Trovato in possesso di 21 kg di marijuana detenuti all'interno di grossi fusti, si difende sostenendo di aver trovato detti contenitori in una discarica abbandonata e di aver ritenuto la sostanza contenuta nel suo interno scarto vegetali. Rigetto del ricorso.
Cassazione penale sez. IV
Data:
09/07/2013 ( ud. 09/07/2013 , dep.22/07/2013 )
Numero:
31446
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
Dott. CIAMPI Francesco Mari - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L.S. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 280/2013 TRIB. LIBERTA' di PALERMO, del
12/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
sentite le conclusioni del PG Cons. Roberto Aniello, per la
inammissibilità del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Palermo, con ordinanza del 12.3.2013, ha rigettato l'istanza di riesame proposta dalla difesa di L. S. nei confronti del provvedimento con cui era stata applicata la custodia in carcere in relazione ad una fattispecie D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73.
2.Contro tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del L. che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento risultando infondati i motivi proposti. L'ordinanza impugnata riferisce che il L. è stato trovato in possesso di 21 Kg. di marijuana suddivisa in pacchetti di circa 1 kg l'uno, avvolti nella plastica e collocati in una busta nera a sua volta detenuta all'interno di un fusto di grosse dimensioni che si trovava nel magazzino del L., di pertinenza dell'abitazione del medesimo. Il L. si è difeso dall'accusa assumendo di non essere a conoscenza che si trattava di marijuana dal momento che egli, circa 3 anni prima, aveva trovato nei pressi di una discarica dei fusti abbandonati che aveva preso pensando gli potessero servire per dar da bere alle bestie o riporre il cibo per gli animali; secondo il ricorrente egli non si era reso conto che la sostanza che si trovava in quel fusto che aveva messo nel magazzino era marijuna, sostanza che lui non aveva mai visto, ma credeva trattarsi di "meri scarti vegetali" che si era ripromesso di buttare via, poi dimenticandosene.
Il Tribunale ha ritenuto tale giustificazione non credibile e l'indagato contesta tale valutazione sostenendo che sarebbero stati ignorati gli elementi favorevoli all'indagato. La censura non ha pregio, ed anzi il motivo è assai prossimo alla inammissibilità collegata alla deduzione di censure in fatto, atteso che il Tribunale ha opportunamente messo in luce come la tesi dell'indagato fosse assolutamente inverosimile; del tutto irrilevante era anche la dichiarazione del cugino secondo cui il L. aveva nella sua campagna fusti in plastica analoghi a quello rinvenuto nel magazzino con lo stupefacente dal momento che la rilevante quantità di stupefacente, suddiviso in 20 confezioni pronte per la distribuzione, era elemento di per sè molto significativo circa la destinazione allo spaccio. E' stata dunque fornita una congrua motivazione circa la sussistenza di gravi indizi, potendosi aggiungere che del tutto generica è la deduzione, contenuta nel ricorso, circa la necessità di una indagine volta a controllare la esatta natura e consistenza del fogliame, dal momento che all'atto del sequestro è stato effettuato un primo controllo, che ha dato conferma che si trattava di marijuana circostanza peraltro evidentemente confermata dalle modalità di confezionamento, essendo la suddivisione in pacchetti del tutto incomprensibile ove si fosse trattato di scarti vegetali.
Correttamente motivate risultano anche le esigenze cautelari collegate alla specificità dell'episodio; la rilevante quantità della marijuana giustifica certamente la valutazione che il Tribunale ha effettuato e che il ricorrente contesta, di relazioni ramificate nell'ambito della droga, relazioni necessarie proprio per collocare una tale merce; la ritenuta pericolosità del prevenuto, su tali basi affermata, ha conseguentemente e logicamente portato il Tribunale a considerare gli arresti domiciliari inadeguati a contenere il rischio di recidiva non potendosi ritenere che il L. potesse rispettare misure affidate al suo autocontrollo.
2. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
PQM
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito nell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013
03-11-2013 21:47
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