Se la pena è nella media edittale è sufficiente l'espressione "pena congrua o equa". La motivazione dettagliata è d'obbligo se la pena supera di gran lunga la media edittale.
Corte di cassazione – Sezione III penale - Sentenza 26 marzo 2013 n. 14087
26 marzo 2013
La Cassazione ha precisato che la specifica e dettagliata motivazione sulla quantità di pena irrogata, è necessaria solo se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.
La Cassazione ha aggiunto: “Questa corte si è pronunciata più volte sul tema anche a Sezioni unite (per ultimo sent. n. 23428/2005). Tale pronuncia, operando una sintesi delle precedenti decisioni, ha enunciato il condivisibile principio che intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione dl un atto di impugnazione invalido perché contrassegnato da uno del vizi indicati dalla legge (art. 591 comma 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e art. 606 comma 3), precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla d'ufficio. L'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice dell'impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato li giudicato sostanziale”.
26-03-2013 23:07
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