Sottufficiali delle FF.AA. chiedono la riliquidazione del trattamento pensionistico, ma passano più di 7 anni e mezzo. Vanno risarciti con 500 euro per ogni anno di ritardo.
Cassazione civile sez. VI data:11/03/2013 ( ud. 13/11/2012 , dep.11/03/2013 )
Numero: 6007
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 15419/2011 proposto da:
B.M. ((OMISSIS)), G.G.
((OMISSIS)), G.G. ((OMISSIS)),
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo
studio dell'avvocato FRISANI Pietro L., che li rappresenta e difende,
giuste procure speciali in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende, ope legis;
- resistente -
avverso il decreto nel procedimento R.G. 903/2010 della CORTE
D'APPELLO di TRENTO del 22.3.2011, depositato il 14/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE;
udito per i ricorrenti l'Avvocato Pietro L. Frisani che si riporta
agli scritti.
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Trento, in parziale accoglimento della domanda di equa riparazione proposta da G.G. ed altri in relazione alla durata non ragionevole di un giudizio instaurato davanti alla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, per ottenere, quali sottufficiali delle Forze Armate in congedo, la riliquidazione del trattamento pensionistico, condannava l'amministrazione convenuta la pagamento della somma di Euro 3.750,00 in favore di ciascun ricorrente, sulla base della determinazione di un periodo eccedente la ragionevole durata di sette anni e sei mesi, applicando il criterio fondato sull'attribuzione di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, oltre al pagamento delle spese processuali.
Per la cassazione di tale decreto il predetti propongono ricorso, affidato a due motivi, cui l'amministrazione resiste con controricorso.
Il Collegio ha disposto la motivazione della decisione in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4 e dell'art. 6 Cedu, nonchè vizio motivazionale, non potendosi escludere l'applicazione, per il ristoro del danno non patrimoniale, dei parametri normalmente applicati dalla Corte di Strasburgo e recepiti dalla giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso è infondato.
Con riferimento al caso di specie, e alla motivazione del decreto impugnato in merito alla liquidazione del pregiudizio lamentato dai ricorrenti, va osservato che in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, per la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, secondo i più recenti orientamenti della Corte Europea dei diritti dell'uomo (Decisione Volta et autres c. Italia del 16 marzo 2010 e Falco et autres c. Italia del 6 aprile 2010), è possibile al giudice nazionale modulare la quantificazione del risarcimento in considerazione della peculiarità del caso e scendere al di sotto dell'importo di mille/00 Euro normalmente liquidate (Cass. n. 14753 del 2010; Cass. n. 24338 del 2006).
La Corte territoriale si è conformata, ed in tal senso va integrata la motivazione, risultando il dispositivo conforme a diritto, a tali principi, per altro ribaditi di recente (proprio in relazione al medesimo criterio applicato nel caso in esame), all'esito di una ricognizione dei più recenti arresti della Corte Europea, in una recente decisione (Cass., n. 12937 del 2012), la cui ampia motivazione, alla quale si rinvia, il Collegio pienamente condivide.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione della formazione dell'orientamento giurisprudenziale richiamato in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
PQM
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e compensa le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2013
22-08-2013 20:46
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