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Sentenza

Un avvocato compra prima un'auto e poi un appartamento. Per il fisco acquisti sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati ufficialmente.La Cassazione da ragione all'Agenzia delle Entrate.
Un avvocato compra prima un'auto e poi un appartamento. Per il fisco acquisti sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati ufficialmente.La Cassazione da ragione all'Agenzia delle Entrate.
CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA 6 FEBBRAIO 2013, N. 2805

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Nel ricorso è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 20/41/10, depositata il 12 febbraio 2010, con la quale, rigettato l'appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, l'opposizione di P.B., esercente la professione di avvocato, e successivamente deceduto, inerente all'avviso di accertamento relativo all'Irpef per il 1998, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che l'atto impositivo si basava su elementi standardizzati, che tuttavia erano stati smentiti dalla documentazione prodotta dal contribuente, col quale peraltro non c'era stato un previo contraddittorio, senza che di contro l'Agenzia avesse fornito la prova della pretesa azionata. R.C., madre esercente la potestà del genitore sulla figlia minore F.B., unica erede del defunto contribuente, non si è costituita.
2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge e vizio di motivazione, in quanto la Ctr non considerava che doveva fornire gli elementi necessari al fine di esplicitare il procedimento argomentativo, in virtù del quale perveniva al giudizio espresso, mentre ciò non si verificava nella specie.
Il motivo è fondato, in quanto, com'è noto, in tema di accertamento induttivo dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può – ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 – fondare il proprio accertamento sia sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili “dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività svolta”, come nella specie, sia sugli studi di settore, nel quale ultimo caso l'Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per le ricostruzione del reddito del contribuente (Cfr. anche Cass. sentenza n. 16430 del 27/07/2011). Del resto, in tema di accertamento tributario, la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una “grave incongruenza”, espressamente prevista dall'art. 62-sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, ai fini dell'avvio della procedura finalizzata all'accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, dall'art. 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, il quale, pur richiamando direttamente l'art. 52-sexies cit., non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento, come nel caso in esame (V. pure Sez. U., sentenza n. 26635 del 18/12/2009).
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia vizio di motivazione, giacché il giudice del gravame non indicava le ragioni, per le quali ometteva di esaminare la questione attinente all'acquisto di un'autovettura oltre che di un appartamento, senza che gli assegni bancari e circolari prodotti potessero denotare che si sarebbe trattato di una donazione del padre.
La censura, che peraltro rimane assorbita dal primo motivo, comunque va condivisa, giacché gli elementi presuntivi addotti dall'Agenzia non potevano ritenersi superati da quelli dedotti dal contribuente per la loro genericità.
4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.
La Corte,
vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;
ritenuto che sulla base delle argomentazioni svolte in relazione e dei principi ivi richiamati, il ricorso va accolto e, per l'effetto, cassata l'impugnata decisione;
considerato che il giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della Ctr della Campania, precederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 380 bis cpc.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Ctr della Campania.
Avv. Antonino Sugamele

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