Un'arma da guerra può essere detenuta e portata soltanto da appartenenti alle forze armate.
Cassazione penale sez. I Data:27/06/2013 ( ud. 27/06/2013 , dep.10/07/2013 )
Numero: 29496
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente -
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere -
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere -
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere -
Dott. BONI Monica - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L.C. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1032/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO, del
13/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lettieri Nicola
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. D'Ippolito Ernesto del foro di Cosenza.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 10.5.2011, a seguito di giudizio direttissimo celebrato con il rito abbreviato, il Tribunale di Vibo Valentia ha condannato L.C. alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per i seguenti delitti uniti dal vincolo della continuazione:
A) detenzione illegale di un fucile a pompa calibro 12 marca Remington e di una pistola automatica tipo mitraglietta calibro 9 con matricola abrasa;
B) detenzione illegale di un'arma clandestina (il fucile di cui al capo A);
C) ricettazione delle suddette armi, acquistate o comunque ricevute conoscendone la provenienza delittuosa;
reati accertati il (OMISSIS).
La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza in data 13.12.2011, confermava la suddetta sentenza con la seguente motivazione.
A seguito di una perquisizione ex R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 41 (TULPS) dell'abitazione di campagna dell'imputato, estesa alle pertinenze esterne della stessa, i Carabinieri avevano sequestrato le armi di cui all'imputazione, oltre n. 94 cartucce calibro 12.
Il fucile e le cartucce erano stati rinvenuti in un bidone di plastica contenente mangime per animali posto nel cortile sotto la finestra della cucina dell'abitazione; la pistola mitraglietta era stata rinvenuta in un fabbricato in costruzione, sito a pochi metri dall'abitazione, avvolta in una busta poggiata sulla sella di un ciclomotore, incidentato e in disuso, intestato all'imputato. Le armi erano risultate in perfetto stato di efficienza.
La Corte territoriale riteneva accertata la responsabilità dell'imputato, poichè era risultato che lo stesso aveva la diretta disponibilità dei luoghi da lui frequentati pressochè quotidianamente in ragione della personale ed esclusiva conduzione dell'azienda agricola ivi insistente, senza supporto di manovalanza esterna.
Escludeva, per le modalità di occultamento e per il perfetto stato d'uso, che le armi fossero state occultate nei suddetti luoghi da terzi, essendo peraltro questi luoghi continuamente sorvegliati dall'imputato.
Riteneva che il delitto di ricettazione fosse sussistente anche in relazione alla pistola mitraglietta, in quanto, essendo questa arma da guerra, non poteva essere oggetto di libero scambio, e quindi risultava implicita nella detenzione della stessa la consapevolezza della provenienza illecita.
Non venivano concesse le attenuanti generiche in considerazione della potenza micidiale delle armi, clandestine, perfettamente funzionanti, corredate da un ingente munizionamento, elementi che connotavano in termini marcatamente negativi la personalità dell'imputato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento, con un primo motivo, in relazione al delitto di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 23, poichè a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 183 del 2011, che ha abrogato il catalogo nazionale delle armi, non poteva essere considerata arma clandestina il fucile di cui all'imputazione per il solo fatto che non era stata iscritta in detto catalogo, essendo peraltro munita del numero di matricola assegnatole nel Paese in cui era stata fabbricata. Con un secondo motivo il ricorrente ha sostenuto che le armi in questione erano state ritenute appartenenti all'imputato in base a mere congetture, senza considerare che lo stesso non era l'unica persona che aveva la disponibilità dei luoghi in cui erano state rinvenute le armi; che anche terzi estranei avrebbero potuto raggiungere detti luoghi per occultarvi le armi; che il fucile e la mitraglietta si trovavano in luoghi normalmente non frequentati dall'imputato; che le modalità di occultamento delle armi erano prive di conducenza indiziaria nei confronti dell'imputato, il quale, se avesse avuto la disponibilità di armi, avrebbe trovato migliori nascondigli all'interno dell'abitazione.
In subordine, l'imputato doveva essere assolto dal delitto di ricettazione, con riguardo al fucile, perchè non poteva essere più considerato un'arma clandestina, e, con riguardo alla pistola mitraglietta, perchè mancava un reato presupposto e l'appartenenza alla categoria delle armi da guerra non poteva portare, di per sè, alla duplicazione della punibilità sia per la detenzione illegale che per la ricettazione, dovendosi tra l'altro tenere conto del carattere sussidiario di quest'ultimo reato.
