Un automobilista parcheggia la proprio auto e prende il metrò. Al ritorno scopre il furto dell'auto. Nessun risarcimento perchè all'esterno era affisso un cartello con la scritta parcheggio non custodito.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 6 giugno – 19 novembre 2013, n. 25894
Presidente Petti – Relatore Chiarini
Svolgimento del processo
La società Itas assicurazioni ha convenuto nel 1998 dinanzi alla Pretura di Milano l'azienda Trasporti Municipali chiedendone la condanna, a titolo di surroga ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., al pagamento di lire 27.702.000, indennizzate al proprio assicurato, V.S. , per il furto della sua auto, avvenuto il (omissis), parcheggiata in prossimità della stazione metropolitana di (omissis) nell'area gestita a pagamento dalla suddetta azienda.
Il Tribunale di Milano, qualificato il contratto come contratto atipico di parcheggio cui erano applicabili analogicamente le norme sul deposito - con conseguente responsabilità per la custodia del veicolo - in ragione dell'organizzazione dell'area di parcheggio e delle modalità della relativa gestione (area interamente recintata, dotata di un sistema di videoregistrazione a circuito chiuso, costo giornaliero, sia pure modesto), ha accolto la domanda.
Con sentenza del 12 settembre 2007 la Corte di appello di Milano ha rigettato il gravame dell'Itas assicurazioni sulle seguenti considerazioni: 1) la facoltà per i Comuni, prevista dagli artt. 15 della legge 1989 n. 122 e 7, del territorio a parcheggi, con dispositivi di controllo della sosta a pagamento, e a cui si era richiamata la delibera di Giunta n. 1740 del 1993, che ha istituito, tra le altre, l'area di sosta a pagamento di (omissis) , ma senza custodia degli addetti del Comune o del concessionario del servizio, non aveva rilievo perché le suddette disposizioni attengono alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati, e non hanno carattere assoluto, e quindi non precludevano che la sosta su aree urbane potesse avere una diversa disciplina, rappresentando piuttosto una deroga - come desumibile dall'avverbio "anche", contenuto nel precitato art. 7, comma 1, lett. f) D.lgs n. 285 del 1992 - al principio secondo il quale il pagamento a cui l'amministrazione subordina la sosta di un veicolo su determinate aree implica l'obbligo della relativa custodia, con conseguente irrilevanza del richiamo ad esse contenuto nella suddetta delibera, indipendentemente dallo specifico atteggiarsi del caso concreto; 2) le caratteristiche della specie erano diverse da quelle indicate nella surrichiamata disciplina - "aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della sosta", c.d. parchimetri che regolamentano la sosta sulla pubblica strada - e non equiparabili ad esse non essendo possibile accedere all'area di (omissis) liberamente e senza controllo, poiché interamente recintata, accessibile soltanto superando lo sbarramento con personale di controllo e sorveglianza, e dietro contestuale rilascio di scheda magnetica a pagamento, dotata di un sistema di videoregistrazione a circuito chiuso, in quanto tale implicante un esplicito consenso alla presa in custodia dell'auto e comunque idonea ad ingenerare un preciso affidamento dell'automobilista in tal senso; 3) pertanto, esclusa la rilevanza della diversa intenzione espressa dall'amministrazione in sede di adozione della delibera di destinazione dell'area in oggetto a parcheggio a pagamento, e considerato che le peculiari modalità che caratterizzano la stipula del contratto non consentono all'utente di acquisire preventiva conoscenza del contenuto del regolamento affisso all'interno della struttura, la decisione di primo grado è in linea con il costante orientamento di legittimità secondo il quale il contratto atipico di parcheggio, che si caratterizzi per le modalità organizzative e di gestione innanzi dette, deve esser inquadrato nello schema generale del contratto di deposito, che comporta l'affidamento della cosa al depositario, con l'obbligo di custodirla e restituirla nello stato in cui gli è consegnata, essendo questo l'interesse del cliente per evitare di lasciare l'auto in un luogo pubblico, con i rischi connessi alla mancanza di custodia, ricevendone in cambio un documento che lo legittima al ritiro, e non già quello secondario o nullo di avere la consegna dell'area che deve servire per la sosta, da mantenere in stato di servire all'uso convenuto, essendo egli indifferente al posto in cui l'auto è collocata, e perciò il contratto non è equiparabile alla locazione di area urbana; 4) pertanto il contratto era soggetto alla disciplina dell'art. 1766 c.c. e non era invocabile l'esclusione della responsabilità del gestore per il furto dell'auto, contemplata nel regolamento affisso all'entrata del parcheggio, trattandosi di condizione generale di contratto - essendo l'avviso contente l'estratto del regolamento assimilabile ad un' offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 c.c. - inefficace ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. in mancanza di specifica approvazione per iscritto.
Ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Azienda Trasporti Milanesi nell'ottobre 2007 cui resiste l'Itas Assicurazioni. Le parti hanno depositato memoria. Peraltro la memoria dell'Itas è mancante delle pagg. 4 e 5.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo la s.p.a. Azienda Trasporti Milanesi deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1766 e segg. cod. civ. in relazione all'art. 1571 stesso codice, nonché in relazione all'art. 15 legge 24 marzo 1989 n. 122 e all'art. 7, comma 1, lett. f) DGS 30 aprile 1992 n. 285. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ. Carente, illogica e contraddittoria motivazione su punti essenziali della controversia (art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.)", e conclude con il seguente quesito di diritto: "Se il rapporto giuridico che si instaura tra colui che immette un autoveicolo in un'area di interscambio disciplinata dall'art. 7 comma 1, lett. f) del DLGS 285 del 1992 e concretizzata nella delibera n. 1740/93 della Giunta comunale di Milano, nonostante l'avviso ben visibile che nell'area è escluso ogni obbligo di custodia, debba essere considerato comunque un contratto di deposito con obbligo di custodia da parte del depositario, ovvero debba essere ricondotto nel contratto atipico di parcheggio incustodito, definibile come locazione di area, per essere normativamente prevista dal citato art. 7 del DLGS 285/1992 l'ipotesi di parcheggio senza custodia del veicolo". Il motivo è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte - n. 14319 del 2011 - dopo un'attenta disamina dell'art. 7, comma 1, lett. f) decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 - ricognitivo e confermativo delle disposizioni già contenute nel D.P.R. 393 del 1959 (art. 4, come modificato dall'art. 15 della legge 122 del 1989), secondo cui: "Nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio - da ubicare preferibilmente fuori della carreggiata (art. 7.6) - sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta - le cui caratteristiche, modalità costruttive, procedura di omologazione e criteri di installazione e di manutenzione sono stabiliti con decreto del Ministro dei LLPP, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane (art.7.5) - anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle Direttive del Ministero dei LLPP di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri" - e delle finalità a cui è preordinato - salvaguardare le esigenze primarie dei singoli e dell'intera collettività nazionale alla creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo [secondo le prescrizioni già contenute nella legge (Tognoli) 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del Testo Unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Ecologia)], per ovviare ad una situazione di grave disagio e di concreti danni, divenuta "all'improvviso polo di riferimento dell'attenzione collettiva" per la gravità che nelle aree a grande intensità, in specie negli ultimi anni, a seguito dell'aumento dei veicoli circolanti, ha assunto il problema "della paralisi della circolazione che, rallentando i tempi delle comunicazioni e del trasporto, influisce direttamente e negativamente sulla produzione nazionale... danneggia lo svolgimento degli affari e delle relazioni commerciali... mette a rischio le stesse condizioni di salute dei cittadini a cagione dell'aumento dell'inquinamento atmosferico e di quello acustico, tale da compromettere in modo serio e forse irreparabile lo sviluppo dell'intero Paese ed il benessere, non soltanto fisico, dei suoi abitanti" (Relazione governativa sul relativo disegno di legge e dibattito parlamentare che ne ha preceduto l'approvazione) - hanno ritenuto che la delibera n. 1740 del 1993 del Comune di Milano - a cui era espressamente demandato, insieme ad altri Comuni di quindici maggiori città, la regolamentazione per l'organizzazione di un tale servizio essenziale - è stata emanata per attuare detta disposizione e realizzare le succitate finalità collettive, incentivando la fruizione di questo servizio, ubicato in aree prossime a zone di interscambio con il trasporto pubblico, con la fissazione di contenute tariffe, ed hanno conseguentemente affermato il seguente principio di diritto: "L'istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera f), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso "parcheggio incustodito" è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.), perché l'esclusione attiene all'oggetto dell'offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. (senza che sia necessaria l'approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., non potendo presumersene la vessatorietà)", "che l'utente può non accettare non essendo privo di alternative (Corte Costituzionale n. 66 del 2005), sì che "l'univoca qualificazione contrattuale del servizio" - e della prestazione che lo caratterizza: parcheggio senza custodia - "reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l'obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell'affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio, l'adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo), potendo queste ascriversi all'organizzazione della sosta", che peraltro, per disposizione normativa innanzi citata, "deve esser predisposta in zona esclusa dalla viabilità ed in relazione alla quale infatti la scheda metallica, che consente di immettervi il veicolo, è predisposta per misurare il tempo dell'utilizzazione dello spazio, non l'identificazione di colui che ritira l'auto".
3.- Dunque le Sezioni Unite della Cassazione, considerata l'autonomia delle parti, e dando rilevanza giuridica alla loro volontà e allo scopo dalle stesse perseguito - rispettivamente incentivare e fruire del trasporto pubblico - manifestati dal contesto soggettivo e oggettivo in cui il contratto è stipulato (richiamo alla delibera n. 1740 del 1993, emanata in attuazione delle norme suddette e in essa richiamate, e così divenute parte integrante dell'offerta; l'esiguità del prezzo per il servizio offerto, incidente sul sinallagma della controprestazione e quindi sul contenuto della stessa; l'ubicazione dell'area di sosta - prossima alla stazione metropolitana di (OMISSIS) a Milano (Comune, tra i quindici individuati, destinatario delle norme innanzi richiamate per soddisfare l'interesse privato e collettivo al decongestionamento del traffico), hanno affermato la validità degli effetti giuridici di tale contratto, corrispondenti all'assetto degli interessi in concreto stabilito dalle parti, meritevole di tutela giuridica e non assimilabile al contratto atipico di parcheggio.
Pertanto, onde applicare il surrichiamato principio della sentenza a Sezioni Unite, l'unica peculiarità rilevante del contratto concluso tra le parti che nella fattispecie è equivoca e occorre accertare, è se il contenuto del regolamento, contenente l'esclusione dell'obbligo della custodia del veicolo, era apposto all'esterno o all'interno della struttura. Ed infatti al riguardo la sentenza impugnata ha affermato dapprima, a pag. 8, secondo cpv, che "le peculiari modalità che caratterizzano la stipulazione del contratto non consentono all'utente di acquisire preventiva conoscenza del contenuto del regolamento affisso all'interno della struttura", e poi, contraddittoriamente, a pag. 9 della stessa sentenza - in linea con pag. 8 del ricorso, che richiama all'uopo la sentenza di primo grado n. 12749/01, pag 5, secondo la quale "è anche emerso che all'ingresso dell'area... è affisso il regolamento che disciplina l'accesso e l'utilizzo dell'area da parte degli utenti" - che "non è applicabile l'invocata esclusione di responsabilità del gestore per il furto dell'autovettura contemplata nel regolamento affisso all'entrata del parcheggio".
Perciò la sentenza va cassata e la causa rinviata per nuovo accertamento di fatto su detto punto decisivo della controversia.
2.- Il secondo motivo con cui la ricorrente lamenta: "Omessa e/o insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia sulla prova dell'accadimento materiale del fatto (art. 360 n. 5 c.p.c.)" è conseguentemente assorbito.
Il giudice del rinvio provvedere altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Milano, in altra composizione.
20-11-2013 22:51
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