Se il giudice che applica il patteggiamento non precisa gli importi delle spese delle parti civili c'è vizio di motivazione. Annullamento e rinvio al giudice penale.
In un patteggiamento il giudice a quo liquida le spese processuali in favore delle parti civili senza alcuna specificazione, il controllo di legittimità, sollecitato dal ricorrente non è possibile per la carenza di qualsiasi indicazione nella impugnata sentenza circa le voci che concorrono a formare i predetti importi e i criteri di valutazione seguiti. In simili casi vi è dunque un vizio di motivazione che comporta l'annullamento della sentenza limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese alle parti civili con rinvio al tribunale di provenienza per un nuovo giudizio sul punto. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 8109/2013.
La Cassazione ha così annullato la pronuncia del giudice sulla liquidazione delle spese a favore della parte civile perché effettuata “globalmente”, senza indicazione dunque delle voci concorrenti a formare l'importo, “il rinvio va fatto al giudice penale a quo e non a al giudice civile competente per valore in grado di appello”.
03-03-2013 16:18
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