilità aguiliana, segnatamente di risarcimento dei danni da sinistro stradale, l'art. 1227 primo comma c.c. si applichi anche nei confronti della persona incapace di intendere e di volere, quindi non imputabile, che con il proprio fatto abbia concorso a cagionare il danno da lei medesima riportato, con conseguente diminuzione del risarcimento del danno, a ciò non ostando né che la norma richieda un fatto colposo del creditore danneggiato, né che la diminuzione del risarcimento debba essere commisurata alla gravità della colpa del creditore danneggiato; in caso di risposta affermativa se nella medesima ipotesi l'art. 1227 primo comma, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, tuttavia non si applica nei confronti dei prossimi congiunti della persona incapace per i danni da essi subiti in conseguenza della morte di cui la persona incapace sia rimasta vittima, di talché non si deve operare alcuna riduzione del risarcimento loro spettante iure proprio, atteso la loro qualità di terzi danneggiati che non hanno posto in essere il fatto concorrente a cagionare l'evento di danno nonché di titolari di autonomo diritto al risarcimento".
Il motivo è infondato.
Correttamente la Corte di merito ha ritenuto l'apporto causale del bambino, ritenendo operante il limite costituito dal concorso colposo del soggetto danneggiato, per quanto minore, a norma dell'art. 1227 cod.civ., comma 1, indipendentemente se tale comportamento anomalo fosse nella fattispecie ascrivibile alla omessa vigilanza della nonna nell'ambito del distinto rapporto tra costei ed il minore.
Infatti il comportamento del danneggiato, incapace di intendere e di volere, concorrente nella produzione dell'evento dannoso, può integrare il fatto colposo del danneggiato – creditore previsto dall'art. 1227 cod.civ., comma 1, applicabile in tema di responsabilità extracontrattuale per il richiamo contenuto nell'art. 2056 cod.civ. - che il giudice deve valutare anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e peraltro oggetto di motivo di appello da parte dei coniugi M. - B. - al fine di stabilire il concorso delle colpe e la loro compensazione (Cass. n. 6529/2011; 23734/2009; 1213/2006; 5127/2004) - con la conseguente riduzione proporzionale del danno da risarcire - in quanto l'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 cod. civ., deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, e non quale sinonimo di comportamento colposo (così specificamente, Cass. n. 14548/2009; 4332/1994).
La tesi opposta si fonda su una lontana pronuncia di questa Corte Suprema (n. 1650 del 1959) con la quale si affermò il principio contrario che non poteva cioè il risarcimento essere diminuito a causa del comportamento del danneggiato incapace, per minore età o per altra causa, di intendere e di volere. Tale decisione fu però superata dalla sentenza delle Sezioni Unite del 17 febbraio 1964 n. 351 la quale stabilì che quando un soggetto incapace per minore età o per altra causa subisce un evento di danno in conseguenza di fatto illecito altrui in concorso col proprio fatto colposo, l'indagine deve essere limitata all'esistenza della causa concorrente, prescindendo dall'imputabilità del fatto all'incapace e dalla responsabilità di chi era tenuto a sorvegliarlo, ed il risarcimento è dovuto dal terzo danneggiato solo nella misura in cui l'evento possa farsi risalire a colpa di lui.
Questo orientamento è ormai consolidato e va ribadito, essendo coerente col principio che non può attribuirsi al colpevole una responsabilità maggiore di quella derivante dalla obbiettiva efficienza causale del suo comportamento allorché questo concorra con quello egualmente eziologicamente efficiente del danneggiato.
Né vale, per sostenere l'opposto principio, rilevare che l'art. 1227 cod.civ., comma 1, prevede l'atto colposo del creditore, per cui la disposizione non dovrebbe essere applicata ogni qual volta non si possa parlare di colpa, come nel caso dell'incapace. È stato in proposito osservato che l'espressione non va intesa come riferentesi all'elemento psicologico della colpa che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità. Per fatto colposo, ai fini che qui rilevano, deve intendersi il comportamento umano, obiettivamente in contrasto con norme positive o di comune prudenza tenuto dal soggetto, come se esso fosse capace (Cass. 14548 del 2009).
Inoltre va osservato che i genitori non hanno chiesto il risarcimento del danno alla convenuta T. a norma dell'art. 2055 cod.civ. e, quindi, per l'intero (Cass. n. 4633/1997), nella qualità di condebitrice solidale (salvo la sua rivalsa nei confronti della nonna del piccolo), né sotto tale profilo è stata impugnata la sentenza, ma sotto il diverso profilo che non sia stata affermata l'esclusiva responsabilità della T. , con condanna della stessa al risarcimento dell'intero danno da essa causato.
2.- Con il secondo motivo deducono: "Contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio; motivazione insufficiente (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)" e così sintetizzano i fatti controversi in relazione ai quali la motivazione è contraddittoria: "La velocità tenuta dalla T. conforme o meno al disposto dell'art. 102 previgente là dove prescrive che la velocità fosse particolarmente moderata nell'attraversamento dei centri abitati nonché alle condizioni (precedente attraversamento della strada da parte di altro bambino, presenza sul marciapiede del piccolo Andrea in evidente procinto di attraversare dopo essersi svincolato dalla mano della nonna, etc.); la distanza a cui avvenne la turbativa (inizio dell'attraversamento), conseguentemente l'inevitabilità; (se vi fosse stata, come sostenuto dalla difesa), pronta, adeguata reazione (che avrebbe consentito di arrestarsi, pur tenendo una velocità imprudente). La contraddittorietà è che, sebbene la sentenza accerti che tali fatti sono tutti contrari alla T. , ne trae l'illogica e contraddittoria conseguenza decisoria di un minimo, residuale e quasi irrisorio concorso della stessa T. (in relazione alla larghissima prevalenza attribuita alla condotta colposa del piccolo bambino). La motivazione è insufficiente poiché in essa non è indicato né si può evincere alcunché che consenta di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice per pervenire a siffatta
valutazione di decisione in ordine alla ripartizione di responsabilità".
Il motivo è fondato.
L'art. 102, secondo e terzo comma del D.P.R. 393 del 1959, applicabile ratione temporis, dispone: "La velocità deve essere particolarmente moderata... nell'attraversamento degli abitati o comunque di tratti di strada fiancheggiati da case.
Ogni veicolo deve altresì rallentare la velocità, e occorrendo, anche fermarsi, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi..".
Quindi l'accertamento del comportamento colposo del pedone, investito da un veicolo a cui ha omesso di dare la precedenza (art. 134, sesto comma, stesso codice), non esime il conducente, nelle circostanze di luogo prescritte dal precitato art. 102 del c.d.s., dall'obbligo di rallentare adeguatamente l'andatura rispetto al limite di velocità consentito nel tratto di strada percorso - nella specie centro abitato - e di arrestarsi se le circostanze lo impongono, come nella fattispecie, avuto riguardo alla presenza di bambini su di essa e sul latistante marciapiede.
Perciò va ribadito, in materia di investimento di pedone, che non è sufficiente l'automobilista provi che l'attraversamento è avvenuto mentre il veicolo procedeva alla velocità consentita nel centro abitato in condizioni ottimali in cui non sono ipotizzabili situazioni di pericolo, ma, dovendo invece la velocità esser costantemente adeguata alle circostanze del caso concreto onde prevenire una situazione di eventuale pericolo, deve anche dimostrare che il pedone non aveva tenuto un comportamento che denunciasse il suo intento di attraversamento della strada nonostante il divieto (Cass. 6395 del 1994). La Corte di merito ha violato questi principi nell'accertare la colpa concreta della T. ed è incorsa nel vizio logico denunciato perché, pur avendo evidenziato nelle premesse che "per evitare l'evento, secondo il C.T.U. la T. avrebbe dovuto marciare a meno di 40Km/h" e che "al momento dell'insorgenza della turbativa la medesima aveva a disposizione uno spazio di almeno mt. 27,75 e che vi era la possibilità, sia in ipotesi dei 40 kmh. che dei 50kmh. dell'utile arresto, e cioè prima che la vettura potesse giungere sul punto d'urto", e che la T. aveva visto "il bambino che correndo dal marciapiede fece due o tre passi", ed il G. , che era dietro di lei con l'auto, aveva visto "il bambino prima sul marciapiede vicino alla nonna e poi quando si è svincolato e ha attraversato la strada", non ha poi tratto la logica conseguenza che se la T. avesse tenuto una condotta di guida adeguata alle circostanze di luogo e concrete - presenza di bambino molto piccolo sul marciapiede, avvistabile a distanza tale da consentire un adeguato rallentamento della marcia, probabile inseguimento da parte dello stesso del cuginetto che aveva già attraversato la strada - avrebbe potuto fermarsi o comunque adottare tempestive manovre idonee ad evitare l'investimento.
Pertanto la censura va accolta.
3.- Con il terzo motivo deduce: "Violazione di norme di diritto, artt. 2043, 1223, e 1226 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)", e conclude con il seguente quesito di diritto:" se, ai sensi degli artt. 2043, 1223 e 1226 c.c., nel caso di morte, causata dall'altrui fatto illecito, del figlio in età puerile, anche in assenza di specifici elementi circa le condizioni economico-sociali dei genitori e circa le potenzialità reddituali e contributive del figlio, vada presuntivamente riconosciuta l'esistenza di un danno patrimoniale futuro dei genitori, da liquidarsi in via equitativa, per la perdita dell'apporto in denaro e/o prestazioni personali che avrebbero ricevuto dal figlio".
Il motivo è infondato.
Ed infatti va ribadito (Cass. 8333 del 2004) che i genitori di persona minore d'età, deceduta in conseguenza dell'altrui atto illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro provocato dalla perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione a precetti normativi (artt. 315, 433, 230 bis cod. civ.) che per la pratica di vita, improntata a regole etico - sociali di solidarietà familiare e di costume - presumibilmente e secondo un criterio di normalità, il minore avrebbe potuto erogare in loro favore devono provare, anche mediante presunzioni e dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, ma con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (Cass. 2869 del 2003), secondo criteri ragionevolmente probabilistici, che considerata la condizione economica di essi genitori sopravvissuti, la loro aspettativa ad un trattamento pensionistico, la loro età e quella del figlio deceduto, la prevedibile entità del futuro reddito del medesimo, avrebbero ricevuto una contribuzione economica. Ne consegue che, in via generale è insufficiente a giustificarne la previsione - e, dunque, la ricorrenza di un danno patrimoniale dei genitori sopravvissuti - la sola "presunzione" astratta di "un apporto in danaro e/o prestazioni personali che avrebbero ricevuto dal figlio", come concludono nella censura i ricorrenti. Pertanto va respinta.
4.- Concludendo va accolto il secondo motivo di ricorso e respinti il primo e il terzo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata per nuovo esame alla luce dei principi richiamati.
Il giudice di rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e il terzo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
15-02-2013 21:49
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