Se il difensore è malato non è obbligato a nominare un sostituto.
Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 11 febbraio 2013 n. 6779
Il difensore di fiducia che è impedito a partecipare all'udienza perché malato non ha l'obbligo di nominare un sostituto processuale e neppure di indicare le ragioni dell'omessa nomina, infatti la legge processuale non impone alcun onere in tal senso. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 6779/2013, accogliendo il ricorso di un cittadino condannato per guida senza patente, annullando la sentenza e rinviando per una nuova decisione al tribunale di Nola.
14-02-2013 22:34
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