Con il terzo motivo il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatolo, in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla misura della pena base e agli aumenti di pena apportati per la continuazione. Con memoria depositata nel novembre 2012 la difesa ha ribadito che gli argomenti in base ai quali i giudici di merito avevano attribuito all'imputato la disponibilità delle armi in questione erano imprecisi e non potevano costituire gravi indizi di responsabilità a carico dell'imputato.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
E' fondato il primo motivo di ricorso perchè, dopo l'entrata in vigore della L. n. 183 del 2011 che ha abrogato il catalogo nazionale delle armi, non può più essere considerata clandestina un'arma - come il fucile a pompa calibro 12 di cui al capo di imputazione, fabbricato all'estero e dotato tra l'altro dei segni distintivi assegnatigli nel Paese in cui è stato fabbricato - per il solo fatto che non è stata iscritta nel predetto catalogo, come prevedeva la L. n. 110 del 1975, art. 7 per i prototipi di nuova produzione in Italia o di nuova importazione.
Pertanto, l'imputato deve essere assolto dal reato di detenzione di arma clandestina di cui al capo B perchè il fatto non sussiste.
Con la stessa formula l'imputato deve essere assolto dal reato di ricettazione del suddetto fucile di cui al capo C, poichè, non potendo essere più considerata clandestina l'arma, viene meno il reato presupposto della ricettazione.
La Corte d'appello ha confermato la condanna dell'imputato per la detenzione delle armi in questione con motivazione che non presenta alcun vizio sotto l'aspetto logico giuridico, avendo dedotto dai luoghi in cui sono state rinvenute le armi e dalle modalità di conservazione e occultamento che le stesse fossero nella disponibilità dell'imputato.
Ha anche considerato tutte le obiezioni esposte nei motivi d'appello, volte a dimostrare che il fucile e la pistola mitraglietta ben potevano essere state nascoste - nei luoghi in cui sono stati rinvenuti - da terzi i quali non avrebbero trovato alcuna difficoltà ad introdursi nella proprietà dell'imputato, ma ha escluso la prospettata evenienza con diverse considerazioni basate sulle modalità di occultamento delle armi, sulla frequentazione da parte dell'imputato dei luoghi in cui sono state trovate e sulle modalità di conservazione (pronte all'uso) che - in quanto giudizi di fatto adeguatamente motivati - non possono essere sindacati in sede di legittimità.
Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile anche del delitto di ricettazione, in relazione alla pistola mitraglietta, considerando che essendo la stessa un'arma da guerra non può costituire oggetto di libero scambio e che pertanto risulta implicita nella detenzione la consapevolezza della provenienza illecita, individuando conseguentemente il reato presupposto nel porto e nella detenzione necessariamente illeciti da parte del soggetto che ha consegnato l'arma da guerra in questione all'imputato.
Il reato presupposto, infatti, non deve essere giudizialmente accertato e può essere individuato anche attraverso un procedimento indiziario; e nel caso di specie gli indizi appaiono adeguati trattandosi di un'arma da guerra che può essere detenuta e portata soltanto da appartenenti alle forze armate o a quelle di polizia e non può costituire oggetto di lecito scambio tra privati (V. Sez. 1 sentenza n. 15496 del 22.9.1988, Rv. 182493).
Essendo mutato il quadro dei reati per i quali deve essere ritenuta la responsabilità penale dell'imputato, non possono essere prese in considerazione da questa Corte le doglianze contenute nei motivi di ricorso riguardanti il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena.
Spetterà al giudice di rinvio stabilire se, in ordine alla responsabilità per la detenzione illegale delle suddette armi e per la ricettazione dell'arma da guerra, l'imputato sia meritevole delle attenuanti generiche e quale sia la giusta misura della pena.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nelle parti sopra indicate, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
PQM
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo B e relativamente al reato di cui al capo C, limitatamente al fucile calibro 12, perchè i fatti non sussistono e rinvia per la determinazione del trattamento sanzionatorio per i reati residui ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro; rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari cui il L. è sottoposto in relazione ai reati per cui vi è pronuncia di annullamento e ne ordina la formale liberazione per tali titoli, ferma restando la misura per gli altri reati.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Procuratore generale della Repubblica in sede ai sensi dell'art. 626 c.p.p..
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2013
07-10-2013 13:22
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