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Sentenza

Testimonianza e perizia falsa. Udienza preliminare.
Testimonianza e perizia falsa. Udienza preliminare.
Cass. pen., Sez. VI, ud. 10 gennaio 2013 - dep. 29 gennaio 2013, n. 4299

Il delitto di falsa testimonianza è un reato di pericolo per la cui sussistenza è sufficiente che il fatto, oggetto della deposizione testimoniale, sia comunque pertinente alla causa e suscettibile di portare un contributo, sia pure astratto, alla decisione giudiziale. Ai fini, dunque, della configurabilità di siffatto reato, la valutazione sulla pertinenza e sulla rilevanza della deposizione deve essere effettuata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è stato consumato, ovvero ex ante, e non ex post. 
In sede di legittimità, il controllo inerente alla motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 606, comma 1, lett. d) o lett. e) c.p.p., ha ad oggetto la giustificazione adottata dal Giudice dell'udienza preliminare nel valutare gli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero. Il Giudice di Legittimità ha, dunque, il compito di verificare se il Giudice dell'udienza preliminare ha o meno fatto corretto esercizio del suo potere di prognosi in merito agli eventuali sviluppi del processo, ovvero alla possibilità per il giudizio dibattimentale di offrire elementi di prova ulteriori o consentire l'acquisizione metodologicamente più affidabile, perché nel contraddittorio delle parti, di elementi in precedenza assunti unilateralmente. (Nella fattispecie la sentenza gravata di non luogo a procedere è stata annullata con rinvio perché il Giudice dell'udienza preliminare è giunto a siffatta decisione a causa dell'inosservanza della norma penale di riferimento e per il travisamento del contenuto di un atto del procedimento).
Avv. Antonino Sugamele

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