Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Cassazionista Trapani

Sentenza

Sinistro verificatosi all'interno di un'area privata integralmente recintata. Confermata dalla Cassazione la condanna a 10 mesi di reclusione per omicidio colposo, annullata la sospensione della patente di guida.
Sinistro verificatosi all'interno di un'area privata integralmente recintata. Confermata dalla Cassazione la condanna a 10 mesi di reclusione per omicidio colposo, annullata la sospensione della patente di guida.
Cassazione penale  sez. IV 11/07/2013 ( ud. 11/07/2013 , dep.22/08/2013 ) 
Numero:    35415
                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE QUARTA PENALE                        
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. BRUSCO    Carlo G.       -  Presidente   -                     
    Dott. PICCIALLI Patrizia       -  Consigliere  -                     
    Dott. GRASSO    Giuseppe       -  Consigliere  -                     
    Dott. MONTAGNI  Andrea         -  Consigliere  -                     
    Dott. DELL'UTRI Marco     -  rel. Consigliere  -                     
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso proposto da: 
             B.U. n. il (OMISSIS); 
    avverso  la  sentenza n. 6590/2011 pronunciata  dal  giudice  per  le 
    indagini preliminari presso il Tribunale di Lecco il 15.10.2012; 
    sentita  nella  camera di consiglio del 11.7.2013 la relazione  fatta 
    dal Cons. Dott. Marco Dell'Utri; 
    lette  le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del  Dott. 
    Montagna  Alfredo,  che  ha  richiesto  l'annullamento  senza  rinvio 
    limitatamente  alla  sanzione  accessoria  della  sospensione   della 
    patente di guida. 
                     


    Fatto
    RITENUTO IN FATTO

    1. - Con atto in data 22.10.2012, a mezzo del proprio difensore, B.U. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 15.10.2012 con la quale il Tribunale di Lecco, sulla congiunta istanza del pubblico ministero e dell'imputato, ha applicato al B. la pena di dieci mesi di reclusione, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno, in relazione al reato di omicidio colposo commesso, ai danni di V.A., in (OMISSIS).

    Con il proprio ricorso, il B. censura la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione all'art. 222 C.d.S., avendo il giudice a quo applicato all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nonostante il reato contestato allo stesso non fosse stato commesso con violazione delle norme sulla circolazione contenute nel codice della strada, in tal modo incorrendo in un'evidente violazione del dettato dell'art. 222 C.d.S. là dove prevede l'applicazione della ridetta sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida solo nel caso in cui i reati di lesioni od omicidio ivi descritti siano commessi con violazione delle norme previste dallo stesso codice, con conseguente danno alle persone.

    Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida.
    Diritto
    CONSIDERATO IN DIRITTO

    2. - Il ricorso è fondato.

    Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le norme del codice della strada, mentre trovano diretta applicazione in relazione alla circolazione dei veicoli sulle strade aperte al pubblico transito, assumono unicamente il valore di criteri e canoni di comune diligenza e prudenza in relazione allo spostamento dei veicoli all'interno di aree private non aperte alla pubblica circolazione, attesa l'indole di comune esperienza generalmente riconosciuta al vigore di tali regole.

    In tal senso, questa corte ha già avuto modo di evidenziare come le norme di comportamento relative alla circolazione veicolare, pur trovando applicazione solo limitatamente alle aree destinate ad uso pubblico, devono, sotto il profilo di norme prudenziali di comportamento, essere osservate anche in luoghi privati ove si verifichi traffico di pedoni o di veicoli (Cass., Sez. 4, n. 4820/1983, Rv. 159203).

    Tale principio ha trovato particolare applicazione, a titolo esemplificativo, nell'ambito di cantieri di lavoro di dimensioni tali da consentire una circolazione veicolare interna, in relazione ai quali questa corte ha statuito, come in genere nelle aree private, la mancata vigenza diretta delle norme di circolazione stradale previste dal codice della strada, data l'esplicita limitazione, contenuta nell'art. 1, alla circolazione sulle strade e data la specifica definizione di "strada" come area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli sancita dal successivo art. 2.

    Tale premessa, nondimeno, non toglie che alcune di tali norme (ossia quelle che s'ispirano a criteri di elementare prudenza e diligenza) siano ugualmente applicabili anche sulla circolazione dei veicoli all'interno di aree private (v. Cass., Sez. 4, n. 4705/1991, Rv.

    187540).

    Le considerazioni che precedono, nel confermare la non applicabilità diretta delle norme del codice della strada alla circolazione dei veicoli interna ad aree private (come avvenuto nel caso oggetto dell'odierno procedimento, relativo a sinistro verificatosi all'interno di un'area privata integralmente recintata), impongono di ritenere errata l'applicazione dell'art. 222 C.d.S. nella specie operata dal giudice a quo, avendo quest'ultimo inflitto al B. la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dal richiamato art. 222 C.d.S. pur in assenza di alcuna (diretta) violazione di norme dettate dal codice della strada, non potendo procedersi ad alcuna forma di applicazione analogica della norma sanzionatoria de qua in violazione del rigoroso principio di legalità sancito, anche per le sanzioni amministrative, dalla L. n. 689 del 1981, art. 1.

    3. - Il riconoscimento della fondatezza delle censure in questa sede sollevate dal ricorrente, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida applicata a carico dell'imputato.
    PQM
    P.Q.M.

    La Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sospensione della patente di guida; sospensione che elimina.

    Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2013.

    Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2013
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza