Spaccio di droga: rinvenute diverse qualità di stupefacente. No all'attenuante della lieve entità.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 21 ottobre – 20 novembre 2013, n. 46300
Presidente Di Virginio – Relatore Serpico
Ritenuto in fstto e considerato in diritto
Sull'appello proposto da C.V. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Napoli in data 14-01-2011 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di detenzione continuata a fine di spaccio di crak, cocaina ed eroina con cessione a terzi di tali sostanze, in concorso con altri, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 28-10-2011, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato, stante, peraltro, la stessa sorpresa in flagranza - e l'ineoncedibilità dell'invocata ipotesi di cui al co. 5^ dell'art. 73 DPR 309/90, non potendosi attribuire al fatto oggettivamente accertato i caratteri di lieve entità invocati dalla difesa.
Avvero tale sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame,tramite il proprio difensore:
1) Violazione dell'art. 606 lett. b) cpp. in relazione all'art. 73 co. 5 e 74 n. 6 DPR 309/90, per trascurata valutazione, ai fini di cui alla richiesta del fatto di lieve entità, della mera occasionalità della condotta di spaccio attribuita al ricorrente, erroneamente richiamando - a contrario - il numero di concorrenti nella condotta incriminata ed il diverso tipo di stupefacente ceduto;
2) Violazione dell'art. 606 lett. e) cpp. in relazione all'art. 73 co. 5 DPR cit. per immotivata carenza di valutazione globale del fatto a cominciare dallo accertato stato di tossicodipendenza dell1imputato,con conseguente trascurata valutazione delle condizioni soggettive del fatto.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00 in favore della cassa delle ammende.
Ed invero, a prescindere da non irrilevanti caratteri di aspecificità delle predette doglianze,resta il fatto che l'impugnata decisione si è fatta puntuale e motivato carico di rappresentare, sia in punto di oggettività che di soggettività, i caratteri dell'intera vicenda coinvolgente la condotta del ricorrente, la cui piena responsabilità in punto di accusa è pacifica alla stregua, peraltro, dell'accertata flagranza attribuibile alla posizione del ricorrente, così operando una necessaria, quanto opportuna, corretta e logica indagine valutativi ai fini dell'accertamento dei caratteri tipicizzanti l'ipotesi del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5^ DPR cit.
Ne è sfuggito,alla completezza dell'indagine in argomento, una motivata valutazione degli oggettivi caratteri di indiscussa pericolosità della natura delle svariate qualità di stupefacente, comprovatamente attribuibili alla condotta di detenzione e di spaccio relativi segnatamente al C. , di guisa che con motivazione coerente e logica, i giudici di merito hanno escluso i caratteri tipicizzanti l'invocata attenuante (cfr. fol. 3 impugnata sentenza), senza che al riguardo si fosse trascurata la motivata valutazione anche dei caratteri di allarmante valenza gravitazionale desumibili dall'accertato e comprovato rapporto con una non secondaria valenza di ripetitività ed affatto occasionalità delle condotte criminose attribuibili al ricorrente (cfr. fol. 3 cit.).
Completa, pertanto, è la motivata valutazione di entrambi gli aspetti indicati dal ricorrente con i predetti motivi di gravame la cui manifesta infondatezza trova intuibile e palese risposta nell'impugnata decisione, con conseguente declaratoria di inammissibilità del gravame.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00 in favore della cassa delle ammende.
22-11-2013 22:32
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