Svolge per 40 anni la colf a casa del fratello. Interrotti i rapporti con il fratello la donna chiede gli alimenti in relazione all'età, allo stato di salute e difficoltà a trovare lavoro.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 6 marzo - 19 giugno 2013, n. 15397
Presidente Luccioli – Relatore De Chiara
Svolgimento del processo
La Corte d'Appello di Genova, accogliendo il gravame del sig. G.S., ha riformato la sentenza con cui il Tribunale di Chiavari, in accoglimento della domanda proposta nel novembre 2001 dalla sorella del predetto, sig.ra P.S., aveva posto a carico dell'appellante l'obbligo di corrispondere all'appellata la somma di € 250,00 mensili a titolo di alimenti.
La Corte ha ritenuto, che la circostanza, valorizzata dal Tribunale, che l'appellata era vissuta nella casa del fratello per circa quarant'anni, occupandosi della faccende domestiche, sino a quando il fratello l'aveva messa alla porta (secondo l'appellata) o lei aveva deciso di andarsene (secondo l'appellante), non dimostrava la sussistenza dei presupposti dell'obbligazione alimentare, costituiti dallo stato di bisogno e dall'incapacità dell'alimentando di provvedere al proprio mantenimento con i proventi di un'attività lavorativa. Infatti l'appellante aveva in passato saltuariamente lavorato in un albergo e come domestica ad ore, attività che né la sua età - di cinquantasette anni alla data della domanda - né le sue condizioni di salute (invalidità solo al 60 % per ipertensione, artrosi con discopatia e nevrosi ansiofobica), né le condizioni di mercato le impedivano di svolgere; tanto più che l'obbligazione alimentare tra fratelli e sorelle costituisce ipotesi secondaria e limitata.
La sig.ra S. ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi di censura. L'intimato si è difeso con controricorso. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.
Motivi della decisione
l. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si lamenta che la Corte d'appello abbia negato la sussistenza dello stato di bisogno della ricorrente, senza tener conto che la medesima non poteva svolgere attività lavorativa a causa delle proprie condizioni di salute e basandosi, invece, sulla sola circostanza, irrilevante, che la stessa aveva beneficiato di aiuti prestati da terzi per mera solidarietà.
1.1. Il motivo è inammissibile, non attenendo alla ratio della decisione della Corte d'appello, che argomenta, invece, proprio dalla sussistenza di capacità lavorativa della ricorrente.
2. Il secondo e il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente essendo connessi.
2.1. Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si lamenta che la Corte d'appello abbia ritenuto la ricorrente capace di provvedere al proprio mantenimento senza tener conto dell'età avanzata della stessa, delle difficoltà di inserirsi nel mercato del lavoro e dell'invalidità riconosciuta al 60 %.
2.2. Con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione, si censura l'immotivato rigetto della richiesta chiesta dalla sig.ra S. di disporre consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare la propria inabilità al lavoro.
2.3. Detti motivi sono fondati, sotto l'esclusivo ed assorbente profilo del vizio di motivazione, nei sensi che seguono.
2.3.1. La Corte d'appello, infatti, ha escluso la rilevanza dell'età della ricorrente - ai fini della valutazione se quest'ultima fosse in condizioni di provvedere al proprio sostentamento svolgendo un'attività lavorativa - sul rilievo che la sig.ra S. aveva 57 anni alla data della domanda. Il che è logicamente incongruo, posto che la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto alimentare dev'essere verificata alla data della decisione, nella specie di gran lunga successiva.
2.3.2. La Corte d'appello ha altresì ritenuto di accertare l'idoneità dell'appellante a svolgere attività lavorativa sulla base della sola certificazione d'invalidità da lei prodotta (verbale di accertamento degli stati di invalidità civile in data 29 maggio 2000 della Commissione di prima istanza della ASL n. 4 di Chiavari) e senza dar corso alla consulenza tecnica pure richiesta dalla medesima. Il diniego della consulenza tecnica, tuttavia, andava specificamente motivato, dato che l'accertamento medico-legale della dedotta inabilità della sig.ra S. non coincide di per sé con la predetta certificazione.
3. Con il quarto motivo, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si censura il rilievo dato dalla Corte d'appello alla circostanza, emersa nel corso del giudizio di primo grado, che la ricorrente una o due volte alla settimana si recava a Sestri Levante “a fare puntate in denaro sulle gare ippiche”, considerato anche che la stessa condotta disordinata e riprovevole dell'alimentando, ai sensi dell'art. 440, primo comma, c.c. - condotta certamente non integrata dalla scommessa di modesti importi di denaro - è idonea a determinare soltanto una riduzione, non certo l'esclusione, dell'obbligo alimentare.
3.1. - La Corte d'appello ha fatto riferimento a detta circostanza solo per inferirne che le condizioni di salute non impedivano alla sig.ra S. di muoversi e coltivare i propri interessi e che la medesima evidentemente disponeva di risorse economiche indipendenti da quelle del fratello, dato che le visite a Sestri risultavano essere proseguite anche dopo l'allontanamento dalla casa di lui verso la metà del 2001. Va dunque esclusa l'ammissibilità della censura di violazione di norme di diritto, articolata dalla ricorrente sotto il profilo della rilevanza della condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato ai sensi dell'art. 440, primo comma, c.c., in effetti non preso in considerazione dai giudici di appello.
3.2. Va invece accolta la censura di vizio di motivazione, attesa la sostanziale irrilevanza delle capacità deambulatorie, in sé considerate, ai fini della valutazione di idoneità al lavoro della ricorrente e attesa, altresì, l'equivocità dell'indicata circostanza quale base della presunzione di disponibilità di somme sufficienti al proprio mantenimento da parte della ricorrente, posto che nulla viene precisato dalla Corte di merito sugli importi delle scommesse.
4. - Con il quinto motivo, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si censura l'errore commesso dalla Corte d'appello nel far derivare la disposta esclusione dell'obbligo alimentare in capo al sig. S. dalla circostanza che “l'obbligazione alimentare tra fratelli e sorelle costituisce ipotesi secondaria e limitata”, atteso che tale circostanza incide, ai sensi dell'art. 439 c.c., solo sull'entità dell'obbligazione alimentare, non sulla sua sussistenza.
4.1. - Il motivo è fondato. Come correttamente osservato dalla ricorrente, infatti, la circostanza che la pretesa alimentare sia rivolta nei confronti di un fratello non comporta la sua infondatezza, ma solo la determinazione del relativo importo nella misura dello stretto necessario, ai sensi dell'art. 439 c.c.
5. - In conclusione la sentenza impugnata, va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il
quale correggerà i vizi di motivazione individuati sopra ai nn. 2.3.1, 2.3.2 e 3.2 e si atterrà al principio di diritto enunciato al n. 4.1.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Genova, in diversa composizione.
19-06-2013 22:07
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