Stipula un contratto trasferendo la proprietà di 3 appartamenti per il mantenimento a vita. Seguono una serie di inadempimenti. L'erede testamentaria chiede la restituzione.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 28 febbraio – 15 aprile 2013, n. 9113
Presidente Oddo – Relatore Mazzacane
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 25-9-2000 J..M. , quale unica erede di Bi.De..Al. , conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini F..A. e R..A. quali eredi di I..L. , e R..B. , S.B.A.A. e S..S.B.A. quali eredi di A.O. esponendo:
- con atto notarile del 21-10-1971 l'Al. aveva ceduto ai coniugi I..L. e F..A. la nuda proprietà di tre appartamenti siti in (OMISSIS) , riservando a sé l'usufrutto, con obbligo a carico degli acquirenti di provvedere al suo mantenimento vita natural durante, secondo le sue esigenze ed in modo consono al suo tenore di vita;
- con atto del 4-4-1972 l'Al. aveva conferito alla L. una procura ad amministrare i beni di sua proprietà;
- poiché gli acquirenti si erano resi gravemente inadempienti agli obblighi assunti, occupando abusivamente un appartamento, trattenendo somme di denaro, omettendo l'assistenza alla Al. , quest'ultima li aveva convenuti in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto ex art. 1877 c.c. e la restituzione di tutti i beni ceduti;
- il giudizio civile era stato sospeso in attesa della definizione del processo penale a carico della L. medesima, concluso poi con un provvedimento di archiviazione per morte di quest'ultima.
L'attrice chiedeva quindi pronunciarsi la risoluzione del contratto anzidetto stipulato il 21-10-1971, precisando di aver provveduto all'assistenza della Al. fino alla sua morte, e condannarsi i convenuti alla restituzione di tutti i beni ceduti, in forma specifica o per equivalente; in subordine con domanda formulata "iure proprio" chiedeva la condanna dei convenuti alla restituzione degli esborsi sostenuti per il mantenimento della Al. nel periodo compreso tra il 27-7-1984 ed il 20-4-1998.
Si costituivano in giudizio R..A. e A.F. sostenendo che le cause promosse dalla Al. per la risoluzione del contratto di vitalizio e la restituzione dei beni ceduti si erano estinte per mancata riassunzione nei termini, e che la M. era quindi priva di legittimazione sostanziale e processuale; aggiungevano che la domanda si era prescritta e che essa era comunque infondata nel merito.
Si costituivano in giudizio R..B. , S.B.A.A. e S..S.B.A. eccependo tra l'altro la prescrizione della domanda e, nel merito, la sua infondatezza.
Con sentenza non definitiva del 29-1-2003 il Tribunale di Rimini dichiarava prescritto il diritto dell'attrice ad agire per la risoluzione del contratto e disponeva per la prosecuzione del giudizio in ordine alle domande svolte dalla M. "jure proprio".
Proposto gravame da parte della M. cui resistevano con separati atti R..A. e F..A. da un lato e B.R. , A..S.B.A. e S..S.B.A. dall'altro formulando altresì un appello incidentale, la Corte di Appello di Bologna con sentenza del 6-2-2006 ha rigettato entrambe le impugnazioni ed compensato interamente tra le parti le spese del grado.
Per la cassazione di tale sentenza la M. ha proposto un ricorso affidato a due motivi seguito successivamente da una memoria cui R..A. , F..A. , S.B.A.A. e S..S.B.A. hanno resistito con controricorso introducendo anche un ricorso incidentale basato su di un unico motivo.
Motivi della decisione
Anzitutto deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.
Esaminando quindi il ricorso principale, si rileva che con il primo motivo la M. , denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalle controparti sull'erroneo presupposto che la domanda di risoluzione del contratto di vitalizio stipulato il 21-10-1971 avesse identica "causa petendi" di quella a suo tempo avanzata dalla Al. ; infatti con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado erano stati dedotti diversi inadempimenti attribuiti ai danti causa dei convenuti, costituiti in parte dagli stessi inadempimenti fatti valere a suo tempo dalla Al. , ma in parte ulteriori rispetto a questi ultimi; in particolare si trattava di inadempimenti consumati dal 1984 in poi con il versamento di somme insufficienti alla assistenza totale di cui necessitava la Al. , cosicché non poteva ritenersi prescritta l'azione di risoluzione in riferimento agli inadempimenti verificatisi nel decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione, ovvero per il periodo che va dal 20-9-1990 al 10-4-1998, giorno della morte della Al. .
