Tu non sai fare l'avvocato. Telefonata rovente, in viva voce, tra un avvocato e l'ex marito di una sua cliente. La segretaria ascolta. E' reato.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 marzo - 24 luglio 2013, n. 32131
Presidente Marasca – Relatore De Berardinis
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 7.11.2011 il Giudice monocratico del Tribunale di Bari/Sez. Dist. Di Rutigliano, confermava la sentenza emessa dal Giudice di pace di Rutigliano a carico di F.G., ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 594 CP. e condannato alla pena di € 200,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile, per avere offeso l'Avv. T.E., nel corso di colloquio telefonico - pronunziando la frase “tu non sai fare l'Avvocato, non comprendo chi ti ha dato la laurea di avvocato” fatto acc. in data 25.2.2008.
Nella specie la persona offesa aveva il ruolo di difensore della ex moglie dell'imputato.
Il giudice di appello aveva disatteso le censure difensive attinenti alla insussistenza del fatto contestato, rilevando che restavano prive di fondamento anche le deduzioni di asserita violazione del codice deontologico forense (per essere stata ascoltata la telefonata da altri presenti nello studio del legale, essendo attivato il sistema “viva voce”).
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:
1 - la illogicità della motivazione con la quale era stata disattesa la censura formulata con il primo motivo di appello.
A riguardo evidenziava che il giudice di appello aveva erroneamente interpretato le doglianze difensive, atteso che con il primo motivo la difesa aveva rilevato la violazione del codice deontologico forense, desunta dalla circostanza che la telefonata tra l'imputato e il legale, presso lo studio del professionista, fosse stata ascoltata da altri, senza che l'interlocutore ne fosse stato previamente avvisato.
Da tale circostanza l'appellante intendeva desumere la scarsa credibilità della deposizione resa dalla teste escussa in dibattimento, precisando che non aveva formulato il motivo di impugnazione al fine di dimostrare la inutilizzabilità della deposizione, come erroneamente ritenuto dal Tribunale.
2 - carenza, contraddittorietà della motivazione, in merito alla valutazione di attendibilità della teste addetta allo studio legale come segretaria.
3 - violazione di legge in riferimento all'art. 191 CPP. per avere il giudice di appello ritenuto ammissibile la deposizione di una teste che aveva ascoltato il colloquio telefonico attraverso il sistema della viva voce, nello studio del legale parte offesa, che era vincolato al rispetto del segreto professionale, parificando tale prova ad una intercettazione telefonica illegittima, richiamando la giurisprudenza - (Cass. Sez. V, sentenza n. 40249 del 2008).
4 - contraddittorietà della motivazione in riferimento alla valutazione del carattere offensivo delle espressioni contestate e la sussistenza dell'elemento psicologico del reato;
5 - contraddittorietà della motivazione con riferimento alla valutazione della entità della pena.
Per tali motivi chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Rileva in diritto
Il ricorso risulta privo di fondamento.
Invero la sentenza impugnata si rivela adeguatamente motivata sia in fatto che in diritto in riferimento alla valutazione delle risultanze dibattimentali, e non si ravvisano, violazioni in ordine alla valutazione della prova in riferimento a quanto dedotto dalla difesa con il primo motivo di impugnazione.
Invero, va evidenziato che, secondo quanto emerge dal provvedimento, il colloquio telefonico tra l'imputato e la persona offesa risulta essere stato percepito da persona che svolgeva attività nello studio legale, essendo attivato il sistema della “viva voce”.
Tale elemento, rispondente all'uso professionale del telefono diffuso nella collettività, e come tale noto alla generalità dei consociati, resta privo di incisività, nella specie, al fine di verificare l'esistenza del fatto contestato e l'attendibilità della deposizione resa da colei che aveva avuto modo di percepire l'espressione ingiuriosa rivolta alla persona offesa, alla quale l'imputato si era rivolto essendo a conoscenza della condizione del professionista, impegnato nel luogo di lavoro.
Peraltro deve evidenziarsi che la valutazione della attendibilità della teste viene censurata solo genericamente dalla difesa ricorrente.
Parimenti deve essere evidenziata l'infondatezza delle censure riguardanti l'utilizzazione della deposizione resa dalla segretaria del legale, Sig.ra D.L., non emergendo la violazione dell'art. 191 CPP., per quanto specificato, vertendosi in tema di prova testimoniale, ed avendo la teste reso dichiarazioni su quanto aveva percepito “de auditu” al momento del fatto.
In tal senso deve ritenersi correttamente valutata la censura difensiva dal giudice di appello, ove precisa che solo le prove “illecite”, ossia quelle assunte in violazione di uno specifico divieto del legislatore, non possono essere assunte nell'ambito del procedimento.
D'altra parte è inammissibile, per manifesta infondatezza la censura con la quale la difesa prospetta la violazione del segreto professionale da parte del legale stante l'assenza di comportamenti manifestati in contrasto con i doveri di un mandato professionale specifico.
Devono infine ritenersi privi di fondamento gli ulteriori motivi di ricorso, attinenti alla mancanza di motivazione sull'elemento psicologico del reato, e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, per l'entità della pena superiore al minimo edittale, rilevandosi sui suddetti elementi l'adeguata motivazione resa dai giudici di merito, sia con riferimento alla concreta efficacia offensiva della frase riportata in rubrica (“non comprendo chi ti ha dato la laurea di avvocato”), sia con riferimento ai canoni giurisprudenziali di questa Corte (richiamando il concetto di dolo generico nel delitto di cui all'art. 594 CP).
Per tali motivi va pronunziato il rigetto del ricorso, a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
24-07-2013 20:00
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