La ricorrente principale evidenzia l'erroneità del convincimento del giudice di appello secondo il quale l'esponente avrebbe formulato "jure haereditario" la stessa domanda a suo tempo avanzata dalla Al. ; in realtà la M. aveva svolto una prima domanda nella quale aveva agito quale unica erede testamentaria della Al. mirando allo scopo di ottenere la risoluzione del contratto di vitalizio e la condanna alla restituzione degli immobili oggetti del vitaliziato, ed una seconda domanda tendente ad ottenere la condanna dei convenuti al rimborso di tutte le spese sostenute ed all'indennizzo per tutte le attività prestate a favore della Al. , domanda fondata quindi su di un presupposto nuovo rispetto ai fatti precedentemente dedotti.
Con il secondo motivo la M. , denunciando vizio di motivazione, censura sotto altro profilo la richiamata statuizione della sentenza impugnata secondo cui l'esponente avrebbe formulato "jure haereditario" la stessa domanda a suo tempo avanzata dalla Al. , pur avendo dato atto che l'attrice nel primo grado di giudizio aveva dedotto fatti ulteriori rispetto a quelli allegati a suo tempo dalla Al. nel giudizio estinto; inoltre tale convincimento era smentito dal tenore di tutte le difese svolte dalla M. , nelle quali si era tra l'altro evidenziato che la Al. , mentre non aveva ricevuto dalla L. e dall'A. l'assistenza prevista nel contratto di vitalizio, era stata assistita dalla M. dal 27-7-1984 sino alla sua morte avvenuta il 10-4-1998.
Le enunciate censure, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondate.
La Corte territoriale ha affermato che, pur essendo vero che la M. nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado aveva espressamente dedotto, a sostegno della domanda di risoluzione, fatti specifici ulteriori rispetto a quelli rappresentati dalla Al. nel giudizio estinto per inattività delle parti, verificatisi successivamente e per i quali il termine di prescrizione non era decorso, occorreva peraltro evidenziare che la stessa M. aveva precisato di aver formulato "jure haereditario" la stessa domanda a suo tempo avanzata dalla Al. ; era quindi corretto individuare il momento consumativo della fattispecie idonea ad integrare gli estremi della risoluzione ad un tempo sicuramente precedente alla notifica della domanda giudiziale proposta dalla Al. , con conseguente declaratoria di intervenuta prescrizione dell'azione per essere decorso il termine decennale, alla data della notifica della domanda da parte dell'appellante, dal momento dell'ultimo atto interruttivo, coincidente con la notifica dell'atto di citazione da parte dell'Al. .
Orbene tate convincimento è frutto di un "iter" argomentativo intrinsecamente contraddittorio, atteso che la "causa petendi" della domanda di risoluzione contrattuale del contratto suddetto doveva essere ricondotta agli inadempimenti posti a fondamento della stessa, e che la sentenza non indica le ragioni per le quali ha ritenuto che il richiamo all'originaria domanda di risoluzione consentisse di escludere che la parte non avesse dedotto a fondamento della sua riproposizione anche gli inadempimenti ulteriori ai quali si era richiamata nell'atto di citazione; in altri termini la chiara indicazione dei diversi inadempimenti che si sarebbero verificati nel corso del tempo e posti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di vitalizio comporta che essi integrino distinte "causae petendi" della domanda stessa, cosicché anche il computo del decorso del termine prescrizionale deve essere effettuato distintamente, con la conseguenza che nella fattispecie è decisivo rilevare che per i fatti specifici addotti dalla M. a sostegno della domanda di risoluzione del contratto di vitalizio, fatti successivi rispetto a quelli allegati nel precedente giudizio dalla Al. , il termine prescrizionale non era decorso, come espressamente ritenuto dallo stesso giudice di appello.
Venendo quindi all'esame del ricorso incidentale, si osserva che con l'unico motivo articolato si censura la compensazione integrale delle spese del giudizio di secondo grado nonostante la totale soccombenza della controparte.
Tale motivo resta assorbito all'esito dell'accoglimento del ricorso principale.
In definitiva a seguito dell'accoglimento del ricorso principale la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame della controversia nonché per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.
18-04-2013 00:26
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